Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25851 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25851 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 30191-2007 proposto da:
DI

MAURO

ROSANNA

(DMRRNN52A44L781M),

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio
dell’avvocato MAROTTA NICOLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAVONE COCUZZA ANTONIO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ DI FATTO TRA GALLENTI GIOVANNI E
HACKL CHARLOTTE E PERSONALE DEI SINGOLI SOCI, in persona del
Curatore Avv. SANTA GANGEMI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA R. RODRIGUEZ PEREIRA 208, presso lo studio
dell’avvocato NUZZO GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ABRAMO RAFFAELE giusta delega in atti;

09)D23

controricorrente

Agavverso la sentenza n. 1068/2006 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 26/10/2006, R.G.N. 66/00;
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Data pubblicazione: 18/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato SIMONA PAVONE per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Corte di appello di Catania, in accoglimento del gravame
interposto dal Fallimento della società di fatto tra Gallenti
Giovanni e Hackl Charlotte e personale dei singoli soci
contro la sentenza del Tribunale della medesima città del 7
settembre 1999, dichiarava l’inefficacia nei confronti di
detto Fallimento dell’atto pubblico di compravendita in data
27 marzo 1991 con il quale la Hackl aveva trasferito a
Rosanna Di Mauro la proprietà di un fabbricato sito in
Acireale, località San Cosmo.
1.1. – La Corte territoriale, ritenuta sanata, ai sensi
dell’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità
dell’atto di appello (privo dell’avvertimento

ex

art. 163

cod. proc. civ.) per essere stata rinnovata la citazione nel
termine fissato dal giudice, assumeva la fondatezza
dell’azione revocatoria ordinaria intentata, ai sensi
dell’art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ., dal curatore
fallimentare nella ricorrenza dei relativi presupposti
legittimanti.
1.2. – A tal fine, il requisito dell’eventus damni era
ritenuto integrato dal fatto che la Hackl, alla data del 27
marzo 1991 obbligata per numerosi crediti per un importo
complessivo superiore a lire 8 miliardi, aveva venduto alla
Di Mauro l’unico cespite immobiliare di sua esclusiva
proprietà, recando pregiudizio ai creditori per aver
trasformato parte del preesistente patrimonio, direttamente
aggredibile, “in beni facilmente occultabili, come il denaro,
rendendo più difficile la soddisfazione coattiva del
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l. – Con sentenza resa pubblica il 26 ottobre 2006, la

credito”. Peraltro, non vi era prova che il residuo
patrimonio fosse “sufficiente a garantire la soddisfazione
degli ingentissimi crediti insinuati al passivo”; né rilevava
la circostanza che il cespite venduto fosse gravato da
ipoteca in favore della banca Popolare di Novara per lire 750
milioni, in quanto il valore dei beni trasferiti era
superiore al montante ipotecario, in quanto pari – secondo la

confermato dalle dichiarazioni della stessa Di Mauro.
Inoltre, la Corte territoriale, in assenza di quietanze prive
di data certa e di riferimento alla compravendita, riteneva
non raggiunta la prova che parte del prezzo fosse stato
versato ad alcuni creditori, così come rilevava che il
versamento asseritamente effettuato in favore della Banca
Popolare di Novara non aveva comunque determinato la
cancellazione delle formalità ipotecarie, mentre quello in
favore della Banca Nazionale del Lavoro non proveniva dalla
Di /lauro, bensì dalla stessa Hackl. In ogni caso, detti
versamenti riguardavano solo parte del prezzo, mentre “per
una cospicua parte (ben lire 250.000.000)” era stata ammessa
la “trasformazione” del patrimonio immobiliare della
debitrice in denaro e cioè “in beni difficilmente aggredibili
in sede esecutiva”.
1.3. – Quanto, poi, al requisito della scientia damni,
per essere l’atto di disposizione in oggetto successivo al
sorgere del credito, la Corte di appello riteneva che
l’acquirente fosse consapevole “della disastrosa situazione
nella quale versasse l’alienante”, giacché gli immobili
compravenduti “erano oggetto di una procedura esecutiva
immobiliare a carico dei coniugi imprenditori Gallenti-Hackl,
dalla quale vennero esclusi con apposito provvedimento del
Giudice dell’Esecuzione”. Peraltro, era di “comune
esperienza” la conoscibilità della circostanza che la vendita
dell’unico cespite immobiliare di esclusiva proprietà
dell’alienante avesse reso “più difficile la soddisfazione
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espletata c.t.u. – a lire 802.369.000, come del resto

