Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25852 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1508-2015 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA, in persona del legale

rappresentante p.t. Dott. V.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98 E, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO LENZA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLO FORTUNATO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER, 43,

presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI BOCCHINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2745/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 16/6/2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da R.G., ha condannato il Consorzio di bonifica dell’Ufita al risarcimento dei danni subiti dal R. a carico di un immobile di sua proprietà in conseguenza di gravi smottamenti di terreno determinati dall’esecuzione, da parte del consorzio convenuto, di lavori di costruzione di una strada, nonchè di un muro di contenimento posto nei pressi del bene dell’attore;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato l’effettiva riconducibilità della causa dei danni subiti dall’immobile del R. alle opere realizzate dal consorzio avversario, con particolare riguardo alla mancata regimentazione delle acque meteoriche disordinatamente convogliate in prossimità del fabbricato dell’attore, con modalità tali da determinare il franamento del terreno circostante;

che, avverso la sentenza d’appello, il Consorzio di bonifica dell’Ufita propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

Che R.G. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 191 c.p.c. e art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale accolto la domanda avversaria sulla base delle sole risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, e pertanto in assenza di idonee prove sul punto, non avendo il R. provveduto ad allegare alcuna circostanza idonea a comprovare la fondatezza della pretesa risarcitoria originariamente azionata;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 191 e 196 c.p.c., artt. 2697,2043 e 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’istanza del consorzio diretta a procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, trascurando di rilevare i gravi vizi, le evidenti lacune e gli errori in essa contenuti;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 191 c.p.c., artt. 2697,2043 e 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di procedere alla qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta dal R. (se riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c. ovvero a quella di cui all’art. 2051 c.c.), con il conseguente mancato rilievo della genericità della domanda originariamente proposta e, in ogni caso, dell’inammissibilità del mutamento della domanda in corso di causa, tenuto conto della incompatibilità strutturale tra le due azioni risarcitorie prospettate, spingendosi, inoltre, ad attestare, in modo del tutto erroneo, il ricorso di vizi strutturali dell’opera realizzata dal consorzio;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 191 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di esaminare il motivo di appello con il quale il consorzio aveva invocato l’esecuzione di un’accurata indagine geologica e geotecnica sui luoghi oggetto di lite, idonea a dimostrare la radicale erroneità delle conclusioni assunte dal consulente tecnico dell’ufficio;

che, con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 191 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale violato il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al risarcimento del danno rivendicato dalla controparte, procedendo alla liquidazione di danni mai effettivamente rivendicati dal R.;

che preliminarmente dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, avendo il ricorrente provveduto alla redazione dell’atto di impugnazione attraverso la tecnica dell’assemblaggio di diversi atti o di parti di essi;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01);

che, pertanto, il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 – 01; cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551 – 01);

che, in ogni caso, osserva il Collegio come, pur prendendo cognizione dei fatti di causa rilevanti indipendentemente dall’esame del ricorso (e segnatamente attraverso l’esame della sentenza impugnata), l’odierna impugnazione risulterebbe comunque destituita di fondamento;

che, infatti, con riguardo al primo motivo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, benchè le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente), purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013, Rv. 627911 – 01);

che, al riguardo, la corte territoriale, nel richiamare detto insegnamento, ha espressamente evidenziato come il R. avesse tempestivamente dedotto in giudizio tutti i fatti necessari ai fini della qualificazione e dell’inquadramento della domanda risarcitoria proposta, affidando quindi alle indagini tecniche l’indispensabile apporto interpretativo non diversamente acquisibile ai fini della ricostruzione delle dinamiche geomorfologiche ch’ebbero a determinare i fenomeni di degenerazione dell’immobile dell’attore;

che con riguardo al secondo e al quarto motivo, osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, allorquando la parte richieda in appello la rinnovazione della consulenza, contestando le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, avendo viceversa il dovere di rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata;

che, conseguentemente, l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non dà luogo a vizio di omessa pronuncia (ai sensi dell’art. 112 c.p.c.), potendo se del caso sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 19/05/1999, Rv. 526402 – 01);

che, in breve, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 2164 del 14/02/2002, Rv. 552301 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10849 del 11/05/2007, Rv. 596449 – 01);

che, nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato l’assenza di alcuna necessità di procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, avendo giudicato quest’ultima immune da vizi di carattere logico o d’indole metodologica (cfr. pag. 4 della sentenza);

che, sotto altro profilo, le doglianze specificamente riferite ai contenuti della consulenza tecnica disposta in primo grado (vizi, lacune, errori, etc.) devono ritenersi inammissibilmente avanzate in questa sede di legittimità, trattandosi della proposta rivisitazione del giudizio di merito fatto proprio dalla corte territoriale, come tale estranea alle competenze della Corte di cassazione;

che, peraltro, neppure appare configurabile, nella specie, il dedotto vizio di omesso esame di fatti decisivi controversi (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo il Consorzio ricorrente impropriamente prospettato le proprie censure critiche attraverso la rivendicazione di una differente interpretazione delle evidenze processuali acquisite, secondo il proprio soggettivo punto di vista, là dove le eventuali omissioni concernenti il rilievo di talune risultanze istruttorie non valgono, di per sè, a integrare il vizio di legittimità nella specie denunciato;

che, con riguardo al terzo motivo, è appena il caso di rilevare come il rapporto di (indiscutibile) alternatività esistente tra la domanda risarcitoria proposta a sensi dell’art. 2043 c.c., rispetto a quella avanzata in base ai presupposti di cui all’art. 2051 c.c., non esclude che, là dove l’originario attore abbia tempestivamente allegato fatti e circostanze idonei ad essere indifferentemente valutati secondo l’una o l’altra prospettiva, il giudice possa accertare – nell’esercizio del potere di qualificazione della domanda allo stesso spettante – le responsabilità risarcitorie del convenuto secondo quanto ritenuto adeguatamente accertato sul piano probatorio;

che, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale, là dove l’attore abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio da parte del giudice), in tanto non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto lo stesso non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo (Sez. 3, Sentenza n. 15666 del 21/06/2013, Rv. 626859 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18609 del 05/08/2013, Rv. 627478 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18463 del 21/09/2015, Rv. 636899 – 01);

che, peraltro, nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come la domanda proposta dal R. attenesse pacificamente all’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (e fosse in tal senso accoglibile), limitandosi a rilevare come il medesimo esito risarcitorio sarebbe stato ugualmente raggiunto laddove il primo giudice avesse inquadrato la responsabilità del Consorzio entro l’ambito tracciato dalla norma dell’art. 2051 c.c. (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata);

che, con riguardo al quinto motivo, la corte territoriale ha espressamente attestato, sulla base di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua, l’insussistenza di alcun vizio di extrape-tizione in relazione alla liquidazione dei danni rivendicati dal R., avendo quest’ultimo esteso la propria originaria rivendicazione al risarcimento “di tutti i danni subiti e subendi da meglio determinarsi in corso di causa”, nonchè al ripristino dello stato dei luoghi e alla condanna del Consorzio all’esecuzione di opere idonee ad impedire il ripetersi del fenomeno;

che correttamente la corte territoriale ha ritenuto idonea, tale ampia formulazione della domanda, a ricomprendere, tanto la perdita del valore intrinseco ed estrinseco del fabbricato e del terreno, quanto i costi per il ripristino dell’assetto statico del terreno e delle opere provvisionali, con la conseguente piena conformità della liquidazione operata dal primo giudice alle richieste dell’attore e all’entità dei danni come accertati valutati nel corso del processo (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata);

che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del Consorzio ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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