Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2585 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24525/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FLLI B. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2830/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 17/07/2014,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

rilevato che dalla sentenza impugnata si evince che l’esatta denominazione della società intimata è Fratelli Di B. S.r.l.;

rilevato altresì che nel ricorso dell’amministrazione finanziaria l’intimata è erroneamente indicata come Fratelli B. S.r.l. e l’errore si è ripercosso sulla conseguente iscrizione a ruolo del giudizio e sull’indicazione delle parti nel decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

dato atto che l’intimata non si è costituita e che l’errore inficia la regolare costituzione del contraddittorio tra le parti, sussistendo incertezza sull’identità della parte intimata; visti gli artt. 164-298 c.p.c..

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione del ricorso per cassazione e della relativa notifica alla Fratelli Di B. S.r.l. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e disponendo la conseguente rettifica della relativa iscrizione a ruolo generale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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