Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25854 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 23/09/2021), n.25854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21426/2016 R.G. proposto da:

SALES SUD s.r.l., p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via di S. Teresa, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Paolo

Grimaldi, e dell’avvocato Barbara E. Giammarusto, che disgiuntamente

e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura

speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

L.T., titolare dell’omonima azienda agricola – p.i.v.a.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe

Luigi Lagrange, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Pietro

Golisano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al controricorso.

– controricorrente –

e

CONSORZIO MANUTENZIONE e SERVIZI OLGIATA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1032/2016 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 marzo 2021 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 1168 c.c. e art. 703 c.p.c., depositato il 21.10.2003 L.T., titolare dell’omonima impresa agricola, detentore, in virtù di contratto di affitto del 19.5.1997, dei terreni di proprietà della “Sales Sud” s.r.l., adiva il Tribunale di Roma.

Esponeva che in data 4.10.2003 era stato spogliato della detenzione dei terreni, siccome gliene era stato precluso l’accesso dal “Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata” a seguito di disposizione al consorzio impartita dalla “Sales Sud”, ed era stato spogliato del possesso dei macchinari, delle sementi e dei concimi di sua spettanza riposti all’interno dei medesimi terreni.

Chiedeva disporsi la reintegrazione nella detenzione e nel possesso.

2. Resisteva il “Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata”.

Deduceva la legittimità della sua condotta, siccome attuata su disposizione della “Sales Sud”, proprietaria dei terreni.

3. Resisteva la Sales Sud” s.r.l..

Deduceva che non aveva stipulato alcun contratto di affitto con il ricorrente.

4. Espletata, tra l’altro, la consulenza tecnica, acquisito il supplemento alla relazione di c.t.u., con sentenza n. 2253/2008 l’adito tribunale faceva ordine ai resistenti di reintegrare il ricorrente nella detenzione dei terreni e nel possesso dei macchinari, delle sementi e dei concimi; condannava in solido i resistenti a rimborsare al ricorrente le spese di lite.

5. La “Sales Sud” s.r.l. proponeva appello.

Resisteva L.T..

Veniva dichiarato contumace il “Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata”.

6. Con sentenza n. 1032/2016 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte che era fuor di contestazione l’avvenuto spoglio, giacché l’appellante ne aveva addotto la legittimità alla stregua dell’insussistenza di un titolo idoneo a legittimare la detenzione qualificata dell’originario ricorrente.

Evidenziava altresì che il tenore letterale delle espressioni e qualificazioni di cui alla scrittura in data 19.5.1997 intercorsa tra il L. e la “Sales Sud” induceva, in linea con quanto ritenuto dal tribunale, a qualificare l’accordo in guisa di contratto di affitto agrario stipulato per la durata di sei anni, per un canone complessivamente pari a Lire 96.000.000.

Evidenziava che in tal senso deponevano, tra l’altro, le fatture emesse dalla “Sales Sud” con la causale “affitto terreni” nonché i documenti relativi alla percezione dei contributi comunitari “A.G.E.A.”.

Evidenziava poi che l’interpretazione letterale della scrittura smentiva la prospettazione dell’appellante – prospettazione comunque inammissibile, siccome nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – secondo cui aveva siglato con il L. un contratto di raccolta e di vendita di erba e fieno.

Evidenziava ancora che il rapporto di affitto agrario, da un lato, risultava avvalorato dagli esiti delle deposizioni testimoniali, dall’altro, non risultava contraddetto dalla circostanza che talune aree del comprensorio fossero destinate a “verde privato”.

Evidenziava ulteriormente che era da condividere il rilievo del tribunale, operato in aderenza alle indicazioni del consulente di parte appellata, secondo cui la mancanza di coltivazioni nei terreni controversi era da ascrivere al tempo – tre anni – trascorso tra lo spoglio ed i sopralluoghi operati in occasione del supplemento di c.t.u..

Evidenziava infine che la sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma, con sentenza n. 21977/2009, aveva respinto la domanda esperita dalla “Sales Sud” ed aveva dichiarato in relazione ai terreni controversi “la sussistenza di un contratto di affitto agrario con scadenza 10.11.2012”.

7. Avverso la sentenza n. 1032/2016 della Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso la “Sales Sud” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

R.T. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, e con condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Il “Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata” non ha svolto difese.

