Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25850 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 02/12/2011), n.25850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13943-2005 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VAL GARDENA, 3, presso l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott.

MARIO LIGUORI di ROMA – Rep. n. 140029 del 2.2.05;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA GEOMEC S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B.

BUOZZI 77, presso l’avvocato PAMPHILI LUIGI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA DI ROMA S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A., F.

F., INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 18840-2005 proposto da:

CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), nella qualità di

mandataria di CAPITALIA S.P.A., (già Banca di Roma spa, dalla

fusione per incorporazione del Banco di Roma spa nel Banco di Santo

Spirito spa, quest’ultimo già conferitario della Cassa di Risparmio

di Roma), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso

l’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

E.F. CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A., B.N.L. S.P.A.,

FALLIMENTO GEOMEC S.R.L., INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 30542-2005 proposto da:

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 197, presso l’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.F., BANCA DI ROMA S.P.A., FALLIMENTO GEOMEC S.R.L.,

B.N.L. S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 1740-2006 proposto da:

CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), nella qualità di

mandataria di CAPITALIA S.P.A., (già Banca di Roma spa, dalla

fusione per incorporazione del Banco di Roma spa nel Banco di Santo

Spirito spa, quest’ultimo già conferitario della Cassa di Risparmio

di Roma), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso

l’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A., F.F., B.N.L. S.P.A.,

FALLIMENTO GEOMEC S.R.L., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4975/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUCIO DE ANGELIS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto dei ricorsi

incidentali;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato LUIGI PAMPHILI che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e degli incidentali;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Capitalia,

l’Avvocato ANTONIO DONATONE, con delega, che ha chiesto

l’accoglimento dei propri ricorsi;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Intesa

Gestione Crediti, l’Avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale; per l’accoglimento del proprio

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo, con l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso

principale; inammissibilità del ricorso incidentale di Intesa e del

secondo ricorso incidentale di Capitalia; assorbimento del primo

incidentale di Capitalia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2.11.2000, pronunciando nel giudizio di revocatoria ordinaria promosso il 20.2.95 dalla Cassa di Risparmio di Rieti nei confronti di F.F. e della Geomec s.r.l., nel quale avevano spiegato intervento adesivo autonomo la Banca di Roma s.p.a. e la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) s.p.a., ritenuta inammissibile, perchè tardiva, la costituzione in giudizio del Fallimento della Geomec, dichiarato l’8.5.96, accolse le domande dell’attrice e delle interventrici e dichiarò inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto a rogito del Notaio Bartolomucci di Roma del 6.3.92, con il quale il F., debitore delle banche, aveva venduto alla società poi fallita un appartamento di sua proprietà.

L’impugnazione proposta dal Fallimento della Geomec contro la decisione fu accolta dalla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza del 18.11.04, dichiarò improcedibili le azioni.

La Corte territoriale affermò che il divieto di esecuzione individuale sui beni compresi nel fallimento, previsto dall’art. 51 L. Fall., si estende anche alle azioni cautelari ed a quelle di cognizione che, come la revocatoria ordinaria, hanno carattere propedeutico all’esperimento dell’esecuzione, anche nel caso in cui la dichiarazione di fallimento riguardi l’acquirente e non il debitore alienante ed a prescindere dall’anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria, che, avendo come unico scopo quello di anticipare gli effetti del pignoramento, non potrebbe comunque produrre tale effetto su beni che sono stati acquisiti alla massa.

BNL ed Intesa Gestione Crediti s.p.a. (succeduta alla Cassa di Risparmio di Rieti nella titolarità del rapporto controverso) hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza, cui il Fallimento ha resistito con controricorsi.

Capitalia Service j.v. s.r.l., nella sua qualità di mandataria di Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a) ha depositato ricorsi incidentali adesivi sia nel giudizio promosso da BNL che in quello promosso da Intesa G.C..

