Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25851 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 14/10/2019), n.25851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9103/2014 proposto da:

Comune di Riposto, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monte Acero n. 2/A, presso lo studio

dell’avvocato Gino Bazzani, rappresentato e difeso dall’avvocato

Luigi Rosso, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., e P.M.T. elettivamente domiciliate

in Roma Via Germanico n. 12 presso lo studio dell’avvocato Franco Di

Lorenzo e rappresentate e difese dall’avvocato Nunzio Manciagli

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Dirigente del Comune di Riposto, Responsabile del Settore

Espropriazioni;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell’opposizione proposta da P.G. e P.M.T., comproprietarie, in ragione della metà per ciascuna, del fondo sito in (OMISSIS) ed iscritto in catasto al foglio (OMISSIS) di mq 2732 e p.lla (OMISSIS) di mq 2026, avverso la stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione legittima effettuata dal Comune di Riposto, determinava le indicate poste, rispettivamente, in Euro 432.978,00 ed in Euro 42.598,00, ordinando all’Amministrazione comunale di procedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle maggiori somme su quelle già liquidate.

Il Comune di Riposto aveva espropriato il terreno delle opponenti per pubblica utilità in attuazione di un progetto esecutivo – diretto alla realizzazione di un’area attrezzata di protezione civile con annesso centro operativo misto e di altra, destinata all’esercizio del commercio al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande – approvato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana con D.D.G. 31 marzo 2004, n. 453.

2. La Corte territoriale aveva escluso che tra le parti si fosse perfezionato un accordo amichevole sulla misura della indennità di esproprio o, ancora, di cessione dei beni (D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 45), e tanto nella mancata osservanza delle forme dell’evidenza pubblica, così ritenendo la propria competenza funzionale a pronunciare ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54.

2.1. La proposta del 26 aprile 2007 delle comproprietarie non avrebbe condotto alla determinazione consensuale della misura della indennità di esproprio in difetto di una manifestazione di volontà dell’Amministrazione comunale che non sarebbe stata individuabile nella Delib. G.M. 30 aprile 2007, n. 39 trattandosi di atto a rilevanza interna in quanto non emesso dal Sindaco, organo, quest’ultimo, deputato a rappresentare in esterno la volontà dell’ente.

2.2. La proposta e l’indicata delibera non avrebbero neppure configurato un accordo transattivo diretto a scongiurare future liti perchè l’atto di Giunta non era stato portato a conoscenza delle proprietarie del terreno, non potendo in tal senso valere la pubblicazione del primo nell’Albo pretorio, incombente da apprezzarsi, invece, in ragione della stretta finalità pubblica.

2.3. In applicazione del criterio del valore venale del bene espropriato, individuato all’esito della disposta c.t.u., la Corte di merito determinava poi nella misura indicata l’indennità di espropriazione, avuto riguardo alla natura edificatoria dell’area ablata – ricadente in zona V destinata a “verde pubblico, gioco, sport e parco urbano”, nel tempo mutata in “Zona II” destinata “ad attrezzature di interesse comune”, limitrofa ad aree edificate ricadenti in zona C1, appartenenti nella zona EP (comprensiva di aree residenziali per l’edilizia pubblica sovvenzionata) secondo la classificazione del PRG -, con conseguente assoggettamento a vincolo particolare, in funzione della localizzazione lenticolare dell’opera pubblica, ricadente su beni specifici e non apprezzabile per la stima del terreno.

3. Il Comune di Riposto ricorre in cassazione avverso l’indicata sentenza affidando il proposto mezzo a quattro motivi cui resistono con controricorso G. e P.M.T..

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia dal ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 45 come modificati dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e, quindi, l’incompetenza funzionale dei giudici di appello a pronunciare in sede di opposizione alla stima delle riconosciute indennità.

La Corte di merito avrebbe in modo illogico escluso l’esistenza tra le parti di un accordo amichevole di determinazione dell’indennità provvisoria per mancanza dell’incontro delle volontà perchè manifestata quanto al Comune, da un mero atto interno.

L’art. 20 D.P.R. cit. non avrebbe previsto alcun intervento del Sindaco nel sub-procedimento di determinazione concordata della indennità provvisoria di espropriazione e la Delib. Giunta 30 aprile 2007 avrebbe reso irrevocabile, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. cit., l’accettazione delle P. intervenuta il 26 aprile 2007.

