Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25856 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.15/12/2016),  n. 25856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25552-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO SANTI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 597/95/91)15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, del 24/02/2015 depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato UMBERTO SANTI, difensore del controricorrente, che

si riporta alla memoria.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di S.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 597/25/2015, depositata in data 26/03/2013, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno di imposta 2006, per effetto della contestazione di una plusvalenza da cessione (unitamente a F.V.) di terreni, ai sensi dell’art. 67 TUIR, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza del requisito motivazionale, in violazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta, nel merito, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 e L. n. 448 del 2001, art. 7 dovendo, ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale oggetto di lite il versamento di imposta sostitutiva a seguito di rivalutazione dell’immobile oggetto di future cessioni), il versamento nei termini dell’imposta dovuta, sulla base di perizia del bene, e la compilazione nella dichiarazione dei redditi del quadro RM, entrambi mancati nella fattispecie.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha, da ultimo, ribadito che “in tema di processo tributario, è nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.

In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06, 15483/08, Cass.7347/2012).

Nella specie, la C.T.R, nella sentenza impugnata, dopo l’esposizione dello svolgimento del processo, senza peraltro indicazione delle argomentazioni usate dai giudici della C.T.P. per accogliere il ricorso del contribuente, e dopo avere riportato i motivi di appello dell’Agenzia delle Entrate e le controdeduzioni dell’appellata, così conclude: “La Commissioue ritiene infondato l’appello”.

Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va giudicata nulla, per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Veneto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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