Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25850 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4731/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. rappresentato

e difeso ex legge dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici

domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

COGEI S.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante

p.t. elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Gorian, 4 presso lo

studio dell’avvocato Benedetta Ballatore che la rappresenta e

difende anche disgiuntamente con l’avvocato Andrea Gatto giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2904/2016 della Corte di appello di Milano,

depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero della giustizia ricorre in cassazione con tre motivi di annullamento avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano rigettava il gravame dal primo proposto avverso la sentenza del locale Tribunale con la quale era stato condannato al pagamento in favore della COGEI S.r.l. della somma di Euro 47.795,45 per capitale oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, per l’attività di noleggio di sistemi di intercettazione ambientale, di localizzazione satellitare di auto, di monitoraggio video prestata dalla società in favore delle Procure presso i Tribunali di Milano, Napoli e Catanzaro.

Resiste con controricorso la società COGEI a r.l..

Entrambe le parti hanno provveduto a depositare memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1, lett. n), art. 5, lett. i-bis, artt. 70, 71, 168, 170 e 171 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la qualifica di “ausiliario del giudice” della società COGEI e comunque l’applicazione estensiva del procedimento amministrativo di liquidazione dei compensi spettanti ai gestori di telefonia in materia di intercettazioni telefoniche, in più occasioni riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.

Quelle di specie avrebbe dovuto correttamente annoverarsi nella categoria delle spese necessarie ed indispensabili previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 70 e 71, con conseguente applicabilità, in quanto compatibili, degli artt. 61, 63, 277 del D.P.R. cit. e degli artt. 168, 169, 170 e 171 relativi al decreto di pagamento.

Avrebbe deposto in tal senso l’insussistenza, di contro a quanto erroneamente ritenuto nell’impugnata sentenza, di un contratto di locazione di cose mobili con la società di servizi neppure menzionato nelle fatture emesse, prive di ogni riferimento a pattuizioni sul prezzo.

Il titolo per il pagamento non avrebbe potuto dirsi integrato dalle fatture, al più quietanze di pagamento, ma dal decreto di liquidazione emesso a definizione della procedura amministrativa disciplinata dal T.U. spese di giustizia ex art. 168, in esito al quale l’importo avrebbe acquisito i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.

La materia relativa alla messa a disposizione di apparecchiature utilizzate in luoghi di privata dimora o di veicoli per il compimento di attività specializzate ed altamente fiduciarie, che su disposizione dell’ufficio investigativo procedente possono essere compiute anche mediante apparecchi privati ex art. 268 c.p.p., comma 3-bis, avrebbe comportato l’annoverabilità della spesa tra quelle di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5 lett. i-bis, dettato sugli esborsi relativi alle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 96, funzionali all’utilizzo delle medesime prestazioni, obbligatorie per gli operatori che ne siano richiesti dalle competenti autorità giudiziarie, nella indistinzione, segnata dalla norma, tra prestazioni dirette e prestazioni funzionali all’utilizzo delle prime.

La Circolare del Ministero di giustizia del 10 giugno 2009 qualificava le prestazioni rese da società di noleggio come spese pagate dall’Erario indicandole come spese di giustizia assoggettabili al D.P.R. n. 115 del 2002.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, R.D. n. 2240 del 1923, art. 17 e del D.Lgs. n. 163 del 2006. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto l’esistenza di un contratto tra le parti in ragione del servizio di concessione di apparecchiature per intercettazioni telefoniche reso dalla società.

Nella specie difettava ogni procedura di selezione del contraente poi esitata in un contratto che non avrebbe potuto che essere concluso per iscritto come stabilito dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, pena la nullità del contratto medesimo, nella impossibilità della p.A. di instaurare rapporti legittimi, in assenza di un documento unico redatto per iscritto e proveniente dall’organo competente a manifestare la volontà dell’ente, premessa erroneamente ignorata dalla Corte di appello che aveva ritenuto la formazione del consenso in base a scritti successivi, intesi come proposte e successive accettazioni.

3. Con il terzo motivo si fa valere violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4.

In difetto di accordo contrattuale la Corte di merito aveva ritenuto l’assoggettabilità della posta pretesa alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, là dove invece non andava ritenuta la sussistenza di una transazione commerciale nel vaglio condotto dal magistrato sulla congruità della somma richiesta, evidenza che avrebbe escluso la riconoscibilità degli interessi ex D.Lgs. n. 231 cit..

