Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2585 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2585 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALIFFO FRANCESCO PAOLO

elettivamente domiciliato in

Roma, via Eleonora Duse n.37 presso lo studio
dell’Avv.Giorgio Sbarbaro che lo rappresenta e difende
per procura in calce al ricorso.
-ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-

avverso la sentenza n.107/3/09 della Commissione

Data pubblicazione: 05/02/2014

Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 3.7.2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13.11.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito per il ricorrente l’Avv.Giorgio Sbarbaro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Vincenzo Gambardella che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A carico della Eurobuilding s.r.1,
a mezzo processi

verbali di constatazione, venivano accertate per l’anno
di imposta 1998 una maggiore irpeg,irap nonché un
debito iva.
Il conseguente avviso di accertamento, notificato
a

Francesco

Paolo

Galiffo,

nella

qualità

di

amministratore di fatto della Società, veniva da
questi impugnato innanzi alla competente Commissione
Tributaria Provinciale la quale, previa riunione,
accoglieva i ricorsi rilevando la nullità della
notificazione dell’avviso di accertamento.
L’appello

avverso

detta

decisione,

proposto

dall’Agenzia delle Entrate, veniva accolto dalla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la
sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello richiamandosi ad altre
sentenze rese tra le parti per diverse annualità,
riteneva il Galiffo amministratore di fatto della
Società,

essendo il legale rappresentante deceduto da

tempo e non sostituito.
Nel merito della pretesa tributaria, la Commissione
Tributaria

regionale

rilevava

che

l’avviso

di

accertamento fosse compiutamente motivato e che la

2

udito per la controricorrente l’Avv.Alessandro Maddalo;

contestata inesistenza delle operazioni fatturate si
basasse su argomentazioni supportate da documenti e
fatti idonei a fini probatori laddove, invece, la
contribuente non aveva fornito alcuna prova in ordine
all’effettivo passaggio di denaro con riferimento ai
contratti di acquisto di beni immobili, oggetto di
accertamento.
Avverso la sentenze ha proposto ricorso per
Galiffo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo

-rubricato violazione e falsa

applicazione di norme di diritto- il ricorrente lamenta
che il Giudice di appello, motivando per relationem ad
altra sentenza resa tra le parti, gli avrebbe
attribuito la qualifica di amministratore di fatto
senza “alcuna motivazione giuridica” ed in assenza di
alcun atto gestorio, non rispondendo al vero la
circostanza affermata nella sentenza impugnata secondo
cui egli non avrebbe contestato di essersi ingerito
nella gestione sociale.
1.1.11

motivo

va

incontro

alla

sanzione

di

inammissibilità per inadeguatezza del quesito plurimo
formulato ai sensi dell’art.366 bis c.p.c. (applicabile
al ricorso in esame essendo stata la sentenza impugnata
depositata il 29.1.2009).
Va, infatti, rilevato che il principio di diritto che
la parte è tenuta a formulare a pena di
inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi
logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio
del giudice di legittimità, esposta in modo tale che
dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si
dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il
rigetto del gravame (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U.
20360/07). Ne deriva che non può ritenersi adeguato,
con conseguente inammissibilità del relativo motivo di
ricorso, il quesito formulato in modo generico e

3

cassazione, affidato a due motivi, Francesco Paolo

limitatamente alla riproduzione del contenuto del
precetto di legge, senza alcun riferimento al concreto
thema decidendum, poiché del tutto inidoneo ad assumere
una qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del
corrispondente motivo perchè insufficiente a chiarire
l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in
relazione alla concreta controversia (Cass. S.U.
18759/08).

proposto ex art. 366 bis c.p.c., chiede:
A)

“in assenza di qualsiasi atto gestorio, tale non

essendo certamente la mera sottoscrizione per delega
dei processi verbali di constatazione da parte di un
soggetto estraneo ad una Società di capitali è
configurabile in capo allo stesso la qualifica di
“amministratore di fatto”?”.

A fronte del detto tenore

testuale appare evidente l’inammissibilità del quesito
in quanto non viene in alcun modo esplicitato l’errore
di diritto imputato alla sentenza impugnata laddove, in
realtà, si censura inammissibilmente, in questa sede di
legittimità, l’accertamento in fatto compiuto dal
Giudice di merito.
Egualmente inammissibili, per le ragioni sopra svolte,
gli ulteriori quesiti laddove il quesito sub B)
(“esistono nell’ordinamento giuridico italiano ed in
particolare nel complesso di norme che regolano la
materia tributaria figure di “responsabile di imposte
dovute da altri diverse da quelle tipiche previste
espressamente dall’ordinamento”)

e quello sub C)

(in

caso di decesso del legale rappresentante di una
società di capitali e di sua mancata sostituzione da
parte dell’assemblea l’amministrazione finanziaria e
per essa l’Ufficio delle Entrate competente deve fare
ricorso alla procedura di cui all’art.78 c.p.c. per la
nomina di un curatore speciale al fini della notifica
degli atti tributari)si

risolvono in un interrogativo

generico e tautologico privo di riferimenti concreti
alla fattispecie e meramente riproduttivo della

4

2.3. Nella specie, il ricorrente, nel plurimo quesito

disposizione normativa.
2.Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione su
un fatto controverso e decisivo individuato dal
ricorrente nella

“mancata valutazione degli atti di

compravendita come idonei a giustificare il valore
delle operazioni indipendentemente dall’effettivo
pagamento dei corrispettivi previsti negli stessi
essendo pienamente legittime forme di pagamento diverse
Il

passo motivazionale censurato è quello in cui la
Commissione Tributaria Regionale, con riferimento
all’utilizzo di fatture parzialmente inesistenti, ha
rilevato che -a fronte di acquisti di immobili per un
imponibile totale di lire 24.314.875,000 risultavano
pagamenti effettuati per sole lire 5.896.845.000, iva
compresa- l’appellata (Società) si era limitata a
sostenere che le contestate operazioni inesistenti
risultavano dagli stessi atti di compravendita.
Il motivo, così come formulato, appare

inammissibile

siccome inconducente.
A fronte della motivazione svolta, sul punto per
relationem, dalla Commissione Tributaria Regionale
laziale -la quale ha motivato dando atto del mancato
riscontro presso le società contraenti di un’effettiva
riscossione del prezzo nonché della mancata allegazione
da parte dell’appellata di qualsiasi prova in ordine al
“passaggio di denaro” non essendo stati prodotti “né
atti con cui sono stati posti in essere gli accolli dei
mutui, né le quietanze di pagamento delle transazioni
effettuate in contanti”- non si apprezza, infatti, la
decisività, idonea a condurre ad una diversa soluzione
della controversia, del fatto la cui valutazione
sarebbe stata omessa dal Giudice di appello anche per
la genericità della relativa deduzione (legittimità di
forme di pagamento diverse da quelle del pagamento
effettivo al venditore).
In conclusione il ricorso va rigettato.
In ossequio al principio di soccombenza le spese,

5

da quelle del pagamento effettivo al venditore”.

liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri
di cui al D.M.n.140/2012,vanno poste a carico del
ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore

liquida in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
13.11.2013.

dell’Agenzia delle Entrate delle spese del grado che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA