Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25855 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35535-2018 proposto da:

C.S., e B.C.O., rappresentati e difesi

dall’AVVOCATO SILVERIO VITALI, ed elettivamente domiciliati presso

il suo studio, in BERGAMO, VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI N. 5;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CAPUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO BELLONI;

– controricorrente –

e contro

VENETO BANCA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4451/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Banco di Desio e della Brianza s.p.a. agì nei confronti dei coniugi B.C.O. e C.S. per sentir revocare – ex art. 2901 c.c. – l’atto del 22.5.2013 con cui i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale su un immobile di loro proprietà, lamentando che il B. (fideiussore nei confronti del Banco in favore della Edil b. s.r.l.) aveva sottratto il bene alla garanzia dell’istituto creditore;

i convenuti eccepirono l’incompetenza del Tribunale di Monza (in favore di quello di Bergamo) e, nel merito, resistettero alla domanda;

il Tribunale di Monza affermò la propria competenza territoriale e accolse la richiesta revocatoria;

la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado;

hanno proposto ricorso per cassazione il B. e la C., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; il Banco ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione delle norme sulla competenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2”: i ricorrenti evidenziano che entrambe le sentenze di merito hanno mancato “di riscontrare la doglianza – precisa e puntuale – per cui il B. prestava la garanzia in favore della società Edil b. s.r.l. in forza di un contratto autonomo di garanzia che (…) è istituto ben diverso dalla fideiussione”, lamentando che è stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti; sotto altro profilo, assumono che dalla qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia discende la qualifica di consumatore del B. e, con essa, l’inefficacia della clausola di deroga alla competenza territoriale in favore del Tribunale di Monza;

rilevano, in particolare, che la Corte ha ritenuto precluso ogni accertamento in merito per effetto del giudicato formatosi su altre pronunce e contestano tale assunto in quanto “logicamente censurabile per via del fatto che (…) sul punto il primo giudice ne affrontava invece il merito, rendendo una decisione viziata da denegata giustizia”;

al riguardo, la Corte di Appello ha affermato che non “può invocarsi alla fattispecie concreta l’applicazione del foro inderogabile del consumatore, poichè il contratto di garanzia in oggetto ha natura di fideiussione, come già accertato tra le parti, con sentenza passata in giudicato”, aggiungendo che, “poichè questo contratto inerisce ad un contratto di impresa, anche la relativa garanzia fideiussoria, avente carattere accessorio all’obbligazione garantita, inerisce all’esercizio di un’attività commerciale e non rientra quindi tra i contratti del consumatore”;

il motivo è – sotto più profili – inammissibile e, comunque, infondato in quanto:

il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza di appello, non può contenere censure avverso le statuizioni della sentenza di primo grado e non può – ovviamente – cumulare doglianze relative ad entrambe le pronunce di merito;

l’omesso esame circa un fatto decisivo non può attenere a questioni di diritto che si assumono erroneamente risolte dal giudice di merito, potendo concernere solo “fatti” (principali o secondari), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014), ossia “dati materiali” intesi come “episodi fenomenici” (Cass. n. 5133/2014) e non interpretazioni o qualificazioni giuridiche;

nè la censura potrebbe risultare fondata anche a voler riqualificare il motivo in termini di omessa pronuncia su un motivo di appello, giacchè la Corte si è pronunciata sia sul punto della qualificazione della garanzia (in termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia) che su quello della impossibilità di applicare la normativa consumeristica;

la censura in diritto non è conferente rispetto alla ratio decidendi: i ricorrenti non contestano, infatti, l’affermazione della Corte secondo cui la natura fideiussoria della garanzia prestata risultava accertata tra le parti con sentenza passata in giudicato, ma – senza negare l’esistenza del giudicato – si limitano a rilevare che l’assunto della Corte era “logicamente censurabile per via del fatto che (…) sul punto il giudice di prime cure ne affrontava invece il merito, rendendo una decisione viziata da denegata giustizia”; in tal modo postulando erroneamente l’impossibilità del giudice di appello di rilevare un giudicato per il fatto che non lo avesse già fatto il primo giudice (tanto più che, per quanto si evince dal controricorso e dalla stessa sentenza impugnata, il giudicato si era formato dopo la pronuncia del Tribunale e la relativa sentenza era stata prodotta in secondo grado dal Banco appellato) e omettendo di censurare adeguatamente la ratio della decisione impugnata;

il secondo motivo deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione o falsa applicazione degli artt. 1956 e 2901 c.c.”: i ricorrenti si dolgono che la Corte di Appello non abbia accolto l’eccezione di liberazione dall’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’art. 1956 c.c. e quella fondata sulla condotta contraria buona fede del Banco o, comunque, sulla violazione degli obblighi di diligenza imposti dall’art. 1176 c.c., comma 2; evidenziano che, nonostante le censure svolte avverso la sentenza di primo grado (che aveva omesso di prendere posizione su tali profili), la Corte di Appello non aveva riservato loro “esame alcuno”; concludono che non poteva “esservi per i ricorrenti alcun intento fraudolento di sottrarre a nessuno alcunchè, nè di pregiudicare la garanzia patrimoniale”;

il motivo è inammissibile, atteso che:

la censura relativa alla violazione dell’art. 1956 c.c. non investe la ratio decidendi, giacchè non contesta l’affermazione della inammissibilità del relativo motivo di appello per il fatto che l’esistenza e la validità dell’obbligazione fideiussoria erano state già accertate “con efficacia di giudicato dalle sentenze n. 2900/2016 e n. 90/2017”;

le deduzioni relative alla violazione dei canoni di buona fede e dell’obbligo di diligenza qualificata da parte della banca, come pure quelle relative alla buona fede dei ricorrenti svolgono argomentazioni volte alla rivalutazione del merito della controversia che, come tali, risultano inammissibili in sede di legittimità;

l’indicazione della violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., contenuta nella rubrica del motivo, non trova specifico svolgimento nella successiva illustrazione;

allo stesso modo, non risulta adeguatamente circostanziato il “fatto” decisivo (nel senso sopra indicato) di cui la Corte di merito avrebbe omesso l’esame;

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna solidale dei soccombenti al pagamento delle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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