Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25847 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1287-2019 proposto da:

RUZZO RETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORMIDA N 1,

presso lo studio dell’avvocato MARCO RICCIONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO DI MARCO;

– ricorrente –

contro

VODAFONE OMITEL N V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO

20, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAGNANTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2037/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2004 Ruzzo Reti S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Teramo Vodafone Omnitel N. V., esponendo di avere stipulato con essa il 15 settembre 2003 un contratto di locazione – in cui conduttrice era la convenuta – avente ad oggetto un’area posta entro un perimetro di pertinenza di serbatoi acquedottistici, e di avere altresì stipulato un coevo contratto di locazione avente ad oggetto un’altra adiacente area nello stesso perimetro con Tim S.p.A. quale conduttrice. Nel contratto concluso con Vodafone, per tutelare i serbatoi e l’area oggetto dell’altro contratto, l’area concessa in locazione era stata individuata in modo preciso mediante planimetria e disciplinare tecnico allegati al contratto.

L’attrice adduceva che l’ubicazione dell’area era determinante ai fini del consenso contrattuale, perchè le aree locate a Vodafone e a Tim erano gli unici spazi disponibili senza occupare le fasce di rispetto dei serbatoi. Nell’esecuzione del contratto, però, Vodafone. aveva parzialmente occupato l’area concessa a Tim, così da impedirne a quest’ultima l’utilizzo, come accertato in un sopralluogo compiuto l’8 ottobre 2004. L’attrice quindi attribuiva a Vodafone un grave inadempimento, chiedendo conseguentemente che fosse dichiarato risolto il contratto e che Vodafone fosse condannata a risarcirle danni.

Vodafone si costituiva, resistendo. Riconosceva l’avvenuta stipulazione del contratto, ma sosteneva che entrambe le parti lo avevano “regolarmente eseguito”. Il 12 ottobre 2004 controparte aveva inviato una lettera con cui, per la prima volta, “diversi mesi dopo la costruzione dell’impianto”, aveva contestato che la Stazione Radio Base (SRB) sarebbe stata installata in un’area diversa e locata a Tim. Con ulteriori comunicazioni il 13 ottobre 2004 la locatrice aveva dato disdetta in riferimento alla scadenza del 15 settembre 2012 e ribadiva l’asserito sconfinamento, che avrebbe impedito l’esecuzione del contratto stipulato con Tim. Nel novembre 2004, poi, la locatrice aveva agito anche nei confronti di Tim per risarcimento di danni; Tim, costituendosi, aveva negato che la posizione dell’impianto di Vodafone impedisse la realizzazione della sua SRB, come già aveva comunicato con lettera del 22 novembre 2004 in risposta alla lettera della locatrice del 16 ottobre 2004 che le aveva comunicato la sopravvenuta impossibilità di prestazione.

Vodafone negava che sussistesse “alcuna violazione contrattuale” perchè l’area locata, ai sensi dell’art. 2 del contratto, era “di circa 40 mq”, onde l’occupazione di 42 mq – addotta da controparte – non poteva costituire inadempimento. Sosteneva altresì l’infondatezza dell’asserto che l’impianto fosse stato compiuto su un sito diverso da quello locato, e che ciò avesse limitato l’attività della locatrice, dovendosi invece precisare che, “contrariamente a quanto sostenuto in citazione, la locazione… non appare in alcun modo “limitata” in quanto il locatore ha concesso al conduttore “la piena disponibilità ed il completo godimento dell’immobile” (art. 2 contratto); inoltre, all’art. 7 contratto… si legge che “Il Locatore consegnerà l’immobile alla Conduttrice, nello stato di fatto in cui attualmente si trova, e quest’ultima ne apprenderà la detenzione”. Pertanto, le generiche deduzioni… in citazione circa le limitazioni che il comportamento di Vodafone determinerebbe appaiono del tutto prive di fondamento”, e l’attrice, inoltre, intimando la disdetta, si era dimostrata consapevole della validità del contratto: in tal modo avrebbe “confermato l’insussistenza di qualsiasi grave inadempimento” da parte di Vodafone. La convenuta negava, infine, pure che il suo impianto non consentisse alla locatrice di adempiere i propri obblighi nei confronti di Tim.

Il Tribunale, con ordinanza istruttoria del 4 luglio 2007, dichiarava inammissibili prove testimoniali richieste da Vodafone “in difetto di deduzione di accordo innovativo in ordine alla esatta ubicazione dell’impianto”. Veniva invece disposta consulenza tecnica d’ufficio. Vodafone, all’udienza seguente del 14 novembre 2007, verbalizzava in via preliminare istanza di modifica della ordinanza, perchè fosse ammessa la propria prova testimoniale, aggiungendo che “i capitoli esclusi erano anche funzionali alla dimostrazione del corretto adempimento della Vodafone alle obbligazioni contrattualmente assunte, tra le quali quella di ricevere in detenzione il bene locato direttamente dal locatore”.

