Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25857 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25300-2005 proposto da:

C.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso l’avvocato

LEPROUX ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati BOGGETTI DESIDERIA, LERICI ANTONIO, CARRETTO GIUSEPPE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO BERGAMASCO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)) in persona dei

procuratori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso l’avvocato MONZINI MARIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAGRINI MONICA, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LEPROUX ALESSANDRO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso del Credito Bergamasco s.p.a. il presidente del Tribunale di Bergamo, con decreto provvisoriamente esecutivo emesso il 15 ottobre 1996, ingiungeva alla Sala s.a.s. di Sala Ezio & c., nonchè al predetto socio accomandatario e a C.G., fideiussore, il pagamento della somma di L. 77.195.581 (limitata a L. 75 milioni per il C.) a titolo di saldo passivo di un conto corrente per corrispondenza.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva tempestiva posizione il solo C. con atto di citazione notificato il 6 dicembre 1996, eccependo la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce all’atto di fideiussione.

Costituitosi ritualmente, il Credito Bergamasco s.p.a. proponeva istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ..

Con successiva memoria ex art. 184 cod. proc. civ. il C. formulava nuove eccezioni in ordine all’an e al quantum debeatur, contrastate dalla banca, che ne deduceva la tardività.

Nel corso dell’istruttoria era esperita CTU grafica.

Con sentenza 10-22 giugno 2002 il Tribunale di Bergamo, ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio aveva dimostrato l’autenticità della sottoscrizione del fideiussore, rigettava l’opposizione.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 8 luglio 2004.

La corte territoriale motivava:

– che il C. aveva abbandonato la tesi della falsità della firma apposta in calce all’atto di fideiussione;

– che l’ulteriore eccezione di merito in ordine alla nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma, sollevata con la memoria ex art. 184 c.p.c., appariva infondata, non essendo rilevante, nella specie, l’accertamento di tale contratto, dato che anche un ordinario contratto di conto corrente per corrispondenza, quale documentato in atti, era titolo idoneo per la costituzione del credito portato dal saldo e fatto valere in sede monitoria;

– che pure infondata era l’eccezione di inidoneità della prova del credito, esaminata dal tribunale benchè tardivamente proposta in corso di istruzione, giacchè, da un lato, non era più rilevante la questione dell’idoneità della prova del credito ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo – dato che l’opposizione non instaurava un giudizio di tipo meramente impugnatorio – e, dall’altro, l’estratto di saldaconto, pur se sufficiente solo per l’emissione del decreto ingiuntivo, costituiva pur sempre un indizio dell’esistenza del credito, liberamente apprezzabile dal giudice nel contesto di altri elementi di fatto egualmente significativi: quali la mancata contestazione da parte della debitrice principale, Sala s.a.s. ( di cui il C. era stato amministratore al momento dell’apertura del rapporto di conto corrente), il pretestuoso disconoscimento della firma come unica causa petendi dell’atto di opposizione, come pure il diniego del rapporto di conto corrente benchè lo stesso C. avesse sottoscritto il contratto in nome della Sala s.a.s.;

– che inoltre l’atto di fideiussione conteneva, alla clausola “g” delle condizioni generali, specificamente sottoscritta, l’obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta, anche in caso di opposizione, il debito risultante dalle scritture contabili dell’azienda di credito: clausola che, a prescindere dalla sua incidenza derogatoria rispetto alla disciplina della fideiussione in tema di eccezioni proponibili, si configurava come accordo sulla prova del credito.

Avverso la sentenza, non notificata, il C. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, notificato l’8 ottobre 2005 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria.

Deduceva:

1) la violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e la carenza di motivazione nella conferma del decreto ingiuntivo fondato su un estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102, ma non più sufficiente ai sensi dell’art. 50, cit. nuovo Testo unico bancario, che richiede invece un vero e proprio estratto-conto con la registrazione delle varie partite in dare ed avere.

2) la violazione degli artt. 1936 e 1945 cod. civ. e del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50 nonchè la carenza di motivazione, perchè il fideiussore poteva opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore principale – non vertendosi in tema di garanzia a prima richiesta – tra cui l’inidoneità probatoria del certificato di saldaconto, nonostante il richiamo contenuto nel contratto alle risultanze delle scritture contabili;

3) la violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 117 e 127 e dell’art. 1339 c.c. per l’omessa disamina della nullità del contratto di apertura di credito;

4) la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e l’omessa motivazione, per aver ritenuto assolto l’onere della prova a carico dell’istituto con la mera produzione del certificato di saldaconto.

Resisteva con controricorso il Credito Bergamasco s.p.a..

All’udienza dei 5 Ottobre 2011 il P.G. ed il procuratore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono essere esaminati congiuntamente, per affinità di contenuto, il primo, secondo e quarto motivo, che pongono al centro delle censure il medesimo tema dell’inidoneità dell’estratto di saldaconto a provare il credito preteso dalla banca.

