Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25856 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31855/2018 R.G. proposto da:

M.A., MA.AN., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI TORRENOVA 165, presso lo studio dell’avvocato

MARIANGELA PETRILLI, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANIA

DI CLEMENTE;

– ricorrente –

contro

M.G., (OMISSIS) SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DI

MONACO, rappresentate e difese dall’avvocato ALESSANDRO CIARROCCHI;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) REG. FALL. TRIBUNALE DI SULMONA A CARICO DI

“(OMISSIS) S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE”, in persona del Curatore pro

tempore, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in

Roma, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA della CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA

ODDIS;

– interveniente –

avverso la sentenza n. 1526/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del di 11/09/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. ed Ma.An. ricorrono, con atto notificato il 31/10/2018 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza – n. 1526 del 06/08/2018, notificata il 04/09/2018 – con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato il loro appello contro l’accoglimento della revocatoria proposta, davanti al Tribunale di Sulmona, nei loro confronti da M.G., in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) srls, a diverso titolo creditori del primo quale socio, benchè receduto, della F.lli M. snc, avente ad oggetto l’atto del 03/03/2011 di compravendita immobiliare di un consistente patrimonio immobiliare – non meglio identificato nel ricorso o nel controricorso, se non con richiamo o rinvio agli atti del processo qui non direttamente accessibili – dal primo alla seconda;

resistono con unitario controricorso le intimate M.G. e (OMISSIS) srls, la prima in proprio e quale legale rappresentante della seconda;

avviato il ricorso alla trattazione nell’adunanza camerale del giorno 11/09/2020, non risultano prodotte memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., penultimo periodo come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

tuttavia, il 24/08/2020 deposita una “comparsa di costituzione di un nuovo procuratore” – indicato nell’avv. Alessandro Ciarrocchi e per di più elettivamente domiciliato fuori Roma – la Curatela del Fallimento n. (OMISSIS) del Tribunale di Sulmona, dichiarato a carico della (OMISSIS) s.r.l.s. in liquidazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via del tutto preliminare, va dichiarato inammissibile l’atto di costituzione di un nuovo soggetto rispetto alle parti del processo in cui è stata resa la sentenza impugnata – cioè, del “Fallimento n. (OMISSIS) reg. fall. Trib. Sulmona a carico di (OMISSIS) s.r.l.s. in liquidazione” – e, con quello, la nomina di un difensore da parte sua, il tutto avvenuto con la “comparsa di costituzione” suddetta;

infatti (tra le ultime, v. Cass. 07/11/2019, n. 28624):

– l’intervento nel giudizio di legittimità è di norma sempre precluso, anche ove eseguito dal successore (tra le ultime, Cass. Sez. U. ord. 03/11/2017, n. 26145, punto 4 delle ragioni della decisione) e con eccezione nel solo caso di successione a titolo universale (ed a determinati presupposti e condizioni, oltretutto qui neppure ricorrenti: Cass. 31/03/2011, n. 7441; Cass. 17/07/2019, n. 19172);

– invero, la giurisprudenza di questa Corte (che pure ha, almeno nei tempi più recenti, ammesso il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente: per quello a titolo universale, v. Cass. 31/03/2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, tra molte altre: Cass. 11/05/2010, n. 11375; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, soprattutto se contestata dalla controparte) continua ad escludere l’ammissibilità di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità (in termini, tra le ultime, Cass. 30/05/2014, n. 12179), per la mancanza, nella disciplina di questa fase processuale, di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà di esplicare difese, e quindi di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (v. già in tal senso Cass. 07/04/2011, n. 7986; Cass. 04/05/2007, n. 10215; più di recente conferma l’indirizzo Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23466); ed apporta deroga a tale principio solo per i casi – che qui con ogni evidenza non ricorrono, trattandosi di declaratoria di fallimento di uno dei soggetti originari controricorrenti – di successione a titolo universale ovvero per quello in cui il dante causa sia rimasto inerte, visto che altrimenti sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa del successore (Cass. 07/06/2016, n. 11638);

ciò posto, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso;

con la prima censura – rubricata “nullità della sentenza… ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica apportata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la L. 7 agosto 2012, n. 134)” – i ricorrenti deducono essere stata tardivamente prodotta la sentenza del Tribunale di Sulmona, la n. 428 del 06/12/2017, di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, la quale andava depositata all’atto della costituzione in appello (e quindi al più tardi con la comparsa del 14/05/2018);

il motivo è infondato, perchè la gravata sentenza non si basa su quella a definizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ma si limita a farne proprie le ragioni in ordine alla sussistenza delle ragioni creditorie poste anche a fondamento della revocatoria e, così, in via autonoma ne ripercorre e condivide le argomentazioni, a rinforzo della decisione di primo grado; pertanto, a prescindere da ogni questione sulla tardività della produzione di quel documento (e sulla mancata contestazione della controparte all’udienza di discussione), esso resta non decisivo siccome irrilevante, di per sè solo considerato, ai fini della decisione;