Il Tribunale, con sentenza del 16 maggio 2012, dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento di Vodafone relativo a “un profilo obbligatorio basilare del sinallagma contrattuale”, e condannava l’inadempiente a risarcire danni a controparte nella misura di Euro 90.000, oltre interessi.

Vodafone proponeva appello, cui controparte resisteva, proponendo altresì l’appello incidentale perchè il giudice di prime cure aveva rigettato la sua ulteriore domanda di riduzione in pristino dell’area.

La Corte d’appello di L’Aquila, dopo avere accolto le istanze istruttorie relative a prove testimoniali riproposte dall’appellante principale ed avere quindi escusso testi, con sentenza del 29 ottobre 2018, accoglieva il gravame principale, rigettando tutte le domande proposte da Ruzzo Reti.

Ruzzo Reti ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si è difesa controparte, nelle more divenuta Vodafone Italia S.p.A., con controricorso.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.

La controricorrente ha depositato pure memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.

Il giudice d’appello sarebbe incorso in ultrapetizione, mediante nuovi elementi di fatto e in difetto di eccezione da parte di Vodafone, nel ravvisare – e senza motivarlo – la sussistenza di un accordo novativo.

Solo nell’atto d’appello Vodafone avrebbe affermato che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che l’area sarebbe stata consegnata ai sensi dell’art. 7 del contratto dalla locatrice, proponendo così una eccezione “basata sulla presunta esistenza di un accordo novativo”, che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile.

Si argomenta sulla esistenza di una novazione oggettiva, considerato anche l’art. 2 del disciplinare tecnico allegato al contratto; la sostituzione dell’oggetto sarebbe una eccezione stricto sensu, per cui non sarebbe rilevabile d’ufficio. Gli esiti probatori, d’altronde, non potrebbero valere come eccezione.

Vodafone avrebbe eccepito che la “consistenza quantitativa dell’area occupata” corrispondeva comunque a quella locata, ed invocato l’art. 7 del contratto, ma giammai allegato che la consistenza come indicata nella planimetria fosse stata derogata con un accordo successivo valente come novazione oggettiva.

Si osserva altresì che l’interpretazione della domanda è affidata al giudice, ma si asserisce che nel caso in esame il giudice sarebbe andato “oltre i limiti delle eccezioni proposte”.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., n. 8 e art. 1352 c.c.

L’art. 3 del contratto avrebbe previsto una durata di nove anni della locazione, e una successiva rinnovazione tacita di sessennio in sessennio, stabilendo peraltro che il locatore non avrebbe potuto disdire la prima volta. Sarebbe quindi occorsa una forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 c.c., n. 8 per modificare il contratto, perchè dal diniego della rinnovazione del locatore deriverebbe che la reale durata del contratto era di quindici anni; ed in forza dell’art. 1352 c.c. ciò si verrebbe a connettere con l’art. 10 del contratto (“qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto dalle parti”), e la forma scritta sarebbe appunto quella necessaria per la validità del negozio.

3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 2697 c.c.

Il giudice d’appello avrebbe ritenuto che dopo la stipulazione del contratto si sarebbe concluso un accordo novativo attinente all’oggetto del contratto stesso, non tenendo conto, in violazione dell’art. 1230 c.c., dei requisiti della novazione, vale a dire, oltre al novum dell’oggetto, l’animus novandi e la causa novandi.

Inoltre la sua decisione sarebbe in contrasto con l’art. 2697 c.c., comma 2, gravando l’attuale ricorrente dell’onere probatorio in ordine all’assenza dei poteri rappresentativi in capo alla persona che consegnò l’area a Vodafone.

Vengono riportati stralci delle due testimonianze assunte in secondo grado (testi S.M. e C.M.) per concludere che la corte territoriale avrebbe “altresì omesso l’esame” di un fatto discusso e decisivo.

4. Il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367 e 1371 c.c.

La Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione della norma ermeneutica che impone di applicare “in via prioritaria e prevalente” il senso letterale; e la giurisprudenza di legittimità detterebbe una gerarchia interna dei canoni interpretativi, onde sarebbe possibile applicare canoni interpretativi/integrativi soltanto qualora risulti impossibile ricostruire la comune volontà delle parti alla luce della lettera con cui è manifestata.

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’art. 2 del contratto – per cui è locata un’area di circa mq 40 come risultante “dalle planimetrie e dal progetto radiomobile” allegati al contratto – e l’art. 2 del disciplinare tecnico pure allegato al contratto apportino una “chiara espressione”, priva però di significato in quanto superata da una “intervenuta consapevole deroga”: ma al riguardo non avrebbe motivato.

