Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25853 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27172/2014 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento n. (OMISSIS) S.r.l., in persona della curatela

fallimentare, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 49,

presso lo studio dell’avvocato Pellegrini Fabio, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3930/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3930/14 pubblicata il 15 luglio 2014, confermando la sentenza di primo grado resa nel giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98 proposto da Monte dei Paschi di Siena spa, ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) srl spiegata dall’opponente ed ha accolto la domanda revocatoria, proposta in via riconvenzionale dalla curatela fallimentare.

La Corte territoriale ha anzitutto ritenuto che mancasse la prova del pagamento alla (OMISSIS) srl, a titolo di sconto, di 27 effetti cambiari, oggetto della domanda di insinuazione della banca.

La Corte d’appello inoltre, premessa l’ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare spiegata dalla curatela nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato dalla banca, sul rilievo che le contrapposte pretese nascevano dal medesimo rapporto giuridico, ha accertato l’esistenza di rimesse revocabili per un ammontare di complessivi 432.488,51 Euro, condannando la banca convenuta al pagamento del relativo ammontare.

Il giudice di appello ha altresì revocato il pegno costituito in data 8.2.2002 su obbligazioni per 26.000,00 Euro, quello costituito in data 3.5.2002 su obbligazioni per 12.000,00 Euro e quello costituito in pari data, su obbligazioni per 13.000,00 Euro, condannando la Banca alla restituzione dei titoli o al pagamento del controvalore.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso, con quattro motivi, la Banca Monte dei Paschi di Siena spa.

La curatela del fallimento (OMISSIS) srl resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando la statuizione con la quale è stata respinta la domanda di ammissione per lo sconto dei 27 effetti cambiari proposta dalla banca, per un ammontare di complessivi 272.331,14 Euro, tornati insoluti alle rispettive scadenze e protestati.

Secondo la ricorrente la Corte avrebbe omesso di rilevare la mancata contestazione, da parte della curatela fallimentare, del deposito delle copie autentiche degli effetti scontati dalla banca Monte dei Paschi nella fase di verifica del passivo e del fatto che dagli effetti suddetti risultava la firma di girata della (OMISSIS) srl in favore della banca.

Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che gli effetti cambiari non erano stati acquisiti agli atti del procedimento L. Fall., ex art. 98 ed ha in ogni caso affermato che non risultava provato che essi fossero stati “scontati” dalla banca e cioè che il relativo importo fosse stato effettivamente corrisposto dalla banca alla debitrice.

A fronte di tali statuizioni, la ricorrente non ha riprodotto nel corpo del ricorso il contenuto dell’atto difensivo della curatela fallimentare da cui risulti la mancata contestazione di tale circostanza (lo sconto dei titoli), ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c., comma 2.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 67,98 e 99, in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale L. Fall., ex art. 67, avente ad oggetto la revoca di rimesse in conto corrente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, relativamente allo stesso rapporto su cui si fondava l’insinuazione(e successiva opposizione) della banca.

La ricorrente allega a sostegno della censura la sentenza di questa Corte di cassazione n. 2602 del 7.2.2006, con la quale si afferma l’inammissibilità della domanda con cui la curatela non si limiti a far valere la pretesa revocatoria L. Fall., ex art. 67, al solo scopo di paralizzare la contrapposta pretesa del creditore che voglia far ammettere al passivo un proprio credito o far riconoscere una causa legittima di prelazione, ma proponga, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una vera e propria domanda riconvenzionale, pur quando essa si ricolleghi al medesimo rapporto al quale ha fatto riferimento il creditore ricorrente, atteso che essa si fonda su di un fatto (il compimento dell’atto revocando) – e, dunque, su di un titolo – diverso e non dipendente da quello.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che la ricorrente non contesta l’unicità del rapporto su cui è fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela fallimentare, vale a dire il rapporto di conto corrente tra istituto di credito e società debitrice.

Ciò posto, si osserva che l’arresto di questa Corte citato dal ricorrente è stato superato dal successivo indirizzo cui il Collegio intendere dare continuità, secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, così come disciplinato dalla L. Fall., art. 98, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall’attore”, che giustifica la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, l’art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come “comunanza” della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, (ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di una eccezione), così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l’azione o l’eccezione proposta (Cass.7070/2016;12985/2009).

Da ciò discende che nel caso in cui la domanda riconvenzionale della curatela fallimentare si innesti nell’alveo del giudizio di opposizione allo stato passivo e risulti fondata sul medesimo rapporto su cui è fondata la pretesa dell’opponente, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l’azione o eccezione proposta (Cass. 6520/2007), la stessa deve ritenersi ammissibile, non potendo ritenersi ostativo il fatto che, come nel caso di specie, l’azione revocatoria si fondi (evidentemente) su una diversa causa petendi rispetto a quella fatta valere dal creditore opponente.