con la seconda censura (rubricata “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione dell’art. 134 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 1, – violazione del principio del contraddittorio violazione di un principio regolatore del giusto processo”), i ricorrenti lamentano non essere state neppure esplicitate le ragioni per le quali tale nuovo documento sarebbe stato ammesso, sicchè il loro diritto di difesa sarebbe stato leso per non avere potuto proporre le loro controdeduzioni;

anche tale censura è infondata: non si ha diritto a previo contraddittorio sulle questioni in mero diritto (tra le tante: Cass. 22/02/2016, n. 3432) e, comunque, la corte d’appello precisa senza che tale specifico passaggio sia reso oggetto di rituale analitica censura in questa sede – che le ragioni dell’irrilevanza di ogni questione fondata sul recesso erano già state affrontate proprio in primo grado, sicchè nessuna novità di quelle tesi può nemmeno in astratto configurarsi, tanto meno fino al punto da sorprendere gli appellanti o da esporli ad argomenti inaspettati o nuovi o dei quali non fossero stati già pienamente a conoscenza;

la terza censura (rubricata “nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione dell’art. 2901 c.c. – violazione dell’art. 2290 c.c., comma 1, applicabile per esplicito richiamo dell’art. 2293 c.c.”) rimarca essere venuta meno la responsabilità per i debiti sociali fin dal recesso dell’aprile 2015 e pertanto in tempo anteriore al sorgere delle ragioni sia di M.G. che, a maggior ragione, della (OMISSIS) srls, costituitasi in tempo di gran lunga successivo alla data dell’atto di cui è stata chiesta la revoca;

tale motivo è inammissibile: in primo luogo, per difetto di idonea indicazione, in ricorso (e non potendo giammai valere alcuna sua successiva integrazione, secondo giurisprudenza di legittimità a dir poco consolidata: per tutte, v. pure la recente Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), dei passaggi degli atti del processo di merito in cui le specifiche argomentazioni, con analitiche contestazioni di ogni ragione creditoria in relazione anche alle date di insorgenza di ognuna come accertate dai giudici dei primi due gradi, sarebbero state sottoposte a costoro (con conseguente insanabile carenza di autosufficienza sulla non novità della domanda: per tutte, Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138); e, in secondo luogo, per non essere stata neppure affrontata la ragione in diritto dell’irrilevanza, ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo della revocatoria, della data dell’atto revocando rispetto al sorgere degli specifici crediti poi azionati, come pure di quella della data di efficacia del recesso (del resto neppure pacifica, indicata com’è dai ricorrenti nell’aprile 2015 e dalle controparti circa un anno dopo);

la posteriorità o meno dei crediti rispetto all’atto di alienazione oggetto di revocatoria incide sull’intensità dell’elemento soggettivo dell’azione e, in punto di fatto, la qui gravata sentenza conferma l’accertamento del primo giudice sulla data di insorgenza dei crediti della M. e della società ad un tempo in cui persisteva il rapporto sociale tra l’odierno ricorrente e la società diretta debitrice: e tale accertamento, proprio perchè in punto di fatto, è incensurabile in questa sede, in quanto scevro dai soli gravissimi vizi ormai rilevanti per i relativi difetti motivazionali fin da Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014;

pertanto, per la perdurante responsabilità per i crediti assunti fino al momento della persistenza del vincolo sociale (tesi non solo corretta, ma nemmeno oggetto di adeguata censura), l’elemento oggettivo della revocatoria bene è stato accertato come sussistente, in applicazione della giurisprudenza richiamata dalla corte territoriale, sulla tutelabilità anche delle ragioni od aspettative ed anche in pendenza di contestazioni delle ragioni stesse;

infatti, l’effetto della revocatoria non è quello di consolidare od accertare l’esistenza della ragione cautelata (se non nel caso di richiesta ex art. 34 c.p.c. o, comunque, di contestazione della stessa legittimazione attiva del creditore), ma solamente di rendere insensibile a questa il depauperamento del patrimonio del debitore ai fini di una eventuale azione esecutiva e per il caso che separatamente questa sia resa possibile dal conseguimento di un titolo da parte dell’attore in revocatoria sull’effettiva sussistenza del credito cautelato, impregiudicato quindi l’esito delle azioni in cui questo sia o sia stato in contestazione;

è appena il caso di rilevare che la sentenza qui gravata non è stata impugnata sotto il profilo dell’accertamento dell’elemento soggettivo della accolta revocatoria: del quale quindi è precluso definitivamente ogni esame, pure soltanto quanto alla diversa caratterizzazione di quello in ragione dell’epoca di insorgenza del credito ed avendo del resto ampiamente argomentato la corte di merito nel senso della piena consapevolezza dell’acquirente quanto alle intenzioni dell’alienante;

il ricorso, infondati i primi due motivi ed inammissibile il terzo, va quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza di interesse in causa, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti originarie, anche tra loro in solido per l’identità della posizione processuale: mentre la rilevata inammissibilità della costituzione della Curatela del fallimento preclude qualunque statuizione sulle spese da questa inutilmente sostenute davanti a questa Corte;

infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti originarie, tra loro in solido, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA