Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25848 del 18/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25848 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11101-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), elettivamente domiciliata
in Roma, Via Po n. 25/b, presso lo studio dell’Avvocato Roberto
Pessi, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CAPUZZI TERESA;
– intimata avverso la sentenza n. 644/10 della Corte d’appello di L’Aquila,
depositata in data 23.04.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10.10.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto in fatto e diritto
1.- Capuzzi Teresa ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del
termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di
Poste Italiane s.p.a. Accolta la domanda e proposto appello da Poste
Italiane, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 23.04.10, ha
rigettato l’impugnazione.
Data pubblicazione: 18/11/2013
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo per le
spese.
Così deciso in Roma in data 10 ottobre 2013
Il Presidente
Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto
ricorso per cassazione. Non ha svolto attività difensiva Capuzzi.
2. Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha
depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale ed
è stata notificata al difensore costituito assieme all’avviso di
convocazione dell’adunanza della camera di consiglio. Ha depositato
memoria Poste Italiane.
3. Poste Italiane s.p.a. in data 19.04.11 ha consegnato
all’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Roma il ricorso per la
notifica alla Capuzzi presso il suo difensore in grado di appello, ove la
stessa aveva eletto domicilio. Il giorno successivo 20.04.11 l’Ufficiale
giudiziario ha avviato alla notifica il ricorso a mezzo del servizio
postale con plico raccomandato a.r. spedito a detto difensore sia
all’indirizzo del suo studio in Carrara, sia presso la Cancelleria della
Corte d’appello di L’Aquila.
Agli atti, tuttavia, non esiste prova dell’avvenuta notifica, atteso
che alla copia depositata del ricorso non risulta allegato l’avviso di
avvenuto ricevimento presso nessuno dei due indirizzi.
4.- Il ricorso, dunque, non è idoneo ad attivare il contraddittorio
e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve statuirsi per le spese.