Le due ricorrenti ed il Fallimento hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi principali ed incidentali vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto in via autonoma da Intesa Gestione Crediti, spedito per la notifica il 30.11.05, e quindi ben oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall’art. 371 c.p.c. per proporre ricorso incidentale, nella specie decorrente dal 20.5.05, data in cui è stata eseguita nei confronti di Intesa G.C. la notifica del ricorso di BNL. Trova a riguardo applicazione il principio dell’unicità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 c.p.c., il quale implica che l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo, in cui sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte contro la stessa sentenza, che, in conseguenza, possono assumere solo carattere incidentale. Pertanto, nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti alle quali il ricorso sia stato notificato debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento, e quindi nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c. (da ultimo, fra molte, Cass. nn. 7269/010, 27887/09, 10124/09, 6286/08).

Vero è che, mancando un’espressa disposizione normativa che sanzioni l’inosservanza della forma dell’impugnazione incidentale, il ricorso che, come quello di Intesa G.C., sia stato proposto in via autonoma successivamente al primo, una volta che sia stato a questo riunito, si converte in ricorso incidentale, ma, affinchè possa essere in tal guisa esaminato, è pur sempre necessario che la sua notifica sia stata eseguita entro il termine di quaranta giorni da quella del ricorso principale (Cass. n. 27887/09).

All’inammissibilità del ricorso di Intesa Gestione Crediti consegue l’inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., del ricorso incidentale adesivo proposto, nel giudizio da essa promosso, da Capitalia j.v..

2) Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale adesivo spiegato da Capitalia j.v. nel giudizio promosso dalla BNL, nei quali sono illustrate analoghe censure, possono essere congiuntamente esaminati.

Le banche ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 45 L. Fall., artt. 1414, 2652, 2901 e 2914 c.c. nonchè vizi di omessa motivazione, assumono che, poichè il loro debitore era F.F., e non la Geomec s.r.l., la Corte territoriale ha errato nel ritenere operante nella specie il disposto dell’art. 51 L. Fall., che prevede il divieto di azioni esecutive individuali sui beni del debitore fallito, ed a dichiarare improcedibile un’azione rispetto alla quale il fallimento ha la veste processuale di terzo.

Osservano che, in caso contrario, i creditori dell’alienante, non avendo alcun titolo per insinuarsi allo stato passivo, si troverebbero privati della garanzia loro spettante ai sensi dell’art. 2740 c.c.. Sostengono, inoltre, che, ai sensi dell’art. 45 L. Fall.

l’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, rendeva opponibile alla massa dei creditori la sentenza di accoglimento, valendo ad anticiparne gli effetti, e che pertanto l’immobile non poteva ritenersi compreso fra i beni acquisiti all’attivo anche nei loro confronti. I motivi sono fondati nei limiti che di seguito si precisano.

2.1) Il giudice d’appello ha correttamente affermato che il divieto contenuto nell’art. 51 L. Fall., di esecuzione individuale sui beni del fallimento, ha natura obbiettiva, essendo riferito ai beni che, a qualsiasi titolo si trovino compresi nella massa fallimentare e non alla qualità dei soggetti che in ordine ad essi vantino diritti.

La lettera della norma (che fa salve solo le diverse disposizioni previste dalla legge) non lascia spazio ad altre interpretazioni, sicchè deve escludersi che, al di là delle ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore, il divieto possa subire eccezioni: non v’è dubbio, pertanto, che esso operi non solo nei confronti dei creditori concorsuali o dei ed. creditori verso la massa, ma anche nei confronti di chi, pur non essendo creditore del fallito, sia munito di un titolo che, astrattamente, potrebbe consentirgli di aggredire in via esecutiva un bene acquisito all’attivo del fallimento. Deve pertanto escludersi che, in una fattispecie quale quella in esame, l’eventuale, vittorioso esperimento dell’azione revocatoria trascritta anteriormente alla data del fallimento dell’acquirente, abiliti il creditore dell’alienante non fallito a promuovere l’esecuzione sull’immobile compravenduto: il bene, attesa l’inefficacia solo relativa della sentenza di accoglimento della domanda di revoca, deve infatti considerarsi ad ogni altro effetto entrato a far parte dell’attivo fallimentare e, pertanto, soggetto al divieto di cui all’art. 51 L. Fall..

