Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25849 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 23/09/2021), n.25849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4740-2019 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 266, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI S.A., in persona del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MARCO POLO 88, presso lo studio dell’avvocato DATTURI ALESSANDRO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7929/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. – T.R. ha subito danni per essere stata fatta cadere per terra dal cane di suo figlio, S.C., svincolatosi improvvisamente dal guinzaglio. Poiché la assicurazione, la Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni, che garantiva copertura per i danni causati dal Sorgi non ha inteso risarcire, la T. ha citato in giudizio il figlio, che ha chiamato a garanzia la compagnia di assicurazione, la quale si è costituita ed ha eccepito che il danno causato ai genitori è escluso dalla copertura assicurativa.

2. – Il Tribunale ha accolto la domanda, sul presupposto che l’esclusione dei genitori valeva solo ove fossero conviventi, cosi intendendo l’art. 24 delle condizioni di polizza, mentre, al contrario, la Corte di Appello di Roma, ha ritenuto che i genitori non fossero da considerare come terzi danneggiati, a prescindere dalla loro convivenza con il danneggiante, ossia che, in base a quella clausola, i danni causati ai genitori, fossero, per l’appunto, sempre e comunque esclusi dalla copertura.

3. – Ricorre T.R. con un motivo. Si è costituita la Helvetica Compagnia Svizzera di Assicurazioni, ed ha chiesto, con controricorso, il rigetto di quel motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. – Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362,1363,1370 e ss. c.c.

La tesi della ricorrente è che la Corte di Appello ha innanzitutto disatteso il criterio letterale di interpretazione, in base al quale avrebbe dovuto ricavarsi che l’esclusione riguarda i parenti, tutti, quali che siano, purché conviventi, e che dunque la copertura opera se il danno è causato ai parenti, genericamente intesi, dunque anche genitori non conviventi.

Inoltre, secondo il ricorrente, la decisione impugnata ha disatteso le regole di interpretazione del contratto, previste dagli artt. 1362 c.c. e ss. in quanto la corte si sarebbe comunque fermata ad una interpretazione letterale, senza andare oltre, ossia senza tenere conto della ratio della clausola, che è quella di escludere copertura quando il rischio di danno è maggiore, attesa, per l’appunto, la convivenza.

Inoltre, con t. alla corte di avere disatteso la ratio dell’art. 1370 c.c., in quanto l’interpretazione della clausola, perlomeno, doveva ritenersi dubbia, e far propendere per un significato sfavorevole al predisponente.

6. – Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

7. – La clausola del cui significato si dis uta nell’individuare i soggetti che non sono considerati terzi, ossia an 8 ai-quali-non è coperto da polizza, così li elenca: “il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici”.

Se la tesi per la quale la convivenza è rilevante solo quanto agli altri parenti, ed agli affini, con esclusione quindi dei genitori che non sono mai terzi, convivano o meno con il danneggiante, tesi basata sulla struttura sintattica della clausola, ossia che fa leva sul fatto che il termine “conviventi” è posto subito dopo “gli altri parenti ed affini”, e dunque relativo solo a questi ultimi, potrebbe avere dalla sua una qualche ragione; meglio, la sola ragione letterale; se ciò può sostenersi, tuttavia anche la tesi opposta ha delle ragioni a suo favore, vuoi perché non è detto che la collocazione sintattica del termine “conviventi” sia decisivo, vuoi per la ratio della esclusione che potrebbe ben rinvenirsi nella convivenza, per via del fatto che quest’ultima rende più frequente il rischio di danni, e che questa ratio possa sostenersi lo si ricava dalla esclusione, tra i danneggiati coperti da assicurazione, dei domestici, esclusione che è dovuta non già al loro rapporto di parentela con il danneggiante, ma, per l’appunto, alla convivenza con quest’ultimo.

Questa corte ha avuto modo di osservare che nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c. (Cass. 668/ 2016; Cass. 10825/ 2020).

L’art. 1370 c.c. ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l’altro dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l’affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola.

Resta evidente che l’interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio: ossia presuppone che, in base alle regole di interpretazione correnti (testuali, sistematiche, ecc.), siano ricavabili almeno due significati possibili; che è ciò che rende il significato non univoco e giustifica la tutela del contraente cui la clausola è “imposta”.

Da un lato, può dirsi che la convivenza, essendo riferita sintatticamente ai soli “altri parenti ed agli affini” è rilevante solo per costoro (argomento testuale), per altro verso però, questa tesi può essere disattesa dallo stesso argomento testuale osservando come il riferimento alla convivenza, pur posto alla fine della elencazione dei soggetti esclusi, ben può riferirsi a tutti, e non solo a quelli per ultimi menzionati, e che comunque la norma esclude dai danneggiati assicurati i domestici, e non può che farlo in ragione della loro convivenza con il danneggiante, in quanto li considera “addetti ai servizi domestici”. Infine, conta l’argomento pragmatico, ossia quello attento alle conseguenze (tra le quali anche quelle di tipo logico): se il requisito della convivenza fosse riferito ai soli affini (oltre che agli altri parenti) il danno al fratello non connivente sarebbe coperto, quello al genitore non convivente no, e non è chiaro perché.

Dunque, può dirsi che il testo della clausola non è univoco, e non lo è per il modo in cui è stata redatta, non già per la oggettiva difficoltà di senso.

8. – Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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