Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25855 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.15/12/2016),  n. 25855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25161-2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DEGLI ANGELI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 508/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, del 12/03/2015 depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

C.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 508/01/2015, depositata in data 18/03/2015, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di due avvisi di accertamento emessi per maggiore IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2008 e 2009, in relazione al reddito da partecipazione nella società Ariete snc di C. & C., a seguito di rettifica del reddito d’impresa della società – sono state confermate due decisi(mi di primo grado, che avevano deciso separatamente gli accertamenti personali nei confronti della socia C., accogliendo parzialmente i ricorsi (limitatamente alle somme ritenute giustificate in sede di accertamento con adesione, aumentate del 10%) della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere gli appelli riuniti della contribuente, hanno sostenuto che, da un lato, non era possibile accogliere le istanze di chiamata in causa dell’altra socia, M.G., avendo le due socie scelto di impugnare in via autonoma i separati atti impositivi loro notificati, e, dall’altro lato, nel merito, che, essendo divenuto definitivo per mancata impugnazione, l’avviso di accertamento relativo alla società, per mancata impugnazione, l’attribuzione derivata a carico della socia del maggior reddito da partecipazione, per effetto del maggior reddito attribuito alla società, non era più censurabile, non essendo state addotte prove del fatto che “il maggior reddito era stato rirolto ad acquisti di beni o servizi esclusivamente di pertinenza della società”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. la ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2, art. 101 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto di non disporre l’integrazione del contraddittorio tra la società e l’altra socia, pur essendo stati i giudizi pendenti (relativi alla società ed alla socia C., essendo stato solo successivamente impugnato l’avviso di accertamento notificato alla socia M.) incardinati separatamente e decisi separatamente. Con l’ulteriore motivo la ricorrente svolge ulteriori vizi di violazione di legge e di motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in ordine alla statuizione sul merito della pretesa impositiva.

2.2. La prima censura è fondata, assorbito il residuo motivo.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun SOCIO, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario.

Dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari.

Risulta, nella specie, dal ricorso, che, sin dal primo grado, le posizioni di società e soci, nell’impugnazione dei diversi atti impositivi, sono rimaste distinte ed hanno avuto decisioni separate.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il restante motivo, va cassata la sentenza impugnata e va dichiarata nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla C.T.P. di Belluno, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda, in contraddittorio con l’altra socia e la società.

Sussistono giusti motivi, considerato lo sviluppo processuale della vicenda, per disporre la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il restante motivo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno per nuovo esame a contraddittorio integro; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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