Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25853 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27241-2009 proposto da:

SOCIETE’ CIVILE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INTERNATIONAUX (C.F.

(OMISSIS)), già Impresa Immobiliare Italiana Srl, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA MARINA 1, presso l’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato RICCI SANTE,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso; D.C.E. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA 22, presso l’avvocato

MOTTI BARSINI GIUSEPPE L., che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4381/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per, in via principale

inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Impresa Immobiliare Italiana s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la signora D.C.E., per sentir accertare l’autenticità della sottoscrizione da costei apposta al contratto preliminare del 27.4.2000, con il quale si era obbligata a vendere all’attrice un appartamento sito in (OMISSIS).

In corso di causa, all’esito di un’ assemblea straordinaria convocata il 20.5.04, i soci dell’Impresa Immobiliare deliberarono di trasferirne la sede nel (OMISSIS) e di mutarne la denominazione in Societè Civile Investissement Immobiliares Internationaux, con effetto dal 31.5.04.

Il 28.5.04 l’assemblea ordinaria dei soci accettò le dimissioni dell’A.U. T.P. e nominò in suo luogo il dr. B. I..

Ciò nonostante, il 21.6.04, il T. conferì all’avv. Pieraurelio Compagnoni, difensore della società nella causa da questa promossa contro la D.C., procura speciale per formalizzare la rinuncia agli atti del giudizio.

L’atto di rinuncia fu depositato il 13.7.04 e, con contestuale ordinanza, pubblicata il giorno successivo, il Tribunale di Roma dichiarò estinto il giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c., comma 1.

Il provvedimento fu impugnato dalla Società Civile Investissement Immobiliares Internationaux, che eccepì l’inesistenza nullità della procura speciale alla dichiarazione di rinuncia, siccome conferita all’avv. Compagnoni da un soggetto che era privo del potere di rappresentarla.

Il giudizio d’appello, nel quale, oltre alla D.C., si costituì la sig.ra A.L., avente causa a titolo particolare dall’appellata, quale successiva acquirente dell’appartamento di via Cancani 5, è stato definito dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza di rigetto pubblicata il 29.10.08.

La Corte, senza affrontare le questioni dibattute nel merito fra la parti, ha rilevato che il 6.8.04 l’Investissement, in persona dell’effettivo amministratore B.I., aveva sottoscritto con la D.C. un atto denominato di “mutuo consenso allo scioglimento del preliminare ed alla cancellazione di trascrizioni” ed ha pertanto dichiarato d’ufficio, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., il difetto di interesse della società all’impugnazione.

La Societè Civile Investissement Immobiliares Internationaux ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui la D.C. e la A. hanno resistito con separati controricorsi. Con il primo motivo di ricorso, la Investissement ha denunciato error in procedendo, nonchè violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3 per avere la Corte di merito pronunciato d’ufficio su un’eccezione non sollevata dalle parti ed aver valutato l’interesse ad agire con riferimento al merito del giudizio, anzichè in relazione alla domanda di annullamento dell’ordinanza di estinzione da essa formulata in grado di appello.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando vizio di omessa motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ha invece lamentato che il giudice dell’appello non abbia esaminato la predetta domanda.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2.3.06, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire da tale data e sino al 4.7.09, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), che lo ha abrogato. La norma esige, a pena di inammissibilità, che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, il motivo si concluda con un quesito di diritto, che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, deve essere formulato in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (fra le tante, Cass. S.U. n. 12339/010).

Il primo motivo del ricorso, che non contiene i prescritti quesiti di diritto, va pertanto dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. Inammissibile è anche il secondo motivo, sia perchè il vizio di omessa pronuncia della sentenza è denunciabile esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 sia perchè, allorchè la sentenza impugnata risulti fondata su una questione pregiudiziale di rito, la parte soccombente è priva di interesse a dolersi del mancato esame delle domande da essa formulate nel merito, sulle quali, nel caso di accoglimento del ricorso e di conseguente cassazione della decisione assunta in rito, sarà tenuto a pronunciare il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della Societè Civile Investissement Immobiliares Internationaux al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Societè Civile Investissement Immobiliares Internationaux al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore di ciascuna delle controricorrenti in Euro 3.500 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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