Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25856 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2749-2009 proposto da:

EUROIMPIANTI S.A.S. DI PRIVITERA SALVATORE & C. (c.f. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, P.

S. (c.f. (OMISSIS)) nella qualità di socio

accomandatario, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati PELUSO SALVATORE, SORESI LODOVICO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.G., CURATORE DEL FALLIMENTO EUROIMPIANTI S.A.S. DI

PRIVITERA SALVATORE & C. E P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1352/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1352 depositata il 11 novembre 2008, ha respinto il reclamo proposto dalla società Euroimpianti s.a.s. di P.S. & C. e da quest’ultimo in veste di socio accomandatario avverso la sentenza del 22.2.2008 del Tribunale di Catania, che ne aveva dichiarato il fallimento.

I reclamanti avevano dedotto la nullità della sentenza reclamata discendente dall’omessa notifica sia del ricorso di fallimento che del decreto di comparizione. Nessuna notificazione aveva ricevuto la società, malgrado la conoscibilità della sua sede legale, mentre le notifiche all’accomandatario erano state eseguite presso la residenza della moglie, legalmente separata, che si era rifiutata di ricevere l’atto.

Nel merito avevano contestato la sussistenza dello stato d’insolvenza.

Avverso questa decisione la Euroimpianti s.a.s e P. S. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre mezzi. Gli intimati non hanno spiegato difese.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 1^ motivo del ricorso denuncia violazione degli artt. 139 e 145 c.p.c..

I ricorrenti assumono che la notifica eseguita nei confronti del P., destinatario dell’atto sia in proprio che nella veste di legale rappresentate della società, sarebbe nulla per non aver l’ufficiale giudiziario proceduto a ricercarlo presso la sua effettiva residenza in (OMISSIS), nota invece all’anagrafe tributaria. La Corte distrettuale non ha considerato che la moglie del P. non era con lui convivente, perchè legalmente separata, ed in quanto casalinga non avrebbe potuto rendere la dichiarazione di essere abilitata Ricevere la notifica eseguita presso l’abitazione coniugale. Comunque, non si rese conto degli effetti di tale affermazione.

Il quesito di diritto chiede se ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la notifica va eseguita nel Comune di residenza ricercando il destinatario presso l’abitazione, l’ufficio, ovvero esercita la sua attività professionale. Il P. era residente in (OMISSIS).

Il motivo espone censura privo di pregio. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, la notifica del ricorso di fallimento alla società, tentata infruttuosamente presso la sua sede legale, venne quindi eseguita a mente dell’art. 145 c.p.c. presso la residenza anagrafica del socio accomandatario, odierno ricorrente, in (OMISSIS), e si perfezionò ai sensi dell’art. 140 c.p.c., stante il rifiuto espresso dalla L.P., moglie del predetto, abilitata a ricevere la notifica, che nè dichiarò all’ufficiale giudiziario la separazione legale dal coniuge/ nè fornì indicazione circa altro e diverso recapito di quest’ultimo. Secondo il medesimo iter si perfezionò anche la notifica indirizzata al P. nella cennata qualità.

Nè la condizione di coniuge separato della L.P. nè il suo rifiuto di riceverà- le notifiche degli atti non accompagnato dall’indicazione di altro indirizzo, assumono il rilievo che il ricorrente pretende i loro attribuire. Secondo consolidata esegesi (cfr. Cass. n. 7809/2010 che in quanto condivisa s’intende ora ribadire), in caso di consegna dell’atto a persona di famiglia, il disposto dell’art. 139 c.p.c. pone l’affidamento che l’atto sarà portato a conoscenza del suo destinatario, e se il familiare-coniuge che rifiuta l’atto, non solo non deduca l’intervenuta separazione, ma neppure fornisca ulteriori indicazioni circa l’effettivo recapito del destinatario, diverso dalla residenza anagrafica, si configura una situazione sostanzialmente conforme a quella dell’irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione. Nel caso peraltro in cui l’atto da notificare inerisca a procedura fallimentare, le esigenze di speditezza che la connotano esonerano il tribunale dal compimento di ulteriori formalità, laddove l’irreperibilità dell’imprenditore sia in concreto imputabile a sua negligenza.

In punto di fatto la Corte del merito, sottolineando che nessuna indicazione contrastante con le risultanze anagrafiche era stata fornita nè dalla moglie del P. in sede d’accesso dell’ufficiale giudiziario, ha riscontrato siffatta inadempienza, imputandone quindi correttamente gli effetti a carico dello stesso.

Il motivo deve perciò essere rigettato.

Il 2^ motivo, con riferimento ai fatti addotti a sostegno del precedente mezzo, deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione articolando considerazioni di fatto peregrine, neppure accompagnate, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione di assume viziata (Cass. S. U. 20603/2007).

Analogamente il 3 motivo, denunciando ancora una volta il vizio di motivazione, critica con estrema genericità la decisione impugnata in ordine alla valutazione dello stato d’insolvenza.

A tal riguardo la Corte territoriale ha rilevato che l’ammontare delle passività era risultata accertata in sede d’istruttoria prefallimentare dalla Guardia di Finanza in Euro 3.500.000,00 e comunque era stata ammessa dalla stessa società in Euro 2.050.000,00 ben superiore alla soglia di Euro 30.000,00 prevista dall’art. 15, u.c., L. Fall.. Il motivo critica questo articolato percorso argomentativo spendendo generiche considerazioni, peraltro non corroborate con concreti riferimenti a fatti e circostanze ben precisi, in violazione del principio di autosufficienza che assiste , il ricorso per cassazione.

Siffatta genericità connota a sua volta il conclusivo quesito di diritto, con cui si chiede di affermare la necessità da parte del Tribunale fallimentare di valutare la vitalità dell’impresa, laddove il debito addotto dall’istante sia esiguo rispetto al volume d’affari dell’impresa stessa.

Tutto ciò premesso il ricorso deve essere rigettato senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio stante l’assenza d’attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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