8. Il controricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1168 c.c..

Deduce che non si è resa artefice di alcuno spoglio ai danni del ricorrente; che giammai ha ceduto il possesso dei suoi terreni a L.T..

10. Il primo motivo di ricorso va respinto.

11. Evidentemente con il mezzo in disamina – al di là dell’operata sua qualificazione in guisa di error in iudicando – il ricorrente censura il giudizio “di fatto” sulla cui scorta la corte d’appello ha opinato per l’avvenuto spoglio. In tal guisa, nel solco dunque dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alla cui stregua il motivo a rigore si qualifica – la pronuncia della Corte di Roma non è inficiata da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

12. D’altronde, a fronte dell’inappuntabile riscontro della sussistenza di un rapporto tra le parti in lite di affitto agrario, non può che argomentarsi nei termini che seguono, pur a prescindere, ben vero, dal giudicato “esterno” sul punto (in memoria il controricorrente ha rappresentato che la sentenza n. 21977/2009 della sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2941/2017; altresì, che il ricorso per cassazione esperito dalla “Sales Sud” avverso la sentenza della Corte di Roma è stato respinto da questa Corte di legittimità con ordinanza n. 27604/2019).

Da un canto, dell’operato spoglio in danno del detentore qualificato, L.T., ne dà ragione la stessa ricorrente, siccome riferisce che, “allorquando la Sales ha voluto manifestare il suo possesso pieno ed indisturbato delle aree in questione, si è limitata a comunicare semplicemente via fax al Consorzio di autorizzare o di inibire l’accesso al L.” (così ricorso, pag. 5).

D’altro canto, è del tutto ingiustificata la prospettazione della s.r.l. ricorrente, secondo cui si è limitata ad incaricare L.T. dell’aratura, della sistemazione e della manutenzione delle aree verdi di sua proprietà.

13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1362 c.c. e segg..

Deduce che ha errato la corte di merito, in sede di interpretazione della scrittura in data 19.5.1997, a valorizzare unicamente il criterio letterale.

Deduce che viceversa le espressioni adoperate danno ragione della stipulazione di un contratto di raccolta e di vendita di erba e fieno.

14. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

15. Evidentemente il secondo mezzo di impugnazione veicola censure che danno corpo ad una “questione” “ermeneutico – qualificatoria”.

Su tale scorta si rimarca che il procedimento di qualificazione giuridica del contratto è articolato in due fasi, delle quali la prima consiste nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti (cfr. Cass. 4.6.2007, n. 12946; cfr. Cass. 3.11.2004, n. 21064, secondo cui la seconda fase concerne l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente).

In questi termini – tenuto conto che l’interpretazione del contratto costituisce un’attività riservata al giudice di merito e che né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. 2.5.2006, n. 10131) – l'”interpretazione qualificazione” (“contratto di affitto e non già di compravendita di erba e/o fieno”) operata dalla corte di seconde cure è in toto inappuntabile.

Più esattamente non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale (la norma di cui all’art. 1362 c.c., nel sancire, al comma 1, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto l’elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittima l’interprete alla adozione di altri – e sussidiari – canoni ermeneutici, del pari indicati dall’art. 1362 c.c.: cfr. Cass. 4.5.2005, n. 9284; Cass. 27.7.2001, n. 10290).

Più esattamente non risulta inficiata da forme di “anomalia motivazionale” rilevanti in rapporto all’omissione circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).

D’altronde, gli assunti dei ricorrenti si risolvono tout court nella critica (“la vendita del fieno era la prima e l’unica vera obbligazione oggetto del c. d. contratto di affitto agrario, perché il fiemo era l’unico prodotto agricolo conseguibile”: così ricorso, pag. 6) del risultato interpretativo avallato dall’impugnato dictum.

16. La ricorrente, in fondo, si duole per l’asserita erronea valutazione degli esiti istruttori, allorché deduce che non hanno precipua valenza né i documenti concernenti la percezione dei contributi comunitari “A.G.E.A.”, siccome riguardanti due soli anni, né le fatture, siccome finalizzate a compensare il lavoro di pulizia dei terreni eseguito dal L..

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

17. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 345 c.p.c.. Deduce che ha errato la corte distrettuale a reputare nuova e inammissibile in appello la prospettazione alla cui stregua la scrittura del 19.5.1997 contemplava un contratto di raccolta e di vendita di erba e fieno.