In ogni caso l’Amministrazione comunale con la successiva Det. 02 maggio 2008, n. 21 del Funzionario Responsabile del Settore Espropriazioni, avente competenza primaria, diretta ed esclusiva in materia ex art. 107 T.U.E.L., aveva validamente manifestato la volontà di accogliere la richiesta economica delle germane per il corrispettivo richiesto.

La revoca dell’accettazione delle proprietarie intervenuta il successivo 23.02.2009 sarebbe stata pertanto inefficace ed il Comune avrebbe legittimamente concluso la procedura ablativa adottando il Decreto Di Esproprio 27 marzo 2009, n. 1 così consolidando l’accordo sulla determinazione delle indennità ormai irrevocabile e definitiva, con l’effetto che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la proposta opposizione alla stima.

1.1. Ritenuta l’ammissibilità del ricorso, avendo

l’Amministrazione comunale declinato specifiche censure, sostenute da adeguate argomentazioni, in contrasto alle ragioni di fatto e di diritto contenute nei capi della sentenza impugnata, il primo motivo è infondato.

1.2. Il tema di giudizio è quello, correttamente inteso dalla Corte di appello, della configurabilità all’interno del procedimento autoritativo diretto all’ablazione di beni privati di momenti negoziali che, ora circoscritti alla quantificazione dell’indennità di esproprio ed ora, e più in generale, diretti alla cessione del bene, assolvono alla finalità di sostituire, in tutto o per singoli momenti, l’iter amministrativo volto all’autoritativa apprensione del bene.

Fermo il favor manifestato dal legislatore (D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 45) per la definizione negoziale del procedimento espropriativo, principio a cui si accompagna nella giurisprudenza di legittimità il riconoscimento del carattere atipico degli accordi di sostituzione che, come tali, non sono integrativi di un numerus clausus ma rimangono aperti, nei loro contenuti sino a ricomprendere con la finalità di un diretto ed immediato trasferimento della proprietà del bene ablato (in siffatta prospettiva: Cass. 20/10/2006 n. 22626, p. 10 in motivazione) una definizione transattiva del rapporto tra privato e pubblica Amministrazione, la fattispecie offre occasione a questa Corte di vagliare in materia di procedimento di espropriazione il tema degli accordi endo-procedimentali e, ancora, di quelli interamente sostitutivi del procedimento amministrativo, che, rispettivamente espressivi, per i loro distinti contenuti, della determinazione amichevole dell’indennità provvisoria e della cessione volontaria del bene espropriando (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 20, comma 5 e art. 45), restano accomunati dall’applicazione della disciplina negoziale contenuta nel codice civile (art. 1326 c.c.).

Nella prima si assiste all’inserimento di uno strumento negoziale tipico, vero e proprio contratto ad oggetto pubblico in quanto contrassegnato dall’intervento della pubblica Amministrazione quale titolare di poteri pubblicistici nella materia sottesa, che, nell’ambito di un procedimento autoritativo finalizzato all’ablazione di un bene del privato, sostituisce il segmento destinato alla quantificazione dell’indennità ferma, nel resto, la definizione del procedimento giusta adozione di un decreto di esproprio D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 20.

Nella seconda si realizza un accordo di natura innominata che sostituisce interamente negli effetti traslativi il decreto di esproprio e quindi il momento autoritativo destinato a connotare la procedura ablatoria (sulla distinzione: Cass. 20/10/2006 n. 22626, in motivazione, pp. 9 e 10).

Nella descritta diversità di contenuto, gli accordi, siano essi parzialmente o integralmente sostitutivi dello strumento pubblicistico, lasciano immutato il tema del loro perfezionamento che inteso come momento di incontro di volontà equiordinate rimane assoggettato ai generali meccanismi di conclusione del contratto.

La compiuta cronologia degli eventi offerta dalle controricorrenti nel proprio atto difensivo (vd. p. 19 e ss. e pp 11-13 della memoria), non contrastata ex adverso e sostenuta dal richiamo al precedente giudizio nell’osservanza della tecnica dell’autosufficienza, depone per l’insussistenza di un accordo negoziale tra le parti, sia esso parzialmente o interamente sostitutivo dell’omologo, negli effetti traslativi, del procedimento ablatorio, e per la conseguente infondatezza della censura contenuta in ricorso.

Si assiste invero nella specie ad una successione di manifestazioni di volontà non integranti un accordo negoziale e tanto per l’inosservanza delle generali regole del codice civile sulla necessità che alla proposta segua l’accettazione conforme alla prima nei contenuti, nell’osservanza del termine fissato dal proponente al fine di tenere ferma la proposta stessa (art. 1326 c.c.).

