Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25846 del 14/10/2019
Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 14/10/2019), n.25846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29174/2016 proposto da:
F.R., in qualità di erede di F.B. e
T.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito 90, presso lo
studio dell’avvocato Vaccaro Giuseppe, rappresentata e difesa dagli
avvocati Leggio Alessandra, Zappia Vincenzo, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Banca Agricola Popolare Ragusa Spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Portuense N. 104, presso De Angelis Antonia, rappresentata e difesa
dagli avvocati Mirone Aurelio, Salanitro Ugo Antonino, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1678/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Vaccaro per il ricorrente, con delega, che si
riporta agli atti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda spiegata da F.B. e T.F. nei confronti della Banca Agricola e Popolare di Ragusa scarl, per sentir dichiarare la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto avente ad oggetto obbligazioni della Cirio finanziaria spa acquistate dalla convenuta con conseguente condanna alla restituzione degli importi pagati oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
Avverso tale sentenza proponevano tempestivo gravame i ricorrenti innanzi alla Corte d’Appello di Catania.
All’udienza del 31.1.2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte appellante chiedeva dichiararsi l’interruzione del processo a causa del decesso di entrambi i suoi assistiti.
In data 30.4.2014 F.R., unica erede di entrambi gli appellanti, depositava ricorso in riassunzione per la prosecuzione del giudizio.
All’udienza del 28.11.2014, fissata per la prosecuzione del giudizio, parte appellante rappresentava di aver notificato il ricorso in riassunzione ed il pedissequo decreto “anche presso la sede legale della Banca appellata, in quanto dalla notifica eseguita presso lo studio del difensore costituito era emerso che quest’ultimo fosse deceduto”. Con ordinanza del 16.12.2014, la Corte territoriale, sciogliendo la riserva assunta, dichiarava interrotto il processo, perchè la notifica eseguita presso la parte personalmente non consentiva la regolare prosecuzione in giudizio.
Con ricorso del 16.3.2015 la F. chiedeva fissarsi nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con comparsa depositata il 28.5.2015 si costituiva in giudizio, con un nuovo procuratore, la Banca Agricola Popolare di Ragusa, eccependo la tardività della riassunzione e chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1678/2015, in accoglimento dell’eccezione di tardiva riassunzione del giudizio, ne dichiarava l’estinzione.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, F.R..
La Banca Agricola Popolare di Ragusa soc.c.oop. per azioni a. r.l. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 299,301,302 e 305 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla dichiarazione di interruzione del processo resa dalla Corte territoriale con ordinanza del 12/16.12.2014 ed alla successiva pronunzia di estinzione del giudizio, per non avere la Corte territoriale rilevato che alla data della prima riassunzione del processo, si era già verificata anche la causa di interruzione costituita della morte del procuratore della banca appellata.
In particolare, parte ricorrente deduce l’erroneità dell’ordinanza della Corte territoriale con la quale era stata disposta la seconda riassunzione della causa, poichè alla data del 31.01.2014 si era già verificato il decesso del procuratore della parte costituita ed essa aveva già provveduto alla rituale riassunzione della causa nei confronti della parte personalmente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 305 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’individuazione della data di pretesa conoscenza legale dell’evento interruttivo e di decorrenza del termine per la riassunzione del procedimento interrotto, per avere la Corte territoriale fatto decorrere il termine suddetto dal 19.6.2014, facendola discendere dalla relata di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.
Il primo motivo è fondato.
E’ incontroverso che in data 31.1.2014 il procuratore di parte appellante dichiarò l’interruzione del processo in conseguenza del decesso di entrambi i suoi assistiti ed in data 30.4.2014 F.R. depositò ricorso per la riassunzione del processo.
All’udienza del 28.11.2014, fissata per la prosecuzione del processo, l’appellante dichiarò di aver proceduto a notificare il ricorso in riassunzione presso la sede legale della banca appellata in quanto dalla notifica eseguita presso lo studio del difensore costituito dell’appellata (avv. Niccolò Salanitro) era risultato che costui era deceduto.
A seguito della notifica del ricorso in riassunzione presso la parte appellata personalmente, in conseguenza del constatato decesso del difensore di questa, deve ritenersi che il processo sia stato ritualmente proseguito, posto che, com’è noto, la morte del procuratore a mezzo del quale la parte è costituita determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (ex multis, Cass. 24271/2013), ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunciata dal giudice (Cass. 440/2002).
