Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25850 del 23/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 23/09/2021), n.25850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10227-2020 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LOMBARDO ROSA;
– ricorrente –
contro
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO
SELLA, 23, presso lo studio dell’avvocato VACCA AUGUSTO,
rappresentata e difesa dagli avvocati ROMEO VINCENZO, GERASOLO
VINCENZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 29/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI
GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. – B.A. ha convenuto in giudizio la Asl di Reggio Calabria ed ha sostenuto di essere caduta nel bagno dell’Ospedale di Siderno, dove era ricoverata, a causa di acqua sparsa sul pavimento; di avere sbattuto la gamba destra sul water, che essendo difettoso, si è rotto, provocandole una ferita, che poi un medico di quello stesso ospedale ha saturato.
2. – Il Tribunale ha accolto la richiesta di risarcimento, ravvisando un difetto di custodia ex art. 2051 c.c.. Su appello della ASL la Corte di secondo grado, di Reggio Calabria, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione in quanto proposta oltre il termine di breve di trenta giorni.
3. – Ricorre la ASL con due motivi, di cui chiede il rigetto la Burdeinaia, che ha notificato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
5. – Con il primo motivo di ricorso, la ASL denuncia violazione degli artt. 155,170,325 e 326 c.p.c..
Secondo la ricorrente, nel calcolo del termine breve per impugnare, la corte di secondo grado avrebbe omesso di considerare i 45 (rectius, 46) giorni di sospensione feriale e non avrebbe considerato che l’ultimo giorno cadeva di domenica, cosi che il termine era prorogato a quello successivo, con conseguente rispetto del termine.
A questa ricostruzione la controricorrente obietta che non era mai stata posta questione in appello da parte della ricorrente, ossia che a fronte della eccepita tardività della impugnazione, la ASL non aveva replicato, non aveva ossia allegato che vi fosse sospensione dei termini, cosi che la questione risulta posta per la prima volta in questa sede.
6. – Il motivo è fondato.
Infatti, la sentenza risulta notificata il 18.7 2011, periodo in cui vigeva un termine di sospensione feriale di 46 giorni, che dunque scadevano il 3.10.2011, giorno in cui risulta ricevuto l’appello, che conseguentemente e’, sia pure per ultimo giorno, in termini.
A nulla rileva che questo argomento non sia stato speso nel giudizio di appello, da parte della ricorrente, a fronte della eccezione di tardività, dal momento che altro è l’allegazione della questione, altro dei singoli argomenti che la supportano, a prescindere dal rilievo che si tratta di fatto processuale; e comunque v’e’ semmai onere di tempestiva eccezione (Cass. 10440/ 2013), piuttosto che onere di replica.
7. – L’acoglimento del primo motivo determina assorbimento del secondo, che invoca omessa pronuncia nel merito, la quale tuttavia è conseguente alla dichiarazione di inammissibilità
8. – Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021