Nella dichiarazione resa dalle P. ed assunta al protocollo dell’ente territoriale il 26.04.2007, da intendersi a contenuto transattivo per quanto più oltre indicato, non può invero leggersi una proposta di determinazione amichevole dell’indennità di esproprio.

Relativa, piuttosto, alla fase negoziale aperta all’interno del procedimento ablatorio dal precedente invito del 24.05.2005 rivolto dal Comune di Riposto alle espropriande di accettare l’indennità provvisoria, essa si era esaurita negli effetti con il rifiuto, giusta nota del 19.06.2005, da parte delle opponenti della somma loro offerta.

Ecco che allora la proposta del 26.04.2007 descrive una diversa vicenda negoziale che, inquadrabile nella previsione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45 sulla cessione del bene – alla quale, per espressa previsione di norma, non si frappone la mera occupazione dell’immobile, nella specie intervenuta il 15.6.2005 -, ha nei suoi più articolati contenuti natura transattiva, comprendendo con il trasferimento del bene, la quantificazione al rialzo dell’indennità di esproprio, una obbligazione di facere in capo all’Amministrazione ed il pagamento di una somma di denaro per il deprezzamento del valore del bene residuo.

Nella proposta contrattuale, in tal modo definita, le germane fissano altresì per la conclusione dell’accordo la data, del 31.7.07, termine entro il quale l’Amministrazione espropriante doveva eseguire opere e pagamenti.

A siffatta complessa proposta non può certamente dirsi rispondere, nel rispetto del termine indicato, il Comune, il quale con la Delib. Giunta 30 aprile 2007 manifestava la diversa volontà di concludere, ma ormai intempestivamente e quindi inefficacemente, il diverso accordo sulla quantificazione dell’indennità di esproprio, non più operante tra le parti per il frapposto rifiuto delle proprietarie.

Si assiste, piuttosto, ad una proposta di cessione che,inserita in una più complessa causa a contenuto transattivo, non si perfeziona in un accordo nella mancata rispondenza dei suoi contenuti – ampi ed articolati, in cui confluiscono prestazioni di dare e di facere – a quelli dell’accettazione che risulta pervenuta, peraltro, alle proponenti oltre il termine stabilito, rispettoso dell’interesse della parte all’affare secondo il generale e fisiologico meccanismo di cui all’art. 1326 c.c.

Il motivo, più puntualmente riveduta la motivazione impugnata nei termini indicati, è pertanto infondato ed esclusa la configurabilità di un accordo procedimentale, declinato nelle figure dell’accordo amichevole sull’indennità o dell’accordo interamente sostitutivo del procedimento ablatorio, resta assorbita ogni derivata questione circa l’incompetenza funzionale della Corte di appello a pronunciare in sede di opposizione alla stima, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54 nella insussistenza di forme negoziali alternative di determinazione dell’indennità di esproprio.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 nella dedotta inammissibilità, per la duplice iniziativa giudiziale assunta dalle germane P. che avevano promosso due giudizi aventi identico petitum e causa petendi e poi riuniti dalla Corte di appello, del secondo atto di opposizione alla stima, intervenuto il 10.06.2009, per maturato decorso del termine di decadenza, e nel conseguente illecito delle attrici per abuso del processo.

Il motivo è inammissibile per genericità e difetto di interesse del proponente.

Se da una parte l’inammissibilità della seconda opposizione per sua tardività ex art. 54 D.P.R. cit. non sottrae forza ed efficacia alla prima – effetto che, unico, avrebbe sostenuto altrimenti l’interesse al motivo – per altro verso non sono neppure configurabili i danni da dedotto abuso del processo.

I giudizi introdotti dalle due opposizioni sono stati riuniti dalla Corte territoriale ed il danno che si vorrebbe risentito dall’Amministrazione soccombente per il sofferto raddoppio delle spese di lite stabilito in sentenza in favore delle attrici, in quanto vittoriose nei due introdotti giudizi, resta nella sua deduzione interamente superato dalla decisione impugnata.

Nella motivazione adottata (p. 12) i giudici di appello in nessun modo valorizzano la duplice iniziativa giudiziaria per poi far conseguire alla stessa una distinta liquidazione delle spese legali ed il motivo, non confrontandosi con siffatta argomentazione, è inammissibile per genericità e finanche per mancanza di interesse che risulta non definito per la proposta censura con cui si invoca un preteso raddoppio delle competenze che è non altrimenti circostanziato.

