Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25857 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8849/2014 proposto da:

Ministero Economia Finanze, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

M.F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.F.A. con atti di citazione in riassunzione rispettivamente notificati il 20/9/1980, il 28/11/1982, il 16/5/1984 e il 28/9/1985 ha convenuto in giudizio l’Amministrazione Finanziaria dinanzi al Tribunale di Catanzaro per opporsi a quattro distinte ingiunzioni di pagamento, relative all’asserita occupazione da parte sua di suolo demaniale della spiaggia di (OMISSIS), di cui ha sostenuto l’infondatezza e ha chiesto la declaratoria di inefficacia.

L’Amministrazione convenuta ha chiesto il rigetto delle opposizioni, affermando la legittimità delle ingiunzioni emesse.

Con sentenza del 5/3/1992 il Tribunale di Catanzaro si è dichiarato incompetente per territorio, indicando come competente il Tribunale di Reggio Calabria.

Il Ministero delle Finanze ha riassunto la causa dinanzi al predetto Tribunale e ha chiesto di confermare le ingiunzioni di pagamento, di riconoscere la natura demaniale delle aree occupate, e di condannare il convenuto al loro rilascio, libere e sgombre da persone e cose, nonchè al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa.

Il M., costituendosi e richiamando le pregresse difese, ha dichiarato di rifiutare di accettare il contraddittorio sulle avversarie domande nuove.

Il Tribunale di Reggio Calabria, espletata consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 26/11/2001 ha rigettato le domande di annullamento delle ingiunzioni proposta da M.F.A.; ha condannato il M. al rilascio dell’area demaniale occupata di m.q. 3200, descritta dal Consulente tecnico di ufficio alle pagine 15 e 16 della relazione tecnica del 22/4/1997; ha condannato il M. a corrispondere al Ministero i seguenti indennizzi dal 1/2/1977 sino al rilascio Lire 755.000 (giusta ingiunzione del 4/2/1982), Lire 730.000 (giusta ingiunzione del 4/2/1982), Lire 5.180.000 (giusta ingiunzione del 3/4/1984), più Lire 750.000 per ciascuna annualità dal 30/6/1983 sino al rilascio, oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun importo sino alla pubblicazione della sentenza, nonchè oltre interessi legali sui predetti importi rivalutati di anno in anno, secondo indici Istat; il tutto, col favore di spese.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il M., chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la nullità e inefficacia delle ingiunzioni opposte, rinnovarsi la c.t.u. e accertarsi la riduzione dell’area occupata e delle somme oggetto di ingiunzione.

Al gravame ha resistito l’Amministrazione finanziaria, proponendo a sua volta appello incidentale, per ottenere la condanna del convenuto al rilascio del terreno e al risarcimento del danno nella maggior misura indicata nella propria nota difensiva contenente le controdeduzioni alla c.t.u., nonchè l’aumento della somma dovuta a titolo risarcitorio nella misura del 200 %, a decorrere dal 1990, in virtù di quanto disposto dal D.L. 400 del 1993, art. 8 convertito in L. n. 494 del 1993.

Con sentenza del 14/2/2013 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato entrambi i contrapposti appelli, a spese compensate.

3. Avverso la predetta sentenza con atto notificato il 27/3/2014 ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolgendo due motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il Ministero ricorrente denuncia insufficiente motivazione e omessa valutazione delle prove sulla superficie dei beni per cui è causa, in violazione dei principi di diritto di cui agli artt. 113,115 e 116 c.p.c.

Nel corso del giudizio, proposto in opposizione a varie ingiunzioni di pagamento, tutte basate sull’occupazione abusiva da parte del M. di un’area di m.q. 3200, all’atto del sopralluogo il c.t.u. officiato aveva accertato l’effettiva occupazione di un’area di m.q. 11.000 di suolo demaniale, tutta racchiusa insieme alla proprietà del M. da una unica recinzione.

Non era vero, però, come sostenuto dalla Corte di appello, che l’Amministrazione non avesse esteso la propria domanda all’occupazione ulteriore accertata in corso di causa.

Infatti nel verbale del 16/11/1995 la difesa erariale aveva chiesto disporsi c.t.u. per accertare l’estensione della superficie demaniale occupata; quindi con la nota di deduzioni alla c.t.u. depositata all’udienza del 7/12/2000, l’Amministrazione aveva lamentato da parte del M., oltre all’accertata occupazione della superficie di m.q. 11.000, anche l’occupazione di una ulteriore superficie di m.q. 21.625,56; ed ancora all’udienza di precisazione conclusioni del 21/6/2011 la difesa erariale aveva fatto riferimento alla c.t.u. e alle deduzioni e richieste di cui agli atti difensivi e verbali di causa.

Nè si poteva ravvisare in tali richieste una non consentita mutatio libelli, poichè la domanda si riferiva ad un unico fatto illecito di occupazione abusiva, di carattere permanente e aggravatosi di fatto nel corso del tempo.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia insufficiente, generica e omessa motivazione in violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Il ricorrente osserva che in ordine alla durata dell’occupazione la permanenza del reato, ritenuta cessata nel 1983 con la sentenza penale di condanna a carico del M., non assumeva rilievo ai fini civilistici e quindi agli effetti della determinazione del risarcimento del danno per occupazione sine titulo.

In secondo luogo – aggiunge il Ministero ricorrente – la decisione della Corte territoriale era viziata per aver escluso la maggiorazione del 200% D.L. n. 400 del 1993, ex art. 8 che detta un criterio legale applicabile d’ufficio dal Giudice a prescindere dalla domanda di parte, comunque espressamente formulata all’udienza del 7/12/2000.

3.3. L’intimato M. non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza interlocutoria del 20/9/2018-18/1/2019, ritualmente comunicata, la Corte, rilevato che non risultava data notizia al destinatario del tentativo di notifica a mezzo di avviso in busta chiusa con avviso di ricevimento, ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Tale adempimento non risulta eseguito nè nel termine assegnato, nè successivamente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’ordine di rinnovazione della notificazione emesso con ordinanza interlocutoria del 20/9/2018-18/1/2019 non è stato ottemperato.

Ne consegue, a norma dell’art. 291 c.p.c., comma 3 e dell’art. 307 c.p.c., comma 3, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

Non occorre provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE

ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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