Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25853 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10520/2015 proposto da:

C.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MALIZIA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del procuratore

speciale Dott. C.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12359/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con ordinanza resa in data 11/2/2015, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., l’appello proposto da C.M.L. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda della C. diretta alla condanna di F.G. e della Zurich Insurance Public Limited Company al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in conseguenza di una caduta avvenuta su alcuni scalini posti all’interno dell’esercizio commerciale gestito dal F.;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come il fatto dannoso fosse integralmente dipeso dalla negligenza o imprudenza dell’attrice nel muoversi all’interno del locale della controparte, con la conseguente elisione di alcun nesso di derivazione causale dei danni denunciati dall’uso della cosa custodita o comunque dal fatto del convenuto;

che, avverso la sentenza di primo grado, a C.L. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che la Zurich Insurance PLC resiste con controricorso;

che F.G. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente individuato, nel comportamento della danneggiata, un fatto idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., in contrasto con il contenuto delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite al giudizio dalle quali era piuttosto emersa l’obiettiva pericolosità della situazione dei luoghi oggetto di lite;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il primo giudice errato nella qualificazione giuridica della responsabilità del convenuto in relazione all’art. 2051 c.c., avendo inammissibilmente limitato i presupposti per il riconoscimento della responsabilità a tale titolo nei soli casi di alterazione della cosa in custodia e dell’imprevedibilità e invisibilità di detta alterazione, escludendo erroneamente la riconducibilità a detta norma anche delle ipotesi, come quella in esame, in cui la cosa fonte di danno presenti caratteristiche tali, in relazione al proprio modo di essere, da potersi considerare oggettivamente pericolosa in quanto priva dei necessari dispositivi idonei a scongiurare la verificazione di danni;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), con particolare riguardo all’omessa considerazione e valutazione, da parte del primo giudice, della obiettiva condizione di pericolosità del bene in custodia determinata dalla mancanza dei dispositivi di sicurezza idonei a scongiurare la verificazione dei danni naturalmente prevedibili in relazione all’uso normale della cosa secondo le caratteristiche sue proprie;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice di primo grado trascurato di considerare e di valutare la scala oggetto di lite alla stregua di un’oggettiva insidia e/o trabocchetto e, dunque, la fonte di un pericolo intrinsecamente occulto;

che preliminarmente dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, avendo la ricorrente del tutto omesso di provvedere all’esposizione dei motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 3, ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, prevista al n. 3) dell’art. 366 c.p.c., da intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado, e dunque le domande ed eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte o rimaste assorbite, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 19060 del 28/09/2016, Rv. 642134-01);

che, sotto altro profilo, applicandosi al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente indicato come e dove la questione posta con il motivo fosse stata prospettata dinanzi al giudice che aveva pronunciato la sentenza (Sez. 6-3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015, Rv. 634388-01);

che, in ogni caso, osserva il Collegio come, pur prendendo cognizione dei fatti di causa rilevanti indipendentemente dall’esame del ricorso (e segnatamente attraverso l’esame della sentenza impugnata), l’odierna impugnazione risulterebbe comunque inammissibile, sotto entrambi i profili dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che, infatti, con riguardo alla dedotta violazione di legge, osserva il Collegio come, nel riproporre una diversa considerazione dei fatti così come ricostruiti e interpretati dai giudici di merito, l’odierna ricorrente abbia trascurato di procedere alla necessaria deduzione dell’errata ricognizione, ad opera del giudice a quo, delle fattispecie normative astratte dalla stessa richiamate, nonchè a un’adeguata specificazione dell’eventuale erronea sussunzione di fatti incontroversi nello spettro di applicazione delle norme invocate, avendo la C. propriamente rivendicato una diversa lettura e configurazione dei fatti controversi rispetto a quanto operato, nella sentenza impugnata, sulla base di una coerente e lineare interpretazione dei fatti di causa;

che, infatti, occorre evidenziare, come attraverso le odierne censure, la ricorrente si sia limitata a invocare una reinterpretazione degli elementi di prova e delle risultanze processuali complessive al fine di accreditare una descrizione della scala oggetto di lite nei termini di una cosa intrinsecamente e oggettivamente pericolosa, là dove il giudice di primo grado ha espressamente escluso che detta scala presentasse detti profili di intrinseca e oggettiva pericolosità, avuto riguardo alla specifica conformazione dei luoghi così come puntualmente descritti in motivazione;

che, pertanto, l’impostazione critica avanzata dall’odierna ricorrente deve ritenersi del tutto estranea al paradigma della violazione o della falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in questa sede, pertanto, inammissibilmente richiamata;

che quanto al preteso omesso esame di fatti controversi – così come richiamato nei motivi di censura illustrati -, premessa l’assorbente ragione di inammissibilità di cui all’art. 348-terc.p.c., comma 4, osserva il Collegio come la ricorrente abbia del tutto trascurato di articolare in modo specifico, tanto le occorrenze concrete delle omissioni denunciate, quanto i profili di eventuale decisività dei fatti dedotti, non emergendo, in modo incontroverso e inequivocabile, il disegno del differente esito della risoluzione della controversia che sarebbe emerso con certezza là dove la corte territoriale avesse tenuto conto in modo specifico e analitico dei fatti richiamati;

che, anche da tale differente prospettiva, pertanto, le doglianze dell’odierna ricorrente si risolvono nella mera invocazione (non già dell’omesso esame, ad opera del giudice a quo, di fatti decisivi già controversi tra le parti, bensì) di una rilettura nel merito degli elementi istruttori e dei fatti emersi nel corso del processo, riproposti in una diversa prospettiva interpretativa, essendosi la C. sostanzialmente limitata a criticare (inammissibilmente) le valutazioni di fatto espresse dal tribunale in ordine ai riconosciuti profili di non intrinseca e oggettiva pericolosità della scala, e in ordine al difetto di un diretto nesso di causalità tra l’uso della ridetta scala e i danni dalla stessa denunciati, che il giudice a quo ha viceversa integralmente ascritto – sulla base di un percorso argomentativo giuridicamente corretto e logicamente congruo – alla condotta imprudente e/o negligente della danneggiata;

che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA