Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25853 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11220-2014 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO BEVILACQUA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.23/8/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Federica Manzi (delega Avvocato Andrea Manzi), per

il ricorrente, che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.M., ragioniere commercialista, di cartella, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis portante IRAP, sanzioni, interessi e accessori di legge, relativa all’annualità 2005, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado, di accoglimento del ricorso introduttivo, rilevando che, nella specie, era onere, non assolto, del contribuente fornire la prova dell’assenza del presupposto impositivo.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per l’illegittima utilizzazione della procedura automatizzata oltre che omesso esame della stessa questione, già sollevata in primo grado – è inammissibile laddove si introduce una questione in diritto senza avanzare alcuna censura alla sentenza impugnata ed, ancor prima, individuare le argomentazioni con le quali la C.T.R. avrebbe perpetrato la dedotta violazione; il mezzo, inoltre, non illustra in alcun modo il denunciato, solo in rubrica, omesso esame della questione.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 è inammissibile laddove non si apprezza il dedotto errore in diritto da parte della Commissione regionale la quale, con argomentazione non specificamente censurata, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente per non avere lo stesso fornito alcuna prova in ordine all’insussistenza del presupposto impositivo.

3. E’, invece, fondato il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 352 del 1992, art. 2 per mancata disapplicazione delle sanzioni – con il quale si chiede a questa Corte di dichiarare non dovute le sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

In materia è stato, infatti, affermato che l’incertezza giuridicamente rilevante è quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l’emissione dell’avviso di accertamento e l’irrogazione delle sanzioni (Cass. n. 11096/2011). Si è, altresì, ritenuto sussistere tale incertezza, quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità (Cass. n. 22252/2011) ed, in applicazione di tali principi, si è rilevato, in particolare, che la questione relativa alla rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale, è stata oggetto di articolato e complesso dibattito, sia in dottrina come pure in giurisprudenza (Cass. n.4394 del 24.2.2014). Dibattito ripreso e solo di recente concluso a seguito delle pronunce delle Sezioni Unite (cfr. n. 9541/2016).

Ne consegue, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia anche per il regolamento delle spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa, nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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