Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25849 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25849 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 18/11/2013

ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 11141-2011 proposti da:
SARDELLA MARIA CARMELA (c. f. SRDMCR75P66C351A),
elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido Alfani n. 29, presso lo
studio dell’Avv. Gianmarco Panetta, rappresentata e difesa dagli Avv.
Giuseppa Cannizzaro e Maria Antonietta Sacco per procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), elettivamente domiciliata
in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avvocato Luigi
Fiorillo, che la rappresenta e difende per delega a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2568/10 della Corte d’appello di Roma,
depositata in data 29.04.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10.10.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’xkvv. Cannizzaro;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto in fatto e diritto

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8. Sardella Maria Carmela c. Poste Italiane spa (r.g. 11141-11)

2

1.- Sardella Maria Carmela chiedeva che fosse dichiarata la
nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle
dipendenze di Poste Italiane s.p.a.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla ricorrente, la
Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29.04.10 rigettava
l’impugnazione. La Corte osservava che il contratto era stipulato per il
periodo 2.02-31.05.01 in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01, per
far fronte ad esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi
di riorganizzazione (c. 2). Considerato che nell’ambito del sistema
dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, che aveva delegato le oo.ss. a
individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione
collettiva, non deve essere fornita dal datore prova del coinvolgimento
diretto dei singoli uffici interessati dalle assunzioni a termine nel
processo di riorganizzazione, in quanto le parti stipulanti avevano
negozialmente accertato l’esistenza e la durata in atto del processo in
questione, riteneva correttamente apposto il termine.
3.- Sardella proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva
con controricorso Poste Italiane s.p.a. Il consigliere relatore, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al
Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti assieme
all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio. Ha
depositato memoria Sardella.
4.- Con sei motivi parte ricorrente deduce:
4.1.- violazione dell’art. 25 del CCNL 11.01.11, nonché carenza
di motivazione, avendo la Corte di merito affermato che Poste Italiane
s.p.a. aveva adempiuto alla c.d. clausola di contingentamento senza che
detta società avesse fornito al riguardo valida prova;
4.2.- ulteriore violazione dell’art. 25 del CCM, 11.01.11, circa
l’espletamento da parte di Poste Italiane della procedura di confronto
sindacale di livello nazionale e regionale ivi prevista, con violazione
della norma pattizia e dell’onere probatorio di cui all’art. 3 della legge
n. 230, sostenendosi il giudice non avrebbe accertato la circostanza pur
ritenendo attuato il confronto;
4.3.- violazione degli artt. 1 e 3 della legge 18.04.62 n. 230 e
dell’art. 23 della 1. 28.02.87 n. 56 e carenza di motivazione, avendo la
Corte di merito escluso che Poste Italiane fosse tenuta a dare prova di
tutte le esigenze indicate nell’atto scritto di assunzione e del rapporto
di causalità esistente tra di esse e l’assunzione della ricorrente, nonché
dell’impossibilità di fronteggiarle con l’impiego di personale fisso;
4.4.- omesso esame di un profilo di illegittimità dell’art. 25 del
CCNL 11.01.01, che si porrebbe in contrasto con l’art. 1 della legge n.
230 ove fosse interpretato nel senso che consente generiche
riorganizzazioni e ristrutturazioni senza limite di durata temporale;

8. Sardella Maria Carmela c. Poste Italiane spa (r.g. 11141-11)

4.5.- erronea interpretazione di detto art. 25, e carenza di
motivazione, dovendo ritenersi che la norma collettiva in applicazione
dei canoni interpretativi fissati dagli artt. 1362 e 1363 c.c. doveva
interpretarsi nel senso che l’assunzione a termine poteva ritenersi
consentita solo ove fosse stata specificata a livello di contratto
individuale il contenuto specifico della riorganizzazione aziendale cui la
regolazione collettiva era finalizzata;
4.6.- violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte di
merito provveduto al risarcimento del danno.
5.- Quanto ai primi due motivi, all’esito dell’esame degli atti del
giudizio di merito, consentito in ragione dei vizi ivi dedotti deve
rilevarsi quanto segue.
a) Quanto all’adempimento della clausola di contingentamento
(n. 4.1), deve rilevarsi che la documentazione prodotta al riguardo da
Poste Italiane in primo grado a riprova della rispondenza del numero
delle assunzioni al requisito previsto dall’art. 25 del contratto collettivo
(5% del personale assunto a tempo indeterminato a livello regionale)
non è stata contestata dalla ricorrente, soccombente in primo grado, la
quale nell’atto di appello si è limitata a sostenere che nulla era stato al
riguardo provato. Con argomenti di puro merito la contestazione alla
documentazione è inammissibilmente effettuata solo in sede di
legittimità.
b) Quanto al confronto sindacale (n. 4.2), la questione del suo
mancato espletamento non risultava proposta nel giudizio di merito e,
pertanto, l’affermazione del giudice di appello — che peraltro ha
ritenuto realizzato quell’adempimento negoziale, prodromico alla
stipula dei contratti a termine — deve essere considerata solo
argomentazione di supporto ulteriore della motivazione, altrettanto
inammissibilmente censurata. Non è al riguardo risolutiva la
circostanza, sottolineata con la memoria prodotta in risposta alle
considerazioni del consigliere relatore, che fin dal primo grado Poste
Italiane avesse svolto specifiche considerazioni difensive a proposito
dell’espletamento della procedura sindacale. E’, infatti, l’attore
chiamato a dettare il thema deeidendi della controversia, per cui la presa
di posizione, alla quale il convenuto è tenuto ai sensi dell’art. 416, c. 3,
c.p.c., riguarda i fatti costitutivi dedotti dall’attore e non giustifica
l’ampliamento del detto thema a fatti non puntualmente dedotti dalla
controparte (Cass. 5.03.03 n. 3245).
6.- Quanto ai motivi da 4.3 a 4.5, deve rilevarsi che con
riferimento all’art. 25 del CCM, 11.1.01 — al pari di quanto previsto
per l’art. 8 del CCNL 26.11.94 — la consolidata giurisprudenza di
questa Corte ritiene che il legislatore abbia conferito una delega in
bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in 100 (cento) per esborsi ed in
2.000 (duemila) per compensi, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Presidente

limiti ricavabili dal sistema della legge n. 230 del 1962, ma consentendo
alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore
produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti
della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza
altre limitazioni. L’assenza di collegamento con la disciplina generale
del contratto a termine giustifica l’interpretazione che il raccordo
sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur
in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e
le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare
l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni
(v. per tutte le sentenze Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n.
20608). Non è richiesta, dunque, la prova che le singole assunzioni e la
destinazione alle mansioni cui il dipendente fu destinato furono in
concreto adottate per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie
astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano
ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.
7.- Sulla base di queste considerazioni e rilevato che, comunque,
nel caso di specie il giudice di merito — per il richiamo allo svolgimento
della procedura di confronto sindacale — dà per scontato che l’ufficio
cui fu destinato il lavoratore ricorrente fosse interessato al processo di
riorganizzazione aziendale di cui alla negoziazione dell’art. 25 del ccn1
2001, deve ritenersi che correttamente la Corte territoriale abbia
ritenuto esistenti tutte le condizioni previste dalla norma collettiva.
8.- Inammissibili i primi due motivi, infondati il terzo, il quarto
ed il quinto motivo, assorbito il sesto, il ricorso deve essere rigettato,
con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
I compensi professionali vanno liquidati in € 2.000 sulla base del
d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento a sole due fasi
del giudizio di cassazione (studio, introduzione della causa) ed allo
scaglione del valore indeterminato.

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