Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25854 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14747-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA

VALLE N 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CASSIANI;

– ricorrente –

contro

CAF SPA A SOCIO UNICO, in qualità di mandataria della Deutsche Bank

AG;

M.L.;

– intimati –

e contro

BANCA IFIS S.P.A., in qualità di cessionaria pro soluto dei crediti

già ceduti a Deutsche Bank AG, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI N. 209, presso lo studio dell’avvocato CESARE

CARDONI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LUIGI BOSCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1664/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Deutsche Bank AG, tramite la propria mandataria Unicredit Credit Management Bank, agì nei confronti di S.L. e del figlio M.L. deducendo di essere divenuta creditrice della S. in forza di cessione “in blocco” di crediti da parte della Banca Popolare di Ancona (alla quale erano stati ceduti, sempre “in blocco”, dalla Cassa di Risparmio di Fano) e chiedendo che venisse dichiarata ex art. 2901 c.c. – l’inefficacia nei propri confronti della locazione ultranovennale stipulata dalla predetta S. col figlio L., avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), assumendo che la stessa era stata conclusa con l’intento di ostacolare il legittimo soddisfacimento delle ragioni di credito facenti capo all’istituto bancario;

la S. resistette alla domanda, mentre il M. rimase contumace.

Il Tribunale di Pesaro pronunciò ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui dichiarò l’inefficacia del contratto di locazione nei confronti della banca e condannò, in via solidale, la S. e il M. al pagamento delle spese di lite;

pronunciando sul gravame della S., la Corte di Appello di Ancona, dichiarata la contumacia del M., ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali;

propone ricorso per cassazione S.L., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, la Banca IFIS s.p.a., divenuta cessionaria pro soluto, ex art. 58 TUB, delle posizioni creditorie della Deutsche Bank AG.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c., comma 2, artt. 132,171 e 291 c.p.c.: rilevato che il M. non si era costituito nel giudizio di primo grado, la ricorrente deduce di avere censurato la pronuncia del Tribunale perchè non aveva rilevato la contumacia e, anzi, aveva erroneamente accomunato la S. al M. nella qualità di resistenti difesi dal medesimo procuratore, disponendo anche la condanna solidale di entrambi i convenuti al pagamento delle spese di lite; tanto premesso, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, stante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei confronti del M., “nessuna violazione del principio del contraddittorio (era) stata commessa dal giudice di prime cure”, dovendosi considerare l’erronea indicazione della posizione delle parti come un “mero errore materiale” non inficiante l’idoneità della sentenza a raggiungere il proprio scopo; censura, altresì, l’affermazione della Corte di merito secondo cui la condanna solidale del contumace alle spese di lite era giustificata, in base al principio di causalità, dall’avere egli dato causa al processo; assume, infine, che il giudice di appello “avrebbe dovuto verificare che la notificazione dell’atto di appello fosse eseguita presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata costituita (…), anzichè personalmente alla parte stessa, dovendosi reputare, viceversa, tale notifica inesistente”;

il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

inammissibile per difetto di interesse giacchè non è dato cogliere (nè la S. l’ha esplicitato) quale concreto interesse abbia la ricorrente a far valere l’erroneità della mancata dichiarazione di contumacia del M. in primo grado e – per quanto parrebbe evincersi dalla illustrazione del motivo – l’erroneità della dichiarazione di contumacia nel giudizio di appello, come pure a dolersi della condanna solidale alle spese posta a carico del predetto convenuto dal primo giudice; trattasi, infatti, di questioni attinenti ad una diversa parte processuale rispetto alle quali la S. non ha dedotto se ed in qual termini la decisione della Corte abbia pregiudicato la sua posizione, in modo tale da comportare un proprio diretto interesse a svolgere le censure;

