Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25850 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25850

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 22/4/2014, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A.F. per la condanna del Comune di Venezia al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in conseguenza di una caduta da una rampa di scale dell’edificio relativo agli uffici della Polizia municipale di Venezia;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come l’attore non avesse fornito la prova del nesso di causalità tra il danno subito e la particolare condizione potenzialmente lesiva della scala;

che, avverso la sentenza d’appello, A.F. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che il Comune di Venezia resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2051,2727 e 2729 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame delle prove testimoniali assunte in corso di causa e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente valutato il complesso delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, con la conseguente omissione dell’inferenza probatoria relativa all’attestazione del nesso di causalità tra i danni subiti e la particolare condizione lesiva della scala utilizzata, così come reso agevolmente desumibile dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2051 c.c., anche in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente applicato il principio di diritto posto dall’art. 2051 c.c., in relazione alla ripartizione degli oneri probatori tra le parti, avendo affermato che il comportamento imprudente del danneggiato avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la res custodita e l’evento, senza provvedere ad alcuna specificazione del concreto atteggiarsi del comportamento imprudente del danneggiato nell’uso della scala;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente l’ A. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, con particolare riferimento all’avvenuta dimostrazione del nesso di causalità tra uso della cosa custodita e danno, nella specie negata dalla corte territoriale;

che, con riguardo al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi deducibile per cassazione, unicamente là dove il ricorrente denunci l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativi, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, da ultimo, del tutto priva di pregio deve ritenersi la doglianza del ricorrente circa la pretesa qualificazione del comportamento del danneggiato, da parte del giudice a quo, quale elemento interruttivo del nesso di causalità, avendo la corte d’appello veneziana espressamente attestato la mancata acquisizione di alcuna prova di detto (originario) nesso di derivazione causale tra l’uso della cosa e il danno denunciato dall’originario attore;

che, in particolare, osserva il Collegio come, pur ammessa la natura intrinsecamente pericolosa della scala oggetto d’esame, rimane pur sempre fermo, in capo al danneggiato, l’onere di comprovare in punto di fatto (naturalmente anche in via presuntiva) la sussistenza dello specifico nesso di causalità tra l’evento dannoso dedotto in giudizio e l’uso della scala, non essendo sufficiente comprovare d’esser caduto sulla scala, piuttosto esigendosi la dimostrazione d’esser caduto per (a causa de) la scala;

che, ciò posto, la pretesa dell’odierno ricorrente di rileggere gli elementi di prova e le circostanze di causa al fine di affermare la sussistenza del nesso di causalità negato dalla corte territoriale (sulla base della lettura da essa fornita degli elementi di prova acquisiti), vale a introdurre (attraverso il dissenso sulle modalità di ricostruzione del fatto alla luce delle prove) i termini di un giudizio di merito non invocabile in sede di legittimità;

che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che le alterne vicende relative all’esito della lite di merito, in una all’obiettiva complessità delle questioni trattate, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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