2.2) Non per questo la conclusione alla quale è giunta la Corte territoriale può ritenersi appagante.

Non v’è chi non veda, infatti, che l’affermazione dell’improcedibilità dell’azione revocatoria sottrarrebbe alle banche odierne ricorrenti – che non vantano crediti nei confronti della società fallita e che non hanno, pertanto, titolo per insinuarsi al passivo e per concorrere, per tale via, alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile – la garanzia generale loro spettante, ai sensi dell’art. 2740 c.c. sui beni del debitore, mentre attribuirebbe ai creditori concorsuali il diritto a soddisfarsi in via esclusiva su tale somma, nonostante l’avvenuta trascrizione della domanda di revocatoria in data anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento: ci si troverebbe, in sostanza, in presenza di una fattispecie in cui, pur essendo state compiute, ai sensi dell’art. 45 L. Fall., le formalità necessarie per rendere opponibile la domanda, alla massa, le legittime aspettative delle creditrici dell’alienante resterebbero totalmente prive di tutela, mentre i creditori dell’acquirente verrebbero ad avvantaggiarsi dell’atto fraudolento posto in essere dal loro debitore per il solo fatto che a questi si è sostituito il curatore.

2.3) Occorre allora, in primo luogo, domandarsi se il principio giurisprudenziale secondo cui il divieto posto dall’art. 51 L. Fall., di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, concerne non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle cautelari e quelle che, come la revocatoria, pur rivestendo carattere strumentale, sono preordinate all’esecuzione, richiamato dal giudice d’appello per dare soluzione alla questione sottopostagli, ed enunciato in un’unica (ed ormai risalente) sentenza di questa Corte (Cass. n. 1292/81), sia realmente confacente al caso di specie.

Al quesito va data risposta negativa, posto che la fattispecie esaminata nella sentenza appena citata non è in alcun modo equiparabile alla presente: si trattava, infatti, di revocatoria non trascritta in data anteriore al fallimento e promossa, oltre che nei confronti dell’alienante, nei diretti confronti del Fallimento della società acquirente dei beni, da un istituto di credito garantito da ipoteca di primo grado sui beni medesimi.

Non si ponevano, dunque, nè questioni di effettiva tutela dell’attrice che, come rilevato nell’occasione dalla Corte, pur non avendo titolo per insinuarsi al fallimento, aveva tuttavia titolo ad intervenire nella procedura fallimentare “dal momento che vantava un credito su un bene che faceva parte del patrimonio del fallito”, nè di opponibilità della domanda al fallimento (sicchè sarebbe stato sufficiente richiamare il disposto dell’art. 45, L. Fall. e dell’art. 2915 c.c., comma 2 per dimostrarne l’improponibilità).

Non a caso, l’equiparazione fra azioni esecutive ed azioni strumentali (ovvero dirette ad attuare la conservazione della garanzia patrimoniale, ma, comunque, preordinate all’esecuzione), ai fini dell’applicabilità del divieto di cui all’art. 51, L. Fall., è stata affermata dal collegio allora decidente solo dopo aver sottolineato la particolare posizione della banca attrice, avente diritto di sequela sul bene ed alla quale, pertanto, si estendevano gli effetti previsti dalla legge fallimentare nei confronti dei creditori, oltre che, a quanto sembra potersi desumere dalla motivazione, in considerazione del fatto che l’azione era iniziata in data successiva al fallimento: di qui la conclusione, per qualche verso sibillina, che il principio fissato dall’art. 51, L. Fall. pone sullo stesso piano tutti i destinatari della norma in relazione ai beni compresi nel fallimento e non preclude l’azione in giudizio, ma prevede procedure diverse in relazione alla particolare situazione determinata dalla dichiarazione di fallimento.

