Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25852 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15249/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/14/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/03/2012;

udita relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.R., avvocato, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versato negli anni dal 2007 al 2009, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione e non provata da parte dell’Ufficio l’asserita compensazione, tenendo presente la riduzione operata dal contribuente in primo grado.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove il Giudice di appello aveva ritenuto che l’Ufficio non avesse provata l’asserita compensazione.

1.2. La censura è fondata laddove il Giudice di appello ha omesso di valutare ed esaminare le copie degli F24 dalle quali si evinceva l’utilizzazione da parte del contribuente in compensazione per il pagamento dell’Irap dovuta a saldo per gli anni 2007 e 2008; elementi questi che ove valutari avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia.

2. Ugualmente fondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma, 1 e art. 3.

2.1. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP in materia di lavoro autonomo il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

2.2 La sentenza impugnata, nell’avere escluso la sussistenza del presupposto impositivo sulla sola percentuale delle spese sostenute dal professionista rispetto ai compensi dichiarati, senza compiere alcuna valutazione sull’entità qualitativa di tali spese, si è discostata dai superiori principi.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Lombardia affinchè proceda al riesame adeguandosi ai superiori principi e regoli le spese di lite.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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