Deduce che trattasi di una deduzione operata già in primo grado, con i primi scritti difensivi; che del resto l’unico prodotto agricolo conseguibile è il fieno.

18. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

19. Propriamente la ricorrente non ha un precipuo interesse a dedurre la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

Invero il riscontro di tardività/novità della prospettazione dell’appellante “Sales Sud” secondo cui L.T. non avrebbe avuto la detenzione qualificata del terreno, “avendo le parti concluso solo un contratto di raccolta e vendita di erbe o fieno”, è stato operato dalla corte territoriale ad abundantiam, nel quadro dell’affermazione per cui la lettera della scrittura privata del 19.5.1997 deponeva senza dubbio per la qualificazione del contratto in guisa di contratto di affitto agrario.

Cosicché sovviene l’insegnamento secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e pertanto non costituente “ratio decidendi”della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).

20. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte territoriale, ha provveduto sin dalla comparsa di risposta ad indicare la specifica titolarità delle particelle catastali e a dar conto delle operazioni di frazionamento che le hanno riguardate.

Deduce altresì che, così come ha evidenziato il c.t.u., la destinazione dei terreni a “verde privato” è senz’altro di ostacolo allo svolgimento di un rapporto di affitto di fondi rustici e parimenti ne costituiscono un impedimento la convenzione ed il regolamento del consorzio.

21. Il quarto motivo va rigettato.

22. In realtà la ricorrente censura taluni specifici passaggi della motivazione del secondo dictum.

E tuttavia in tal guisa si duole, in fondo, per l’asserito mancato esame delle argomentazioni difensive svolte.

Cosicché la doglianza neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

23. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omesso e/o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione.

Deduce che hanno errato il Tribunale, prima, e la Corte di Roma, poi, a recepire le indicazioni del consulente tecnico del L..

Deduce in particolare che il lasso temporale intercorso tra l’estromissione del L. dai terreni ed il sopralluogo dell’ausiliario d’ufficio è stato pari a sette mesi, periodo quest’ultimo, così come ha posto in risalto lo stesso c.t.u. nel supplemento alla sua relazione, insufficiente a rendere incolti dei terreni ed a cancellare l’esistenza di una pregressa impresa agricola estesa su oltre 100 ettari, per giunta in un comprensorio fortemente urbanizzato.

Deduce che del resto talune particelle di terreno che il L. ha addotto di coltivare, sono risultate destinate a parco – giochi.

24. Il quinto motivo analogamente va rigettato.

25. Con il quinto mezzo di impugnazione la “Sales Sud”, per un verso, si duole per l’erronea valutazione degli esiti istruttori (“il C.T.U. ha sempre negato fermamente la esistenza di una impresa agraria”: così ricorso, pag. 13; “se il Tribunale e la Corte d’Appello avessero letto la consulenza redatta dal tecnico (super partes) nominato (…)”: così ricorso, pag. 14; “il regolamento interno (dell’Olgiata) vieta assolutamente attività agricola”: così ricorso, pag. 18).

Con il quinto mezzo di impugnazione la “Sales Sud”, per altro verso, si duole per l’omessa considerazione di argomentazioni difensive (la ricorrente ha negato ab initio ogni forma di detenzione suscettibile di tutela in capo al L., sicché ingiustificatamente la corte capitolina ha addotto che mai ha eccepito la decadenza dall’azione di spoglio: cfr. ricorso, pag. 15; “(…) tutto ciò non ha mutato e non può mutare il suo titolo di detentore qualificato”: così ricorso, pag. 18).

Evidentemente, in questi termini, inevitabile è il riferimento, rispettivamente, agli insegnamenti n. 11982/2016 e n. 23153/2018 nonché agli insegnamenti n. 14802/2017 e n. 20718/2018 in precedenza menzionati.

26. Non sussistono i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave perché si possa far luogo – come da richiesta del controricorrente (cfr. controricorso, pag. 16) – a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).

27. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato Pietro Golisano, difensore del controricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il “Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata” non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alla spese va nei suoi confronti assunta.

28. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dal controricorrente; condanna la ricorrente, “Sales Sud” s.r.l., a rimborsare all’avvocato Pietro Golisano, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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