Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25851 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25851

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 27/11/2013, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da L.A. e in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di Vairano Patenora al risarcimento dei danni provocati a carico di un locale utilizzato dalla L. per il deposito di merci relative alla propria attività commerciale, in conseguenza di un allagamento determinato dall’insufficienza e dall’inadeguatezza della rete fognaria comunale;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto che i danni denunciati dall’originaria attrice fossero effettivamente dipesi dallo stato di cattiva manutenzione della rete fognaria comunale, facendo proprie le considerazioni sul punto espresse dal consulente tecnico dell’ufficio;

che, avverso la sentenza d’appello, il Comune di Vairano Patenora propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che L.A. resiste con controricorso;

considerato che, con il motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato di considerare la circostanza costituita dal carattere imprevedibile ed eccezionale del fenomeno metereologico che ebbe a determinare il collasso del sistema fognario comunale in occasione del fatto dal quale ebbero a determinarsi i danni denunciati dall’originaria attrice, con la conseguente elisione di alcun rapporto di causalità tra detti danni e la struttura fognaria;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, ciò posto, l’odierna doglianza dell’amministrazione ricorrente deve ritenersi inammissibile, essendosi la stessa limitata a sollecitare la corte di legittimità al compimento di un’inammissibile rinnovazione del giudizio di merito circa la natura (eccezionale o meno) del fenomeno metereologico dedotto a fondamento della pretesa interruzione del nesso di causalità tra i danni denunciati dalla L. e la rete fognaria comunale;

che, sul punto, è appena il caso di evidenziare come, secondo quanto risultante dallo stesso tenore del ricorso, la corte territoriale deve ritenersi aver considerato ed esaminato la circostanza in questa sede dedotta dal ricorrente, sia pure indirettamente attraverso il riferimento alle motivate considerazioni del consulente tecnico dell’ufficio, il quale ha escluso (sulla base di riferimenti d’indole scientifica supportati da richiami alla letteratura di genere) che al fenomeno metereologico de quo fossero predicabili quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e imprevedibilità tali da escludere il nesso di dipendenza causale dei danni sofferti dall’attrice dallo stato di cattiva manutenzione della rete fognaria;

che tali considerazioni valgono a integrare gli estremi di una motivazione giuridicamente corretta, siccome dotata di sufficiente congruità sul piano logico-formale e di adeguata linearità argomentativa, sì da escludere il ricorso di alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del Comune ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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