comunque infondato, giacchè, una volta accertata la regolare notificazione al M. del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Corte ha correttamente escluso che vi fosse stata violazione del principio del contraddittorio, considerando mero errore materiale l’indicazione della costituzione del M. a mezzo dello stesso difensore della S.; ulteriormente infondato, in relazione alla correttezza della dichiarazione di contumacia nel giudizio di appello, poichè la notifica dell’impugnazione alla parte – effettivamente – contumace in primo grado non poteva che essere effettuata alla stessa personalmente;

col secondo motivo (che deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100,112,115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’eccepito difetto di interesse e legittimazione ad agire dei Deutsche Bank AG”), la ricorrente premette che Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sugli specifici profili in relazione ai quali era stata impugnata la pronuncia di primo grado in punto di prova della legittimazione ad agire (sostanziale) della Deutsche Bank e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittime sia la cessione operata dalla C. in favore della Banca Popolare di Ancona che la cessione effettuata da quest’ultima nei confronti della Deutsche Bank; assume che la Corte di Appello “non avrebbe potuto svolgere le medesime considerazioni in ordine a due cessioni che si erano perfezionate, in realtà, in maniera assolutamente differente “, rilevando come la seconda cessione “non potesse ritenersi conforme al disposto dell’art. 58 T.U.B. per via dell’indeterminatezza dell’avviso di avvenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mancante dell’essenziale requisito dell’individuabilità dei crediti ceduti”; precisa che, con il medesimo avviso, “erano stati pubblicati ben tre contratti di cessione in blocco, tutti descritti in modo generico ed alcuno riportante il benchè minimo riferimento alla signora S. o quanto meno ai crediti asseritamente vantati nei confronti della stessa”;

il motivo è – sotto ogni profilo – inammissibile, in quanto:

la violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata dedotta in difetto di autosufficienza, senza trascrivere in misura adeguata il contenuto dell’atto di appello, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare la dedotta omissione di pronuncia (tanto più a fronte di una motivazione che affronta in modo ampio la questione della cessione dei crediti);

le deduzioni in punto di inidoneità della seconda cessione in blocco sono state svolte senza ottemperare alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, dato che non risulta in alcun modo trascritto il contenuto dell'”avviso” che sarebbe mancante del requisito dell’individuabilità dei crediti ceduti, nè risulta indicata adeguatamente (col mero richiamo al “doc. 1 di controparte”) la sede di reperimento dello stesso;

il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c., “in relazione alla valutazione delle risultanze processuali” poste a base della pronuncia di merito: la ricorrente si duole della mancata ammissione della c.t.u. e delle prove per testi da essa richieste e contesta la stessa possibilità di revocare un contratto di locazione (non costituente “atto traslativo”), tanto più che lo stesso non aveva comportato la diminuzione del valore del bene; censura, infine, l’utilizzo delle presunzioni semplici al fine dell’accertamento della sussistenza dei requisiti dell’azione revocatoria e contesta la concludenza delle considerazioni svolte dalla Corte;

il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato, in quanto:

non è censurabile la scelta della Corte (in continuità con quella del Tribunale) di non accogliere le istanze istruttorie della S., considerate ininfluenti a fronte della ritenuta decisività degli elementi presuntivi desumibili dagli atti del giudizio, trattandosi di valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito;

nè è sindacabile, in sede di legittimità, la valutazione dei suddetti elementi presuntivi laddove – come nel caso di specie – sia sorretta da motivazione esente da vizi ancora rilevanti ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

l’assunto della non revocabilità – ex art. 2901 c.c. – di un contratto di locazione è infondato, giacchè l’azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore; ipotesi che può ben ricorrere anche nel caso di atti (come la locazione di durata ultranovennale di cui si tratta) che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore (nella specie, la Corte ha ritenuto – con apprezzamento incensurabile – che “alla costituzione del vincolo ultranovennale sia conseguita l’infruttuosità dell’azione esecutiva intrapresa dalla creditrice, vale a dire l’impossibilità di fatto di procedere alla vendita del bene pignorato”);

il ricorso va, in conclusione, rigettato, con condanna della S. al pagamento delle spese di lite in favor della controricorrente;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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