In principio, poi, se la congiunta trattazione di più cause riunite lascia integra la loro identità sicchè la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio poichè solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza nella necessità che in questa non siano coinvolti soggetti che non sono parti in causa (in termini: Cass. 10/07/2014 n. 15860), là dove si assista all’identità delle parti dei giudizi riuniti e venga pertanto meno l’indicata esigenza – e con essa la violazione della regola che governa la materia delle spese di lite, per la quale costituisce limite esterno alla discrezionalità del giudice del merito in materia di liquidazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., che la parte vincitrice non venga onerata delle spese -, resta non sindacabile in sede di legittimità ogni diversa quantificazione comunque espressiva della discrezionalità goduta in materia dal giudice del merito.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per l’erronea qualificazione del terreno espropriato inteso come edificabile e l’erronea quantificazione dell’indennità.

3.1. Il motivo è inammissibile venendo per esso in considerazione una mera rivisitazione in fatto delle vicende di lite che ai fini della dedotta violazione di legge non riesce a chiarire ex art. 366-bis c.p.c., quali norme e quindi quali previsioni dello strumento urbanistico o di altra fonte generale avrebbero previsto del bene espropriato una diversa qualificazione.

Quanto alter vizio di motivazione, che si vorrebbe in ricorso declinato nei termini di cui all’art. 360, n. 5 cit., si assiste nella specie non all’omessa valutazione di un fatto decisivo, la non edificabilità del terreno, ma ad una critica che attacca direttamente il merito della decisione, censurando la scelta sul punto resa dai giudici, in contrasto con la portata della norma intesa secondo negli stretti canoni della giurisprudenza di questa Corte (ex Cass. SU 22/05/2013 n. 13175).

3.2. Il motivo è comunque infondato.

La questione della edificabilità di fatto è risolta nella motivazione impugnata che dopo aver espressamente escluso l’impropria dizione, riconduce correttamente l’operato della disposta c.t.u., da cui quindi muove, all’applicazione del criterio dell’edificabilità legale agganciando l’indennizzo espropriativo al valore venale del terreno, ricadente in zona V destinata a “verde pubblico, gioco, sport e parco urbano”, limitrofa ad aree edificate ricadenti in zona Cl e ad altra area destinata a parcheggio e confinante con zona territoriale omogenea per l’edilizia pubblica sovvenzionata.

Il tutto per un’operazione, apprezzata nell’impugnata sentenza come impositiva di vincolo lenticolare, destinata alla realizzazione di un’area attrezzata per la protezione civile e con edificazione di una palazzina, facente parte di un Centro Integrativo Misto (COM), per l’esercizio del commercio al dettaglio e la somministrazione di beni e bevande al servizio dell’intero territorio comunale.

L’area di specie resta in tal modo correttamente ritenuta dalla Corte di merito come ricompresa in una più ampia zona del P.R.G. in forza del criterio che tutti i terreni che si trovano in una medesima area, o zona omogenea di appartenenza, devono essere suscettibili di percepire una medesima indennità, che deve essere calcolata in ragione di una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità media edificatoria del comprensorio, con esclusione del vincolo espropriativo-lenticolare (ex multis vd.: Cass. 20/02/2018 n. 4100).

In ordine poi all’importo dell’indennità di esproprio, contestato nella sua determinazione pari, all’esito della rivalutazione operata nella c.t.u. e fatta propria nei suoi esiti sul punto dalla sentenza, in Euro 47,00, vero è che si tratta di un profilo del proposto motivo inammissibile in quanto soggetto ad altro rimedio rispetto a quello azionato, secondo la procedura per errore di calcolo di cui all’art. 287 c.p.c.

Vale sul punto il principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, che l’errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un “error in iudicando” nell’individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c. (tra le altre: Cass. 22/11/2016 n. 23704).

Il motivo, portatore di censura alle operazioni di calcolo, pecca altresì di non autosufficienza non evidenziando quei contenuti che avrebbero consentito di apprezzarne ogni diverso, rilevante ed ammissibile profilo nel giudizio di legittimità.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., la Corte di merito avrebbe erroneamente gravato il Comune convenuto delle spese di lite da porsi invece a carico, ove correttamente delibata la controversia, delle attrici.

La censura è inammissibile per manifesta infondatezza; risultando le attrici vincitrici si è data dai giudici di appello corretta applicazione al criterio legale della soccombenza ed ogni diversa prospettiva di critica sortirebbe l’effetto di riproporre genericamente, per il profilo della regolamentazione delle spese di lite, una rivalutazione della decisione di merito.

5. In via conclusiva il ricorso, infondato, va rigettato; le spese restano liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di P.G. e P.M.T., spese che liquida in Euro 10.260,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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