Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25847 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

B.R., domiciliato in Roma presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Scaramellino Eugenio

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate Verona (OMISSIS) in persona del

legale

rappresentante;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona emessa nel procedimento

n. 283/08 in data 28.1.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.10.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per la rimessione degli atti al

Primo Presidente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Verona aveva confermato il provvedimento che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formulata nella qualità di imputato di reati contro il patrimonio.

In particolare il tribunale riteneva di condividere le riserve già formulate dal giudicante circa la veridicità della dichiarazione di impossidenza resa dal prevenuto, e ciò segnatamente in ragione del numero di condanne riportate per reati contro il patrimonio (sette) , elemento che sarebbe stato di per sè idoneo a maturare il convincimento che l’istante traesse i propri mezzi di sostentamento e le proprie risorse finanziarie dall’attività delittuosa.

Avverso la decisione B. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non resisteva l’intimata, con i quali rispettivamente denunciava: 1) violazione del D.P.R. n. 2 del 115, art. 96 per aver il giudice del merito desunto l’insussistenza del presupposto (non abbienza) idoneo a consentire il riconoscimento del beneficio dal solo certificato penale, vale a dire senza tener conto degli utili realmente acquisiti e dei periodi di permanenza negli istituti di detenzione;

2) violazione del D.P.R. n. 2 del 115, artt. 76 e 92 atteso che il reddito percepito nel 2007, quale risultante dalle indicazioni dell’Anagrafe Tributaria, sarebbe stato di consistenza insignificante, e ciò avrebbe reso errato il ricorso alle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c.;

3) violazione dell’art. 76 del detto decreto, per non aver il magistrato fatto riferimento al reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Osserva il Collegio che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, avendo ad oggetto la controversia in esame la legittimità del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale (e quindi non l’opposizione al decreto di liquidazione), la cognizione della materia rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (C. 11/6840, C. 09/22280, C. 09/19161).

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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