Nell’assoggettabilità delle somme richieste al decreto di liquidazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168, previa valutazione di un magistrato, solo all’emissione del decreto il credito avrebbe acquistato i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, con conseguente sua produzione di interessi.

4. Preliminare all’esame di ogni proposto motivo è la valutazione della deduzione della società resistente circa l’intervenuta formazione di un giudicato esterno con conseguente improponibilità delle domande introdotte dalla controparte in tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.

La deduzione non determina questa Corte al voluto ufficioso rilievo perchè il giudicato, integrato dal decreto ingiuntivo n. 13924/2011 non opposto dalle parti in distinto ed omologo giudizio, si è formato prima della sentenza di primo grado (Cass. SU 16/06/2006 n. 13916).

Al decreto è stata invero apposta la formula esecutiva il 19.10.2011 là dove la sentenza di primo grado del presente giudizio è intervenuta nel 2013.

Nel resto.

La controversia in esame va definita in applicazione del principio affermato da questa stessa Sezione e per il quale: “In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 (Cass. 24/01/2019 n. 2074).

4.1. L’indicata pronuncia alla quale, nelle sue condivise ragioni, vuole qui darsi continuità applicativa, provvede ad individuare nell’art. 5 del T.U. spese giustizia e, quindi, nel successivo art. 70, una categoria di spese, quelle straordinarie, che, con previsione di chiusura affidata alla prima norma, sono state intese come espressive di oneri che, non altrimenti esplicitati nell’indicato testo unico, restano definiti da quelli che siano stati ritenuti dal magistrato procedente come “indispensabili”.

4.2. L’utilizzo delle apparecchiature date a noleggio nel servizio di intercettazione ambientale e telefonico disposto nel corso delle indagini penali, nel ricorso dei presupposti di legge di cui all’art. 268 c.p.p. e nel carattere imposto della prestazione in ragione della finalità pubblica (vd. anche del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 96, contenente il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, dettato sulle “Prestazioni obbligatorie” che stabilisce che “Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori”, sottrae le prime alla libera negoziabilità nella connotazione pubblicistica delle prestazioni a mezzo delle prime rese di cui condividono le sorti in quanto strettamente funzionali al processo penale.

4.3. Il carattere straordinario delle spese resta sostenuto dall’art. 268 c.p.p., comma 3, là dove si definisce, quale eccezione alla regola, la possibilità di utilizzo da parte della p.g. delegata, previo decreto motivato del p.m. procedente, di impianti e mezzi appartenenti a privati ove ricorrano, nella insufficienza o inidoneità di quelli in dotazione della procura della Repubblica, eccezionali ragioni di urgenza, nell’unificato giudizio che individuando nell’opera, tutta, dei terzi richiesti, lo svolgimento di un pubblico servizio in situazione di urgenza accosta, nel trattamento, locazione di beni e servizi.

4.4. In applicazione estensiva della disciplina di cui all’art. 168 del Testo Unico cit., quanto alle società di noleggio di apparecchiature finalizzate all’attività di intercettazione, il riconoscimento e la quantificazione dei compensi maturati resta pertanto regolamentato in applicazione del modello di accertamento e liquidazione definito dal testo unico spese di giustizia sotto la copertura delle “spese straordinarie”.

4.5. Così integrata la cornice di riferimento, il credito vantato dalle società di noleggio di apparecchiature destinate allo svolgimento delle attività di intercettazione alle condizioni di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3, acquista i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità solo all’esito dell’emissione del decreto di liquidazione da parte del magistrato che procede, la cui disponibilità degli atti, al cui compimento l’attività disposta abbia concorso, meglio consente di determinarsi sul punto (tra le altre: Cass. pen. 34184 del 6 settembre 2012; Cass. pen. 19650 dell’8 maggio 2009 così citate da Cass. n. 2074 cit.).

4.6. Conclusivamente, ragioni di compiutezza e sistematica razionalità della disciplina richiamata sostengono la scelta nella sentenza di questa Corte n. 2074 cit. compiuta di escludere che al di fuori del delineato modello la pretesa creditoria possa godere, in via autonoma, dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità e così avere accesso all’azionabilità nelle forme previste dal rito civile.

