Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25849 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.15/12/2016), n. 25849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8704-2012 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI n.9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CARBONE, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n.40/8/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 13/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.G., medico di base, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1998 al 2000, la C.T.R. della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel giudizio di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n.8826/09, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio erariale, rilevava d’ufficio che l’adesione da parte del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7 precludeva qualsiasi possibilità di rimborso per le annualità definite in via agevolata.
Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, dell’art. 2969 c.c., degli artt. 323, 324 e 329 c.p.c. laddove la C.T.R. aveva rilevato d’ufficio la preclusione derivante dall’adesione al condono mentre la questione doveva ritenersi coperta da giudicato.
1.1.La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (cfr. niullis Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011) secondo cui il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo.
2. Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di motivare in ordine all’espresso accertamento che le era stato demandato dalla Corte di Cassazione.
2.1. Anche tale censura è fondata, essendosi il Giudice di appello limitato a rilevare l’improponibilità della richiesta di rimborso.
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Puglia anche per le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016