Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25846 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21682-2006 proposto da:

P.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEDONE NICOLA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO BERGAMASCO S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TERZI GABRIELE, giusta procura in

calce al controricorso; BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., BANCHE

POPOLARI UNITE S.C.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A,

presso l’avvocato PETRETTI ALESSIO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FUSTINONI GIACOMO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

contro

LEGNAMIPAGANONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.E., ISTITUTO

BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.P.A., INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 530/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROMANELLI che ha chiesto la

rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, con atto depositato il 16.9.011, P.P. ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata espressamente accettata dai controricorrenti Credito Bergamasco s.p.a. e Banche Popolari Unite s.c.a r.l. + 2;

che le parti predette concordano sulla compensazione delle spese di lite, mentre non v’è luogo alla liquidazione delle spese fra la P. e le parti che non hanno svolto difese (Intesa Gestione Crediti s.p.a., Istituto Bancario San Paolo IMI s.p.a.

Legnamipaganoni s.r.l. in liquidazione, C.E. in P.);

che, ai sensi dell’art. 2668 c.c., va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

PQM

visto l’art. 390 c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 3 (nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie), dichiara estinto il giudizio; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 24.6.1988 ai nn. 3900/2874; dichiara interamente compensate le spese del giudizio fra la ricorrente e le controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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