5. Le indicate conclusioni restano ferme anche all’esito della contestazione contenuta in controricorso: sul difetto di atti autoritativi nell’incontro delle volontà del magistrato procedente che faccia richiesta delle apparecchiature e della società di noleggio che accetti di renderle, volontà che si vogliono integrative, piuttosto, di una transazione commerciale; sulla mancanza di prezziari con riferimento alle attività di nolo di apparecchiatura destinata alle intercettazioni telefoniche ed ambientali; sulla natura speciale della normativa contenuta nel testo unico sulle spese di giustizia e sul difetto di un dies a quo da cui far decorrere gli interessi.

5.1. Le indicate criticità della soluzione adottata da questa Corte di legittimità per la citata sentenza n. 20742 del 2019 sosterrebbero, in ragione dell’intervenuta modifica del testo unico citato a mezzo del D.Lgs. n. 120 del 2018, insieme alle relazioni tecniche ed illustrative di accompagno, “Le quattro relazioni”, una profonda rimeditazione delle conclusioni raggiunte da questa Corte di legittimità con l’indicato precedente, nella natura di interpretazione autentica del dato normativo preesistente integrata da quello sopravvenuto e dai lavori preparatori.

L’epoca in cui le prestazioni sono state rese, in un periodo ricompreso tra la finanziaria del 2005 e l’anno 2011, e quindi, e comunque, anteriormente al D.Lgs. n. 120 del 2018, la cui relazione illustrativa segnala l’intento perseguito dal legislatore, con l’introduzione dell’art. 168-bis – espressamente adottato per “La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 96 e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime” – di assoggettare al regime delle spese di giustizia quelle per le intercettazioni, con superamento del “vuoto normativo” registratosi all’esito dell’introduzione per la finanziaria del 2005, la L. n. 311 del 2004, all’art. 5 del Testo Unico citato, della lettera i-bis) che ha incluso tra le spese ripetibili quelle previste dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 96 “e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime”.

Per siffatta disciplina, previgente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 120 del 2018, le spese per le intercettazioni e quelle funzionali sarebbero state quindi estrapolate da quelle “straordinarie” di cui al cit. D.P.R. n. 115, art. 96 e così sottratte alla liquidazione ed ai suoi rimedi di cui agli artt. 168 e segg., non contenendo il novellato art. 5 del Testo Unico citato, per la lett. i-bis), alcuna previsione su procedura di liquidazione e possibili rimedi.

5.2. Le argomentazioni sviluppate dalla controricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c., non hanno carattere di decisività.

La ricognizione operata dal legislatore nelle relazioni di accompagno al nuovo testo normativo, avvalorando la tesi, da valere ante D.Lgs. n. 120 del 2018, del “vuoto normativo” – che avrebbe visto ogni rapporto tra uffici giudiziari procedenti e società di noleggio di apparecchiature definito, di volta in volta, in applicazione di costi non uniformi nel territorio nazionale -, non intaccano per ciò stesso l’esegesi voluta da questa Corte di legittimità.

Resta ferma quindi, e semmai rafforzata dalla novella, la riconduzione delle spese di noleggio, strettamente funzionali alla attività di intercettazione e di informazione D.Lgs. n. 259 del 2003, ex art. 96, tra quelle straordinarie ex art. 70 T.U. spese giustizia, nella identità di ratio delle prime con quelle de residuo disciplinate dal T.U. spese giustizia.

5.3. Rimane assorbita ogni ulteriore contestazione sul dies a quo di computo degli interessi non registrandosi, nel passaggio tra vecchia e nuova normativa, nell’operata esegesi sostenuta dal criterio dell’analogia, alcun vuoto di disciplina e quindi la necessità di ricondurre i rapporti tra uffici giudiziari e società di noleggio ad accordi iure privatorum.

5.4. Ogni ulteriore vicenda descritta in memoria dalla controricorrente e diretta a dare conto delle difficoltà incontrate dalla parte nell’ottenere presso i competenti uffici giudiziari e di procura il decreto di liquidazione chiama in causa altri profili della vicenda in esame non rilevanti ai fini della ritenuta qualificazione del rimedio.

6. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., trattandosi di causa che non poteva essere proposta.

7. La novità della questione da apprezzarsi nel carattere recente del primo precedente in termini adottato da questa Corte di legittimità, sostiene la scelta di compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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