coattiva dei crediti, anche per il solo fatto di aver
trasformato la più significativa parte del patrimonio
immobiliare della venditrice in un bene poco aggredibile in
sede esecutiva”, come il denaro.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Rosanna
Di Mauro, affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.
Resiste con controricorso il Fallimento della società di

singoli soci.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con il primo mezzo è denunciata violazione e/o
falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 163,
164, 324, 326, 342 e 359 cod. proc. civ., nonché vizio di
motivazione, “per denegata pronuncia di inammissibilità e
tardività dell’appello proposto nei confronti della Sig.ra Di
Mauro e per la mancata conseguente dichiarazione di passaggio
in giudicato della sentenza di primo grado”.
La ricorrente sostiene che la rinnovazione della
citazione in appello ad opera del Fallimento (originariamente
avvenuta il 10 gennaio 2000 in violazione dell’art. 342 cod.
proc. civ., in assenza dell’avvertimento di cui all’art. 163,
terzo comma, n. 7, cod. proc. civ.), effettuata con atto
notificato il 16 giugno 2000, a seguito di previe istanze del
18 maggio 2000 e del 26 maggio 2000, doveva reputarsi
intervenuta oltre il termine di cui all’art. 326 cod. proc.
civ. (per esser la sentenza del Tribunale stata notificata il
13 dicembre 1999) e, dunque, allorquando la medesima sentenza
di primo grado era ormai passata in giudicato, così da
rendere inammissibile l’impugnazione, alla stregua di quanto
tempestivamente eccepito da essa appellata. Ciò sul
presupposto dell’inapplicabilità al giudizio di appello
dell’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., erroneamente
evocato dalla Corte territoriale per ritenere sanata con
effetti ex tunc la nullità della prima notificazione.
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fatto tra Gallenti Giovanni e Hackl Charlotte e personale dei

Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:
“Dica la Corte se l’art. 164, 2 ° comma c.p.c. è applicabile
al giudizio di appello e se detta norma possa ritenersi
idonea a superare il giudizio di compatibilità di cui
all’art. 359 c.p.c. nell’ipotesi in cui venga notificato
prima un atto di appello nullo per mancanza dell’avvertimento
previsto dall’art. 163, 3 ° comma n. 7 c.p.c. e poi, dopo il

grado, venga chiesta, disposta ed eseguita la rinnovazione
dell’atto di appello e ciò nonostante la puntuale e
tempestiva eccezione all’uopo formulata dalla appellata sin
dall’atto di costituzione avvenuta dopo detta rinnovazione”.
1.1. – Il motivo è infondato.
La decisione del giudice di appello (che ha disposto la
rinnovazione, poi realizzatasi con effetti di sanatoria
tunc,

ex

della citazione in appello ritenuta affetta da nullità

per mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, terzo
comma, n. 7, cod. proc. civ.) è conforme, infatti, a
quell’orientamento prevalente di questa Corte, via via
consolidatosi, secondo cui, “qualora l’atto introduttivo del
giudizio di appello non contenga l’avvertimento previsto
dall’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., il giudice
(in mancanza di costituzione dell’appellato) ne dichiara la
nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima
udienza di trattazione (prevista dall’art. 350, secondo
comma, cod. proc. civ., ma non costituente limite preclusivo,
potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell’atto
anche in sede di decisione e disporne, quindi, la
rinnovazione prevista in via generale dall’art. 162 dello
stesso codice); la rinnovazione dell’atto comporta la
sanatoria della nullità con effetto retroattivo – rimanendo
conseguentemente esclusa l’ulteriore sanzione
dell’inammissibilità – ai sensi dell’art. 164, secondo comma,
cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 9 della legge
26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la
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decorso del termine per impugnare la decisione di primo