6. Prima di passare all’esame dei motivi è opportuno riportare in sintesi il contenuto della motivazione offerta dalla sentenza impugnata.

La corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi del gravame principale – il primo prospettante che l’area occupata sarebbe stata proprio quella pattuita, per cui il primo giudice sarebbe incorso in erronea interpretazione delle prove; il secondo denunciante violazione dell’art. 1362 c.c. e ss. e art. 1455 c.c. in ordine alla gravità dell’inadempimento attribuito alla conduttrice -, sulla base della ritenuta loro fondatezza accogliendo poi l’appello principale.

Osserva infatti la corte che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato un’eccedenza di 30 mq, 18 mq soltanto rispetto all’area locata e “rappresentata nella planimetria allegata al contratto”, ma rileva che gli esiti delle prove orali assunte nel secondo grado “confortano… che le parti contrattuali abbiano concordato la diversa ubicazione dell’area… in un momento successivo alla stipula”, così derogando la planimetria.

Rimarca poi il giudice d’appello che i due testi avevano dichiarato che l’area era stata consegnata da un “incaricato” della locatrice, e che quest’ultima, nella comparsa conclusionale, aveva negato ogni rappresentanza in capo a tale soggetto “senza peraltro assolvere l’onere probatorio” della sua inesistenza. Questo, pertanto, ad avviso della corte territoriale, esclude l’inadempimento, ma soprattutto dimostra che le parti non avevano “riservato all’individuazione dell’area, secondo la planimetria allegata, alcuna valenza negoziale essenziale”.

La corte territoriale inoltre afferma che tale valenza non sarebbe emersa neppure ai sensi degli artt. 1362 c.c. e ss., perchè era stata specificata solo l’estensione di 40 mq “e non già la collocazione, descritta graficamente solo con il noto allegato planimetrico”. Secondo l’interpretazione letterale, l’area non era stata determinata, e all’applicazione del “criterio sussidiario” della individuazione della volontà delle parti mediante la lettura sistematica osta la “intervenuta consapevole deroga”, alla consegna, dell’individuazione dell’area.

A questi argomenti, che integrano indubbiamente una ratio decidendi, fa poi seguito una ratio decidendi ulteriore: non vi sarebbe stata comunque gravità dell’inadempimento, se un inadempimento fosse stato commesso. La conduttrice aveva utilizzato una parte dell’area locata per l’uso stabilito nel contratto, e il mancato uso della residua area non avrebbe costituito inadempimento ai sensi dell’art. 1587 c.c. E lo sconfinamento dall’area locata non sarebbe stato nè illegittimo nè contrario a buona fede proprio a causa della consegna avvenuta in contraddittorio con la locatrice; esso non avrebbe costituito neppure un abuso e non avrebbe avuto effetto sulla causa del contratto, non violando l’interesse contrattuale, bensì un altro interesse, riguardante la stipulazione da parte dell’attuale ricorrente di un ulteriore contratto con Tim, “delle cui conseguenze l’appellante non può essere chiamata a rispondere”. La diversa individuazione dell’area non sarebbe stata inadempimento e avrebbe consentito la regolare esecuzione del contratto.

Da queste osservazioni la corte territoriale trae il rigetto delle domande della locatrice, assorbendo il resto.

7. Premesso che i motivi possono essere considerati congiuntamente, in quanto ictu oculi riguardano sempre la stessa questione della interpretazione del contratto e della sussistenza o meno di un posteriore accordo novativo, deve rilevarsi che nella – pur non lineare – motivazione della sentenza impugnata, oltre alla tematica relativa appunto ad un accordo (o un accordo nuovo oppure l’accordo originario interpretato in modo diverso rispetto al giudice di prime cure) in ordine alla identificazione dell’area locata, si rinviene una ratio decidendi per cui, anche qualora vi fosse stato inadempimento di Vodafone – e dunque, anche se il contratto avesse effettivamente il contenuto inteso dal Tribunale, e non fosse avvenuta alcuna novazione successiva -, l’inadempimento non sarebbe stato di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto. E su questa ulteriore ratio decidendi la corte territoriale, come si è visto nella sintesi sopra tracciata, pone una serie di argomenti che la rendono inequivocabile come fondamento autonomo di decisione, e non certo, invece, riducibile ad un obiter dictum.

A prescindere allora dalla fondatezza o meno delle ragioni che il giudice d’appello fornisce per sostenere la seconda ratio decidendi, deve constatarsi che quest’ultima non è stata affrontata nel ricorso, i cui motivi sono appunto tutti dedicati alla prima ratio decidendi, quella relativa al contenuto del contratto, alla sua interpretazione o novazione, nel primo motivo inserendovi anche una questione di rito (pretesa ultrapetizione), comunque sempre avvinta a tale ratio decidendi.

Da ciò consegue, assorbito ogni altro profilo, l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 8000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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