Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25849 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Conca

d’Oro 184/190 presso l’avv. Maurizio Discepolo, rappresentato e

difeso dall’avv. Pistelli Massimo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Marche in persona del

legale rappresentante;

– intimata –

avverso il decreto del Presidente della Corte d’appello di Ancona

emesso nel procedimento n. 107/09 in data 29.6.2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.10.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per la remissione degli atti al

Primo Presidente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non resisteva l’intimata, S.F. impugnava il decreto con il quale il Presidente della Corte di Appello di Ancona aveva rigettato il reclamo da lui proposto contro il provvedimento del Giudice di Sorveglianza di Ancona, che non aveva accolto la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’esito negativo della detta istanza era stato determinato dal suo tardivo deposito, intervenuto in udienza e non in cancelleria prima della relativa trattazione – come si sarebbe dovuto -, giudizio che poi era stato confermato in sede di reclamo, all’esito del quale la Corte di appello aveva rilevato l’assenza di prova circa l’avvenuto “deposito dell’istanza antecedentemente alla tenuta udienza del giudice di sorveglianza”. Tale valutazione era stata quindi censurata dal S., che con i due motivi di impugnazione aveva in particolare lamentato: 1) che la Corte di appello avrebbe deciso “senza fissazione di udienza, camerale con violazione dei più elementari diritti di difesa”; 2) che a torto era stato ritenuto tardivo il deposito dell’istanza, che in realtà era avvenuto in data 11.12.2008, e quindi prima della celebrazione dell’udienza. In ogni modo sarebbe stata insussistente la preclusione temporale indicata dal giudice del merito, sicchè il giudice avrebbe dovuto emettere un provvedimento favorevole per esso ricorrente, essendo ravvisabili le condizioni di legge.

Osserva il Collegio che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, avendo ad oggetto la controversia in esame la legittimità del provvedimento che aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimento di sorveglianza conseguente all’esito di giudizio penale (e quindi non l’opposizione al decreto di liquidazione), la cognizione della materia rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (C. 11/6840, C. 09/22280, C. 09/19161).

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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