disciplina del procedimento di appello” (Cass., 13 maggio
2002, n. 6820; analogamente, per l’applicabilità dell’art.
164, secondo comma, cod. proc. civ. al giudizio di appello,
Cass., 5 maggio 2004, n.

8539; Cass., 31 luglio 2007, n.

16877; Cass., 9 agosto 2007, n.

17474; Cass., 1 0 luglio

2008, n. 17951; Cass., 16 ottobre 2009, n. 22024).
Tanto basta a dar contezza dell’inconsistenza del mezzo,

espresso dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 18 aprile
2013, n. 9407), le quali, in via ancor più assorbente, hanno
affermato che «l’art. 342 cod. proc. civ. – che, nel testo
(applicabile ratione temporis)

quale sostituito dall’art. 50

legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell’ulteriore
modifica di cui all’art. 54, comma l, lett. a), del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.
134, prevede che l’appello si propone con citazione
contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi
specifici dell’impugnazione, “nonché le indicazioni
prescritte nell’art. 163 cod. proc. civ.” – non richiede
altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima
disposizione, l’atto di appello contenga anche lo specifico
avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell’art.
163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di
legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod.
proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al
regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è
possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge,
estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze
che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione
della parte appellata».
2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ. e
dell’art. 1219 cod. civ., nonché vizio di motivazione “in
ordine alla sussistenza

dell’eventus

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damni, ovvero del

anche a prescindere, dunque, dal più recente indirizzo

pregiudizio arrecato dall’atto di compravendita

de quo

ai

creditori della Hackl”.
La ricorrente sostiene che, nella specie, non essendo in
discussione che l’immobile venduto alla Di Mauro fosse
“l’unico bene di proprietà” di essa Hackl e che lo stesso
fosse oggetto di procedura esecutiva, ricorreva l’ipotesi di
adempimento di debito scaduto non soggetto a revocazione, di

evidenza erroneamente esclusa dalla Corte territoriale, sul
ritenuto duplice presupposto della “trasformazione” del bene
immobile in bene facilmente aggredibile, come il denaro, e
del mancato raggiungimento della prova che parte del prezzo
sia stato versato ai creditori, per essere le quietanze prive
di data certa e di riferimento all’atto impugnato. Il primo
presupposto doveva reputarsi irrilevante, una volta che il
ricavato della vendita fosse destinato al soddisfacimento dei
creditori. Quanto al secondo presupposto, l’assenza di data
certa era contrastato da ulteriori elementi acquisiti agli
atti (la rinuncia dei creditori della Hackl al processo
esecutivo pendente e conseguente riduzione del pignoramento
con esclusione dell’immobile, risultanti dal verbale del
processo esecutivo e formalizzate dal giudice
dell’esecuzione), non avendo la Curatela fornito prova di
altri creditori della Hackl. Del resto, avuto riguardo alla
consistenza dei debiti soddisfatti (per lire 590.000.000) ed
“al valore dell’immobile (accertato con la c.t.u. in lire

cui al terzo comma dell’art. 2901 cod. civ. Si tratterebbe di

598.000.000)”, la vendita “costituiva l’unico mezzo a cui il
debitore poteva far ricorso per procurarsi il denaro
necessario”.
Sicché, la sentenza impugnata sarebbe erronea per aver
omesso di considerare la destinazione del pagamento della
Hackl effettuato con la vendita dell’immobile alla Di mauro,
in violazione dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ.
Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:
“Dica la Corte se la vendita di un bene immobile, eseguita
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