Alla luce della peculiarità del caso e considerato che non erano in discussione fra le parti gli effetti derivanti dall’anteriorità della trascrizione della domanda di revoca, deve in definitiva escludersi che la sentenza esaminata costituisca un precedente rispetto al caso in questa sede controverso.

2.4) Ciò premesso, non appare superfluo rimarcare che, nell’ipotesi in cui la domanda ex art. 2901 c.c. svolta dal creditore dell’alienante (anche) nei confronti del terzo acquirente dell’immobile, dichiarato fallito, non sia stata trascritta anteriormente al fallimento, la questione della sua procedibilità ai sensi dell’art. 51, L. Fall. non può porsi, in quanto assorbita dal rilievo della sua inopponibilità ai creditori concorsuali ex art. 45, L. Fall..

2.5) Quel che maggiormente rileva, tuttavia, è che, ad avviso di questo collegio, il dictum di Cass. n. 1292/81 non può trovare applicazione neppure allorchè la questione suddetta assuma rilevanza, per essere stata la domanda trascritta in data anteriore al fallimento dell’acquirente del bene.

Va in proposito, innanzitutto osservato che la nozione di azioni strumentali, preordinate all’esecuzione ed in quanto tali assoggettate al divieto di cui all’art. 51, L. Fall., è stata riferita in dottrina, in via esclusiva, alle azioni (fra le quali certamente rientra la revocatoria) esercitabili anche dal singolo creditore e miranti alla ricostruzione del patrimonio del fallito, attraverso il recupero delle attività che ne sarebbero illecitamente uscite e, dunque, con riguardo a fattispecie sostanzialmente opposte a quella qui esaminata. Sennonchè, come è stato ampiamente chiarito da altra parte della dottrina e costantemente affermato da questa Corte, la domanda ex art. 2901 c.c. rivolta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di alienazione posto in essere dal debitore, dichiarato fallito in corso di causa, va dichiarata improcedibile, ancorchè anteriormente trascritta, non già in considerazione del disposto dell’art. 51, L. Fall., ma in base al diverso rilievo che, poichè in tale ipotesi gli effetti dell’azione sono destinati a prodursi non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori concorsuali, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta in via esclusiva al curatore, che agisce in veste si sostituto processuale della massa (cfr. da ultimo e per tutte, Cass. S.U. n. 29420/08, nella quale viene, per l’appunto, evidenziato che “… il maggior ostacolo a ritenere possibile la coesistenza dell’azione del creditore e del fallimento non risiede nel divieto per il primo di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, giacchè si potrebbe obbiettare, ed è stato obbiettato, che l’azione revocatoria non è di per se stessa un’azione esecutiva …, ma risiede nel fatto che l’ipotetica prosecuzione dell’azione individuale sia priva di un’ utile sbocco e che non possa, pertanto, ravvisarsi un interesse concreto ed attuale dell’originario attore a coltivarla”), Va aggiunto che, con la coeva sentenza n. 29421/08, le S.U. hanno significativamente precisato che l’improcedibilità dell’azione revocatoria promossa dal singolo creditore (e tendente al recupero del bene fuoriuscito dal patrimonio del fallito) non può essere dichiarata nel caso in cui il curatore non si costituisca nel giudizio per sostituirsi all’attore e non agisca autonomamente per ottenere la revoca dell’atto ai sensi dell’art. 66, L. Fall..

2.6) Se la pronuncia di improcedibilità di un’azione recuperatoria perfettamente sovrapponibile a quella che può essere esercitata dal curatore non si fonda sull’applicazione della norma di cui all’art. 51, L. Fall., deve, allora, a maggior ragione, escludersi che detta norma possa giustificare la declaratoria di improcedibilità nel caso in cui la domanda di revoca sia volta, anzichè al recupero del bene all’attivo del fallimento, a sottrarre detto bene alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Va infatti considerato che, se è vero che l’azione revocatoria è naturalmente preordinata al soddisfacimento esecutivo del creditore, nondimeno, di per se stessa, essa non può considerarsi un’azione esecutiva, essendo volta ad ottenere null’altro che una pronuncia dichiarativa dell’inopponibilità al creditore dell’atto dispositivo compiuto dal debitore (Cass. SS.UU. n. 29421/08 cit.).

