Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25853 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11613-2018 proposto da:

S.G., D.R.L.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 68, presso lo studio dell’avvocato RAOUL

BARSANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCARDO CASAFINA;

– ricorrenti –

contro

BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GRILLO BRANCATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4052/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. RITA SANLORENZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Banco Popolare Soc. Coop. (poi Banco BPM s.p.a.) agì nei confronti dei coniugi D.R.L.R. e S.G. (fideiussori della COM.BA.S. s.r.l., che era debitrice nei confronti della banca di oltre 857.000,00 Euro) per sentir revocare -ex art. 2901 c.c. – l’atto di con cui i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale destinandovi un appartamento di loro proprietà;

il Tribunale di Napoli accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia nei confronti degli attori dell’atto di costituzione del fondo;

provvedendo sul gravame proposto dai soccombenti, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado;

la Corte ha affermato, fra l’altro, che l’atto mediante il quali i coniugi costituiscono un fondo patrimoniale destinandovi propri beni, “una volta perfezionatosi per effetto delle dichiarazioni di volontà negoziale all’uopo necessarie manifestate nelle debite forme, può ben essere, anche prima della sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio, pregiudizievole per i creditori dei coniugi che nel fondo abbiano immesso propri beni, potendo essere reso opponibile ai terzi mediante le formalità all’uopo necessarie senza limiti di tempo e potendo quindi essere già di per sè sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto dei creditori di ottenere coattivamente la soddisfazione delle loro ragioni, il che basta a ritenere nella specie concretato il c.d. eventus damni, non avendo gli odierni appellanti nemmeno allegato l’idoneità del proprio restante patrimonio a garantire dette ragioni”;

hanno proposto ricorso per cassazione il S. e la D.R., affidandosi a tre motivi; il Banco intimato ha resistito con controricorso;

il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. “in riferimento all’interesse a proporre azione revocatoria avverso un fondo patrimoniale non annotato a margine dell’atto di matrimonio”: premesso che il Banco non aveva fornito la prova che il fondo patrimoniale fosse stato annotato a margine dell’atto di matrimonio, i ricorrenti assumono che “l’azione revocatoria non poteva essere attivata in quanto carente dell’interesse ad agire” poichè, difettando l’opponibilità dell’atto ai creditori, “il Banco avrebbe potuto tranquillamente cominciare l’esecuzione senza la necessità di proporre un’azione revocatoria”; assumono, infatti, che “l’interesse ad agire del creditore non può nascere solo dal compimento dell’atto, ma è necessariamente condizionato dalle successive formalità pubblicitarie che lo rendono inaggredibile ad opera dei terzi”;

col secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 162 e 2644 c.c. in relazione all’art. 2901 c.c., sull’assunto che “la prova dell’opponibilità dell’atto che si vuole impugnare (che, nella specie, è rappresentata dal certificato di matrimonio), costituisce uno dei requisiti strutturali dell’azione revocatoria”; richiamata Cass. n. 16256/2012 (pronunciata in materia di opposizione all’esecuzione in riferimento ad un’ipotesi in cui il debitore aveva fatto valere l’impignorabilità di un bene in quanto costituito in fondo patrimoniale), i ricorrenti assumono che, così come l’esecutato che intende avvalersi degli effetti prodotti dalla costituzione del fondo patrimoniale deve allegare e provare l’opponibilità dello stesso, parimenti “anche la banca che agisce in revocatoria contro un fondo patrimoniale deve essere gravata del medesimo onere per dimostrare l’interesse a dichiarare l’inefficacia dell’atto”;

il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione “dell’art. 2697 c.c. in relazione alla ripartizione dell’onere della prova per i requisiti previsti dall’art. 2901 c.c.”: premesso che “l’onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria ha ad oggetto, tra l’altro, la variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, sussistente al momento di proposizione dell’azione”, i ricorrenti rilevano che “il Banco non ha dimostrato che vi è stata una effettiva lesione alle possibilità di aggredire patrimonialmente il proprio debitore”, ossia “non ha provato l’eventus damni”, atteso che “l’esistenza di un fondo non annotato a margine dell’atto di matrimonio (e, quindi, inefficace nei confronti dei terzi) non può determinare alcuna variazione nè qualitativa nè quantitativa del patrimonio del debitore”;

i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per la evidente connessione delle ragioni di censura – risultano infondati alla luce del principio -cui il Collegio intende dare continuità – secondo cui “la mancata annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, dell’atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l’azione revocatoria promossa avverso l’iscrizione di un bene immobile nel fondo, perchè il sistema di pubblicità di cui all’art. 163 c.c., comma 3, fondato sull’annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l’azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l’atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori” (Cass. n. 6450/2019);

va considerato, in particolare, che:

come osservato dalla pronuncia richiamata, “l’azione revocatoria non ha tra i suoi fatti costitutivi la circostanza che l’atto sia opponibile ai creditori, ma solo che esso sia stato compiuto e che, a seguito di ciò, abbia sottratto formalmente il bene dal patrimonio del debitore”;

la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell’atto di matrimonio, l’atto costitutivo non sia opponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa potrebbe divenire, in ogni momento, opponibile ai creditori tramite la successiva annotazione; di talchè appare corretto il rilievo della Corte territoriale secondo cui già circostanza della destinazione del bene nel fondo patrimoniale può essere sufficiente, a prescindere dalla annotazione, a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto dei creditori di ottenere coattivamente la soddisfazione delle loro ragioni;

nè, d’altra parte, l’interesse del creditore ad agire in revocatoria potrebbe essere escluso – come sostenuto dai ricorrenti – per il fatto che, in difetto di annotazione (e di opponibilità), il Banco avrebbe potuto avviare l’esecuzione senza necessità di proporre l’azione revocatoria; tale assunto postula, infatti, un onere di attivazione in via esecutiva che non si concilia con la facoltà del creditore di stabilire se e quando agire esecutivamente oppure optare – come nella specie – per l’accesso ad uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale;

non risulta pertinente il richiamo a Cass. n. 16526/2012, giacchè nell’ipotesi ivi considerata l’annotazione della convenzione concernente il fondo integrava fatto costitutivo della pretesa impignorabilità del bene (e comportava la necessità che il debitore opponente la allegasse e ne fornisse la prova), mentre nel caso in esame si pone la questione – affatto diversa – della proponibilità dell’azione revocatoria a prescindere dall’avvenuta annotazione dell’atto costitutivo del fondo (in favore della quale militano le considerazioni sopra svolte);

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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