Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25848 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.15/12/2016), n. 25848
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8589/2012 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO TURCHI e
MASSIMO TURCHI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 20/5/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.M., consulente aziendale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2000 al 2004, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dal contribuente, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibili le istanze di rimborso relative alle annualità 2000, 2001 e 2002, per avere il contribuente aderito al condono di cui alla L. n. 289 del 2000 e rigettato, nel merito, il ricorso con riferimento alle annualità residue.
In particolare, il Giudice di appello, dall’esame dei dati emergenti dai Modelli Unici relativi alle annualità interessate, evinceva, in virtù dell’entità delle spese sostenute dal contribuente e specificamente dei rilevanti costi per personale dipendente e collaboratori, la sussistenza di un’autonoma organizzazione.
Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure articolate con i due motivi ed afferenti a violazione di legge ed insufficiente motivazione con riguardo al capo di sentenza che ha deciso sulle annualità 2003 e 2004 sono fondate.
2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP in materia di lavoro autonomo il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
3. Nella specie, la sentenza impugnata – che non ha esaminato la circostanza che il contribuente avesse operato all’interno di strutture organizzative altrui, che ha ritenuto erroneamente sussistenti rapporti di lavoro dipendente e che nulla ha motivato in ordine alla natura dei beni strumentali utilizzati – si discosta dai superiori principi.
4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per il riesame ed il regolamento delle spese processuali, alla C.T.R. dell’Emilia Romagna.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016