E poichè, come si è correttamente osservato in dottrina, l’art. 51, L. Fall. comprende soltanto le azioni esecutive, e non anche ogni azione di cognizione tendente alla formazione di un titolo idoneo a promuovere l’esecuzione su di un bene compreso nell’attivo fallimentare, nulla osta a che il predetto, più limitato, effetto si produca anche nei confronti del fallimento, nel caso di vittorioso esperimento dell’azione, qualora la domanda ex art. 2901 c.c. sia trascritta dal creditore dell’alienante in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente.

2.7) Nel caso in esame la questione dell’opponibilità al Fallimento della Geomec s.r.l. della domanda revocatoria proposta dalle banche contro il F. e la Geomec in bonis non è neppure in discussione, essendosi il Fallimento limitato ad eccepire l’improcedibilità dell’azione.

Appare peraltro opportuno rilevare che nessun dubbio in proposito potrebbe porsi, atteso il disposto dell’art. 2652 c.c., n. 5 ed il coordinamento esistente fra l’art. 45, L. Fall. e art. 2915 c.c., comma 2, in virtù dei quali il conflitto fra le odierne ricorrenti e il fallimento va, per l’appunto, risolto in base al criterio della priorità della trascrizione.

2.8) Resta da stabilire in qual modo, nell’eventualità di accoglimento della domanda revocatoria, le banche creditrici, cui sarebbe comunque fatto divieto di promuovere l’azione esecutiva sull’immobile acquisito all’attivo del Fallimento Geomec, possano giovarsi dell’affermata inefficacia, nei loro confronti, dell’atto dispositivo compiuto dal F..

Ad avviso del collegio, soccorrono, a tal fine, i principi giurisprudenziali enunciati in tema di soddisfacimento dei crediti vantati, verso debitori diversi dal fallito, dai titolari di diritti di prelazione sui beni immobili compresi nel fallimento. Secondo un orientamento che può reputarsi ormai consolidato (Cass, nn. 11545/09, 2420/09, 15186/00) il titolare di pegno o ipoteca su beni immobili compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non può avvalersi del procedimento di verificazione, in quanto, allorchè il fallito sia estraneo al rapporto obbligatorio, il debito corrispondente non può incidere sull’intera massa passiva.

Il credito del garantito, anche se escluso dal concorso formale, è tuttavia assoggettabile a verifica, ai sensi dell’art. 108, u.c., L. Fall., nella fase posticipata della liquidazione del bene gravato: il titolo che costituisce la prelazione rappresenta infatti una passività di cui il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione del ricavato ai creditori concorsuali.

Ad analoghe conclusioni può giungersi per ciò che riguarda il diritto del creditore dell’alienante a soddisfarsi sul bene acquisito all’attivo fallimentare in conseguenza dell’atto di trasferimento dichiarato inefficace nei suoi confronti.

L’art. 602 c.p.c., introduttivo del capo 6, titolo 2, libro 3, del c.p.c., intitolato “espropriazione contro il terzo proprietario”, equipara infatti l’espropriazione sui beni gravati da pegno od ipoteca per un debito altrui a quella sui beni la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode. Ne consegue che in caso di accoglimento della domanda revocatoria trascritta in data anteriore al fallimento, la sentenza costituirà titolo per partecipare al riparto: in base ad essa, l’attore vittorioso potrà ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al proprio credito verso l’alienante, di cui ha diritto ad ottenere il soddisfacimento in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali.

L’accoglimento, nei termini che si sono sin qui illustrati, del primo motivo del ricorso principale di BNL e di quello incidentale di Capitalia j.v., assorbe l’esame degli ulteriori motivi e comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso di Intesa Gestione Crediti s.p.a. ed inefficace il secondo ricorso incidentale adesivo di Capitalia j.v. s.r.l.; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale di BNL s.p.a. e del primo ricorso incidentale di Capitalia j.v.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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