Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25847 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 23/09/2021), n.25847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14083-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAZIOLI

LANTE, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO BENVENUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCREZIA NOVARO;

– ricorrente –

contro

U.G., R.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EMANUELE DE

FELICE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA TERESA

BERGAMASCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1218/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 5/9/2019, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato M.A. al pagamento, in favore di R.R. e U.G., di somme a titolo di risarcimento danni;

avverso la sentenza d’appello, M.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

R.R. e U.G. resistono con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3;

detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso – ivi ricompresa l’esposizione dell’unico motivo, eventualmente idoneo a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 – 01) – ne impone la dichiarazione di inammissibilità, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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