Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25851 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14327-2012 proposto da:

Avv. O.S., elettivamente domiciliato presso il suo

studio in ROMA, VIA DEI PREFETTI 26, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 645/14/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato O.S. che si riporta agli scritti e

chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di O.S., avvocato, di cartella, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, portante IRAP dell’anno 2005, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso.

In particolare, il Giudice di appello – rilevando che ogni dubbio di costituzionalità dell’imposta era stato risolto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2001, che non vi era necessità della comunicazione di irregolarità e che la cartella impugnata era sufficientemente motivata – riteneva sussistenti i presupposti impositivi essendosi avvalso il contribuente dell’opera di lavoro altrui costituito dalla presenza di una segretaria.

Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente affidandosi ad unico articolato motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione mentre EquitallaSud s.p.a. non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è fondato con assorbimento degli altri profili di violazione di legge dedotti, mentre in ordine alle prospettate questioni di illegittimità costituzionale può richiamarsi la sentenza n. 2624/2016 resa da questa Corte, tra le stesse parti, con riferimento all’annualità fiscali 2002 e 2003.

2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, infatti di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

3. Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata che ha dato rilievo, al fine della sussistenza del presupposto impositivo alla presenza di una segretaria, merita la cassazione.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

5. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e a dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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