Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25855 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25855
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A.P., rappresentato e difeso, per procura
speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Scaramuzzino Pasqualino e
Francesco Cortellaro ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv.
Nicola Maione in Roma, Via Garigliano n. 11;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno n. 1219/08 cron.
depositato il 25 agosto 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21
settembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità o, in
subordine, l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. S.A.P. si è rivolto alla Corte d’appello di Salerno, con ricorso depositato il 30 luglio 2007, per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, del danno derivante dall’irragionevole durata di una causa introdotta nel 1998 nei confronti dell’INPS, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione, e ancora pendente in grado di appello dopo una sentenza sfavorevole di primo grado emessa il 21 aprile 2006.
La Corte ha respinto la domanda perchè una lunga serie di rinvii, disposti prevalentemente su richiesta dell’attore, evidenziava il completo disinteresse del medesimo per la sollecita definizione della causa, e dunque il difetto di un danno non patrimoniale; nè, inoltre, era stata fornita prova alcuna di un danno patrimoniale.
Il sig. S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui non ha resistito l’intimato Ministero della Giustizia.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perchè con il quesito di diritto che conclude, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, il suo unico motivo, viene posta, in defintiva, una questione – quella del calcolo dell’equa riparazione in ragione di almeno Euro 1.000/1.500 annui per tutta la durata del processo presupposto, secondo la giurisprudenza della CEDU – che esula dalla ratio della decisione impugnata: con la quale, invece, la Corte d’appello ha escluso in radice la sussistenza stessa di un danno, anche non patrimoniale, indennizzabile e, dunque, non si è neppure posta il problema della quantificazione dell’indennizzo.
In mancanza di difese della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011