Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2585 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M. e I.F., elettivamente domiciliati in

Roma, via Monte Santo n. 2, presso l’avv. Fulvio Romeo, rappresentati

e difesi il primo da se medesimo e il secondo dallo stesso avv.

M.M., giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 78/04/08, depositata il 23 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 78/04/08, depositata il 23 ottobre 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di liquidazione con cui era stato rettificato il valore di un terreno acquistato da I.F. e M.M., per il quale l’Ufficio aveva ritenuto inapplicabile la valutazione automatica D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 4,: il giudice a quo, in particolare, ha invece affermato che, nella fattispecie, dagli atti di causa risulta che la previsione di edificabilità del terreno “non esiste al momento” ed “è rinviata al futuro”, aggiungendo che anche il futuro Piano Quadro “potrebbe statuire l’inedificabilità dell’area”.

I contribuenti resistono con controricorso.

2. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della norma sopra citata, l’Agenzia delle entrate pone il quesito “se, in presenza di un terreno sito nel centro abitato per il quale lo strumento urbanistico primario escluda solo l’attuale edificabilità, ma rimetta la valutazione definitiva sulla possibilità di costruire ad altro strumento urbanistico, erra il giudice che escluda l’applicabilità dell’ultima parte dell’art. 52, comma 4, nell’interpretazione erronea che per edificabilità si debba intendere quella attuale al momento dell’adozione dell’atto da registrare, poichè correttamente egli avrebbe dovuto ritenere che l’edificabilità prevista dalla norma è quella potenziale, valutandosi per l’effetto ai fini dell’imposta di registro il valore venale dell’area in ragione della sua possibilità concreta di edificazione”.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, (convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 cit., art. 52, comma 4, deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi: l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (Cass., Sez. un,, n. 25505 del 2006 e succ. conff.).

Occorre, pertanto, ai fini di escludere l’applicabilità del criterio di valutazione automatica, che la vocazione edificatoria sia stata già formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorchè non ancora operativo, cioè che sia stata già conclusa una fase rilevante del procedimento volto ad attribuire all’area la natura edificatoria (cfr, anche Cass. n. 20097 del 2009).

Non sembra, quindi, sufficiente che l’edificabilità sia meramente futura ed eventuale, che cioè essa sia esclusa nell’attualità, ma non inibita per il futuro, come sostiene la ricorrente.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre hanno depositato memoria i controricorrenti.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto ivi enunciato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso, in ordine al quale, notificato a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994, i controricorrenti non hanno provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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