E’ stato al riguardo precisato che nell’opposizione allo stato passivo ante riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dalla L. Fall., art. 99 (nella formulazione vigente ratione temporis) è applicabile non solo alle disposizioni della sentenza che attengano specificamente all’ammissione del credito insinuato ma anche in relazione alle domande riconvenzionali ed a quelle situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo(Cass.10905/2010).

Il terzo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 67 degli artt. 1842,1843,1322 e 1362 c.c. e dell’art. 133 c.p.c., in relazione alla statuizione della sentenza impugnata secondo cui non poteva ritenersi provato che il conto corrente n. (OMISSIS) fosse “affidato”.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha infatti escluso, con apprezzamento adeguato, che il conto corrente n. (OMISSIS), sul quale erano affluite le rimesse revocabili, fosse “affidato”, in quanto la banca aveva concesso solo un “castelletto di sconto” o “fido per smobilizzo di credito”, che non risultava collegato ad un’apertura di credito in conto corrente.

Da ciò la conseguenza che il castelletto non attribuiva al cliente la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma era esclusivamente fonte per l’istituto di credito dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che il cliente avrebbe presentato.

A fronte di tale accertamento, fondato sull’esame del contenuto del contratto, e sorretto da motivazione logica ed adeguata, la contraria opzione interpretativa avanzata dalla ricorrente investe il merito dell’interpretazione del contratto e tende dunque a sollecitare un sindacato sull’esito di detta interpretazione, estraneo al presente giudizio di legittimità.

Il giudice di appello ha dunque fatto corretta applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui in tema di revocatoria fallimentare, in caso di “castelletto di sconto” o “fido per smobilizzo crediti” non sussiste la c.d. “copertura” di un conto corrente bancario, in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l’istituto di credito, dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l’affidato presenterà, sicchè, ai fini dell’esercizio dell’azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere “solutorio” ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Nè tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (Cass.13510/2015; 22597/2017).

Il quarto motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 67, comma 1 n. 3), degli artt. 2697, 1842,1843, 1322 e 1362 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto revocabili i pegni costituiti in data 8 febbraio e 3 maggio 2002.

La ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia omesso di rilevare la evidente contestualità del sorgere dei crediti della banca, in data 8 febbraio 2002 (per 26.000,00 Euro) e 3 maggio 2002 (per 12.000,00 Euro e 13.000,00 Euro) e della garanzia: secondo la prospettazione della banca i pegni in oggetto erano stati costituiti proprio al fine di garantire i propri crediti contestualmente sorti; da ciò la conseguenza che tali operazioni erano riconducibili all’ipotesi di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, e non anche a quella dedotta dal curatela fallimentare di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3).

Il motivo è infondato.

La Corte ha infatti accertato, con apprezzamento adeguato, che l’apertura di credito di 23.400,00 Euro si riferiva al solo conto corrente (OMISSIS), mentre, come già rilevato con riferimento all’esame del motivo precedente, l’altro conto corrente (n. (OMISSIS)) non risultava “affidato”.

La Corte ha inoltre accertato che le disponibilità concesse alla debitrice con la contestuale costituzione del pegno erano state oggetto di giroconto nella stessa data, dal conto (OMISSIS), già affidato, al conto corrente n. (OMISSIS), andando in tal modo a ridurre l’esposizione debitoria del conto suddetto.

Da ciò la conseguenza che gli importi concessi mirassero in realtà a ridurre il pregresso credito della banca e che la garanzia pignoratizia fosse stata costituita in relazione al preesistente credito della banca medesima, con conseguente applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1 n. 3).

La statuizione è conforme a diritto.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quando l’apertura di credito sia destinata a ridurre passività pregresse, invece che ad assicurare una ulteriore disponibilità per il cliente, la garanzia eventualmente costituita in quell’occasione deve intendersi riferita al debito preesistente e la sua revocabilità è conseguentemente regolata dal primo, anzichè dalla L. Fall., art. 67, comma 2 (Cass.12740/1998;18744/2017).

Si osserva, inoltre, quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., che la mancanza di prova dell’asserito ampliamento dell’affidamento originario, di 23.000,00 Euro (sul conto corrente (OMISSIS)), era stata specificamente contestata dalla curatela fallimentare, sin dalla costituzione in giudizio, così come la curatela medesima aveva evidenziato che le disponibilità derivanti dai suddetti affidamenti erano state immediatamente utilizzate per diminuire l’esposizione del conto corrente n. (OMISSIS).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 7.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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