Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25848 del 31/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25848

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3635/2008, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – decidendo sulla domanda di risarcimento danni spiegata da S.V. e N.T., in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore A., nei confronti della Casa di cura S. Michele S.r.l. e del dottor B.V., nonchè sulla domanda di garanzia proposta dal dottor B. nei confronti della Sara assicurazioni S.p.a. – dichiarò i convenuti responsabili dei fatti dedotti in causa, e condannò i predetti, unitamente alla compagnia assicurativa (quest’ultima entro il massimale di polizza), al pagamento in favore di S.A. della somma complessiva di 223.150,45, nonchè in favore di S.V. e di N.T. della somma di Euro 25.403,15 ciascuno oltre interessi legali dal 1 gennaio 2008 sino al soddisfo.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4100 del 22 novembre 2013.

La Corte di Appello ha altresì accolto l’appello proposto da S.V., N.T. e S.A., quantificando una percentuale di invalidità del 50%, (in luogo di quella del 30% determinata dal Tribunale) in conseguenza dell’aggravamento delle condizioni fisiche e psichiche di S.A. successivamente alla sentenza di primo grado, causalmente riconducibile alle condotte colpose del medico e della struttura sanitaria.

Quanto al danno patrimoniale subito da S.A. per la riduzione delle possibili attività lavorative esercitabili e dei guadagni ipotizzabili, la Corte di Appello ha ritenuto condivisibile il ricorso, da parte del Tribunale, al parametro del triplo della pensione sociale annua di cui alla L. n. 39 del 1977, art. 4, e ha determinato l’importo dovuto in Euro 55.900, “calcolato tenendo conto del grado di invalidità dell’appellante e della detrazione del 10% per spese connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa e aggiornato dall’1.1.2008 (epoca considerata dal Tribunale ad oggi secondo l’indice ISTAT F.O.I.).

3. La suddetta sentenza è stata successivamente corretta con ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 26 novembre 2014.

La Corte ha osservato che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto della maggior percentuale di invalidità riconosciuta allo S., e ha quindi disposto la correzione del calcolo aritmetico mediante aumento proporzionale della somma liquidata, da Euro 48.118 ad Euro 80.196,97, lasciando inalterati i restanti elementi numerici – non potendosi rivedere i parametri utilizzati dal Tribunale e recepiti dal Collegio, nè potendosi procedere ad un nuovo calcolo con dati diversi.

3. Avverso la sentenza, nella parte corretta, propone ricorso in Cassazione il signor S.A., sulla base di un unico motivo. 3.1. Gli intimati Casa di cura S. Michele S.r.l., B.V. e Sara Assicurazioni S.p.a. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 288 c.p.c.”.

Il giudice della correzione avrebbe dovuto procedere al ricalcolo dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale con i criteri indicati dalla sentenza di primo grado, anzichè procedere ad un non meglio chiarito aumento proporzionale dell’importo liquidato in sede di appello.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha errato perchè ha utilizzato il criterio proporzionale – non indicato dalla sentenza di primo grado – mentre avrebbe dovuto effettuare il nuovo calcolo, applicando la maggiore percentuale di invalidità fermi restando i suddetti criteri e dati numerici, come del resto dichiarato sia in sede di appello che di correzione – criteri riportati anche nel ricorso dello S., nel rispetto del criterio di autosufficienza. Ed infatti, applicando i criteri di calcolo utilizzati dal Tribunale, ovvero moltiplicando il triplo della pensione sociale pari Euro 15.049,71 per il coefficiente di capitalizzazione relativo allo S. pari a 71,05, si perviene all’importo di 1.069.281,9, che, moltiplicato per la percentuale di invalidità pari al 50%, determina un importo complessivo pari ad Euro 534.640,95.

Da tale somma deve essere poi sottratto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa pari al 25%, così giungendosi all’importo di Euro 400.980,71, cui occorre sottrarre le spese di produzione del reddito, pari al 10 %.

La somma complessivamente dovuta al ricorrente è, pertanto, pari ad Euro 360.882,64, che deve essere aggiornata dal 1 gennaio 2008.

5.Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la casa di cura San Michele a pagare ad S.A. a titolo di danno patrimoniale la somma di Euro 360.882,64, da aggiornare a partire dal 1 gennaio 2008.

Condanna altresì la Casa di Cura San Michele al pagamento delle spese di appello, che si liquidano, in favore dello S., in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 4.000,00 per esborsi.

Liquida le spese del giudizio di Cassazione in Euro 4.200, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la casa di cura San Michele a pagare ad S.A., a titolo di danno patrimoniale, la somma di Euro 360.882,64 da aggiornare a partire dal 1 gennaio 2008.

Condanna la Casa di Cura San Michele al pagamento, in favore dello S., delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in Euro 10.000,00 per compensi e Euro 4.000,00 per esborsi;

Liquida le spese del giudizio di Cassazione in Euro 4.200, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA