Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25846 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21682-2006 proposto da:
P.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEDONE NICOLA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CREDITO BERGAMASCO S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TERZI GABRIELE, giusta procura in
calce al controricorso; BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., BANCHE
POPOLARI UNITE S.C.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A,
presso l’avvocato PETRETTI ALESSIO, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FUSTINONI GIACOMO, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrenti –
contro
LEGNAMIPAGANONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.E., ISTITUTO
BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.P.A., INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 530/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 15/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROMANELLI che ha chiesto la
rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
LA CORTE
rilevato che, con atto depositato il 16.9.011, P.P. ha rinunciato al ricorso;
che la rinuncia è stata espressamente accettata dai controricorrenti Credito Bergamasco s.p.a. e Banche Popolari Unite s.c.a r.l. + 2;
che le parti predette concordano sulla compensazione delle spese di lite, mentre non v’è luogo alla liquidazione delle spese fra la P. e le parti che non hanno svolto difese (Intesa Gestione Crediti s.p.a., Istituto Bancario San Paolo IMI s.p.a.
Legnamipaganoni s.r.l. in liquidazione, C.E. in P.);
che, ai sensi dell’art. 2668 c.c., va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
PQM
visto l’art. 390 c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 3 (nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie), dichiara estinto il giudizio; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 24.6.1988 ai nn. 3900/2874; dichiara interamente compensate le spese del giudizio fra la ricorrente e le controricorrenti.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011