Di conseguenza, a seguito della conoscenza legale del decesso del procuratore dell’appellata, all’esito della notifica tentata presso costui e non andata a buon fine appunto per il suo decesso, la ricorrente ha correttamente provveduto a notificare il ricorso alla parte personalmente.
Tale notifica, del tutto tempestiva in relazione al momento in cui la parte ha avuto conoscenza dell’evento interruttivo, ha dunque impedito la decadenza di cui all’art. 305 c.p.c..
Va al riguardo disattesa la deduzione difensiva della odierna resistente, secondo cui la notifica del primo atto di riassunzione effettuata nei suoi confronti in data 23.6.2014 sarebbe inidonea alla prosecuzione del giudizio, in assenza di una specifica declaratoria di interruzione del processo per morte del proprio procuratore costituito.
Si osserva, in contrario, che la notifica dell’atto di riassunzione alla parte personalmente appare conforme al disposto dell’art. 299 c.p.c., richiamato dall’art. 301 codice di rito e deve ritenersi idonea a mettere la parte medesima in condizione di nominare un nuovo difensore, si da far venir meno il pregiudizio al diritto di difesa di quest’ultima derivante dalla morte o perdita dello ius postulandi dell’unico difensore.
Considerato che la morte del difensore determina l’interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, una volta che tale evento sia formalmente constatato dalla controparte a seguito della notifica dell’atto presso il difensore, non vi è ragione per ritenere che, seppure in assenza di formale dichiarazione di interruzione da parte del giudice, la notifica dell’atto alla parte personalmente sia inidonea a determinare la valida prosecuzione del processo e l’instaurazione del contraddittorio: tale notifica, al contrario, determina l’assolvimento dell’onere di riassunzione, impedendo il maturare della decadenza ex art. 305 c.p.c..
Così, si è ritenuta legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente, quando il decesso dell’unico difensore della parte medesima sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza, ma dopo l’udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall’art. 190 c.p.c. (Cass.1120/2014).
La successiva ordinanza del 16.12.2014, con la quale la Corte ha dichiarato l’interruzione del giudizio, ritenendo erroneamente che la notifica eseguita presso l’appellata non consentisse, in assenza di sua costituzione, la regolare prosecuzione del processo, non è idonea a travolgere l’atto di valida riassunzione posto in essere dall’appellante e non può determinare il regresso del processo una volta che il contraddittorio sia stato già ritualmente instaurato ed il processo validamente proseguito.
Non può inoltre ritenersi che la mancata impugnazione di detta ordinanza ne abbia determinato il consolidamento degli effetti, attribuendo una sorta di efficacia costituiva alla declaratoria di interruzione, pronunciata in relazione ad un evento non solo già verificatosi e di cui la parte aveva acquisito legale conoscenza, ma in relazione al quale si era già attivato, procedendo alla rituale riassunzione del processo nei confronti della parte personalmente, anche in assenza del provvedimento, meramente ordinatorio del giudice, conseguente al deposito dell’istanza di prosecuzione e che non poteva che disporre (mancando un procuratore domiciliatario) la notifica in riassunzione alla parte personalmente.
Il successivo atto di riassunzione da parte dell’odierna ricorrente, conseguente all’ordine del giudice, è dunque meramente riproduttivo di una riassunzione che era già stata efficacemente posta in essere.
Tale prima riassunzione, effettuata spontaneamente dalla parte all’esito della constatazione del decesso del procuratore costituito della controparte, come già rilevato, ha impedito la decadenza di cui all’art. 305 c.p.c. ed i relativi effetti non possono certo venire meno a seguito del successivo, errato provvedimento della Corte d’appello di nuova declaratoria di interruzione del processo, in assenza di nuove cause interruttive.
Il fatto, dunque, che tale riassunzione sia stata effettuata oltre i sei mesi dalla conoscenza legale del decesso del procuratore dell’appellata è ininfluente, a fronte di un primo atto di valida riassunzione che ha impedito il prodursi dell’effetto di cui all’artt. 305 c.p.c..
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.
Assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019