Ai riguardo si osserva che, a differenza del previgente L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102 – che consentiva l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base di un documento ricognitivo del solo saldo finale, corredato della dichiarazione di un funzionario della banca attestante l’esistenza del credito ivi portato – l’attuale D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, art. 50 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) richiede l’allegazione dell’estratto-conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dirigenti della banca, il quale deve anche dichiarare che il credito è vero e liquido. In esso, come emerge dalla stessa relazione illustrativa ministeriale, devono rientrare le voci di credito e debito nell’arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi passivi maturati.

Nella specie, il Credito Bergamasco s.p.a. ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un certificato di saldaconto, non più idoneo ad integrare la prova scritta del credito in sede monitoria (art. 635 c.p.c., comma 1).

In questo senso, non si può condividere la contraria affermazione della Corte d’appello di Brescia. Tuttavia, il rilievo non esaurisce la disamina del ricorso perchè, come giustamente rilevato in motivazione, l’opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in una mera impugnazione, bensì introduce una causa di merito, in cui l’opposto è attore sostanziale: la cui richiesta di decreto ingiuntivo esprime una domanda di condanna, valutabile anche in caso di revoca, per motivi formali, del provvedimento monitorio (Cass., sez. 3, 10 marzo, 2009, n. 5754; Cass., sez. lav., 1 dicembre 2000, n. 15339).

Orbene, nel giudizio a cognizione piena, quale appunto si apre con l’opposizione a decreto ingiuntivo, resta invece fermo il valore indiziario del certificato di saldaconto (Cass., sez. 1, 19 marzo 2009, n. 6705); tanto più, dovendosi riconoscere natura di patto relativo all’onere della prova alla clausola del contratto di conto corrente con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti: clausola, immune da nullità ex art. 2698 cod. civ., non integrando una non consentita inversione dell’onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, nè un aggravamento eccessivo dell’esercizio del diritto (Cass., sez. 1, 29 gennaio 1982, 575).

La norma di cui all’art. 50, cit. T.U. bancario ha, in ultima analisi, esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio: come reso evidente dalla sua stessa rubrica (Decreto ingiuntivo). Ne consegue che perde concreta rilevanza l’allegazione di un vizio formale originario del provvedimento, una volta che il giudice abbia poi accertato in concreto, a cognizione piena, l’esistenza del credito azionato: pur non revocando il decreto ingiuntivo per sostituirlo con una sentenza di condanna di eguale ammontare.

Appare quindi corretta l’affermazione della corte territoriale secondo cui nel processo a cognizione piena introdotto con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (a differenza che nella fase monitoria: art. 50, cit. T.U.B.), il certificato di saldaconto – di cui il fideiussore non ha contestato la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo della genesi e maturazione delle singole voci che concorrevano a formare il saldo finale – può assolvere l’onere della prova dell’ammontare del credito in forza del ricordato regime pattizio (art. 2698 cod. civ.).

A ciò si aggiunga che la corte territoriale ha esaminato tale elemento documentale nel concorso con il comportamento del fideiussore: inizialmente trinceratosi dietro un’eccezione di falsità della firma – rivelatasi infondata all’esito di Ctu grafica – ed una contestazione del rapporto principale non meno temeraria, dal momento che egli stesso aveva sottoscritto il contratto di conto corrente quale amministratore, all’epoca, della Sala s.a.s..

L’accertamento della corte territoriale si basa quindi su un complesso di elementi di fatto – inclusa l’inerzia della debitrice principale di fronte alla notifica del decreto ingiuntivo – valorizzati in chiave presuntiva, con un impianto argomentativo esente da vizi logici, oltre che da violazione di legge.

Perdono, a questo punto, rilevanza le ulteriori argomentazioni critiche difensive. La corte territoriale ha ritenuto non necessario, infatti, accertare se con la clausola “a prima richiesta” le parti avessero dato luogo ad una deroga alla regola dell’opponibilità, da parte del fideiussore, delle eccezioni relative al rapporto fondamentale che avrebbe potuto sollevare il debitore principale.

Esclusa, quindi, la limitazione alla cosiddetta prova liquida dell’exceptio doli del regime probatorio convenzionale, il medesimo giudice ha parimenti negato la concreta applicabilità del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli estratti-conto inviati dalla banca e non impugnati dal debitore principale sono opponibili e dotati di valore presuntivo anche nei confronti del fideiussore, fino a prova contraria, dell’esistenza ed ammontare del credito (artt. 1832 e 1857 cod. civ.): principio, inutilizzabile, nella specie, per carenza di prova del presupposto della loro comunicazione periodica da parte del Credito Bergamasco s.p.a. alla titolare del conto, Sala s.a.s. di Sala Ezio.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 117 e 127 e dell’art. 1339 cod. civ., per l’omessa disamina della nullità del contratto di apertura di credito.

Il motivo è infondato.

La ratio decidendi, al riguardo, è l’irrilevanza della questione dell’avvenuta stipulazione di un’apertura di credito – in ipotesi, nulla per difetto di forma – in relazione al saldo passivo documentato: ed essa non è infirmata dalla censura in esame, che non involge, certo, nella contestazione l’esistenza stessa di un ordinario contratto di conto corrente intercorso tra la Sala s.a.s.

ed il Credito Bergamasco.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA