Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25845 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 25845

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Mebios s.r.l. Medical Biological Structure Laboratorio di Analisi propose domanda di ingiunzione innanzi al Tribunale di Napoli per il pagamento della somma di Euro 17.253,30 oltre interessi, quale corrispettivo per esami clinici erogati nel mese di (OMISSIS), in esecuzione del rapporto di accreditamento con il S.S.N.. Emesso il decreto ingiuntivo, propose opposizione la A.S.L. Napoli (OMISSIS) Nord. Si costituì la parte opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

2. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione.

3. Avverso detta sentenza propose appello la A.S.L. Napoli (OMISSIS) Nord. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 8 luglio 2015 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello e revocò il decreto ingiuntivo. Premise la corte territoriale che andava disattesa l’eccezione d’inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza in forza di transazione con cui l’avv. Cristallino, in qualità di procuratore antistatario delle spese liquidate in via giudiziale a suo favore nei titoli esecutivi indicati, aveva quantificato il credito relativo prevedendone il pagamento diretto in favore dello stesso con impegno a non pretendere null’altro se non per tasse di registro, in quanto l’atto si riferiva al solo compenso spettante al difensore, a lui attribuito quali antistatario e dunque iure proprio, e la volontà di non impugnare da parte del soccombente non emergeva dall’atto in questione, nè poteva ritenersi il contrario atteso che il diritto inciso dalla transazione si riferiva alla sfera personale del difensore. Premise inoltre il giudice di appello che andava pure disattesa l’eccezione d’inammissibilità del gravame per avere in primo grado l’appellante chiesto la revoca dell’ingiunzione, mentre nella presente sede avrebbe chiesto la decurtazione del 13,31% disposta dalla Regione in applicazione della L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), in quanto i motivi di opposizione vertevano sull’applicazione alla somma domandata della percentuale del 13,31%, la cui portata applicativa aveva rappresentato il nucleo centrale della ratio decidendi della sentenza di primo grado.

Osservò quindi la corte territoriale che l’art. 1, comma 796, lett. o) Legge finanziaria 2007 aveva previsto che le strutture sanitarie accreditate con il S.S.N. praticassero lo sconto del 20% degli importi fissati con il D.M. 22 luglio 1996 e che, conformemente all’orientamento del giudice amministrativo, l’annullamento del decreto ministeriale disposto con sentenza del Consiglio di Stato n. 18397 del 2001 non incideva sulla legittimità dello sconto. Precisò in particolare che la Corte costituzionale con sentenza 2 aprile 2009, n. 94 aveva dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’indicata disposizione, anche in relazione all’avvenuto annullamento in sede giurisdizionale del decreto ministeriale, motivando nel senso che la circostanza che fosse stata ritenuta illegittima in sede giurisdizionale la fonte normativa secondaria non aveva rilievo rispetto ad una disciplina applicabile per il futuro, con attrazione, temporaneamente, nella sfera legislativa della regolamentazione, benchè si fosse fatto riferimento a tariffe pregresse, e che la manifesta infondatezza della questione era stata ribadita dalla decisione n. 243 del 2010.

Concluse il giudice di appello nel senso che, stante la piena applicabilità dello sconto sulle tariffe, che le regioni avevano il potere di applicare in misura diversa dal tariffario stabilito con il decreto ministeriale, seppur perdurante negli effetti per espressa volontà legislativa, così come rimodulato con la D.G.R.C. n. 1268 del 2008, legittima era la decurtazione del 13,31% stabilita dalla ASL e che non essendo contestato che il credito controverso si riferiva all’importo decurtato dalle somme spettanti all’istante in base al sistema applicato dalla Regione e dalla ASL il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.

5. Ha proposto ricorso per cassazione Mebios s.r.l. sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1369,1965 e 1966 c.c., art. 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,. Osserva la ricorrente, a proposito della mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello per intervenuta acquiescenza, che posto che la titolarità del diritto al rimborso delle spese processuali è in capo alla parte vittoriosa, mentre la distrazione costituisce un favor finalizzato a tutelare il soddisfacimento delle prestazione professionale, la titolarità del rimborso nell’atto di transazione rimaneva in capo alla parte sostanziale risultata vittoriosa in giudizio, mentre la partecipazione del difensore a tale atto era necessaria in forza della distrazione solo ai fini del perfezionamento del negozio, sicchè gli effetti transattivi si sono inevitabilmente riverberati nella sfera giuridica della medesima parte. Aggiunge che il giudice di merito ha operato una lettura dell’atto transattivo in spregio dei canoni ermeneutici previsti dalla legge e che la capacità di disporre delle spese trova giustificazione solo nella soccombenza in relazione al diritto dedotto in giudizio, l’accettazione dei cui esiti rappresenta, in termini di reciproche concessioni, quanto rinunziato dalla ASL a fronte della riduzione dell’importo dovuto a titolo di spese in favore della parte vittoriosa, con distrazione in favore del difensore.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1369,1411,1965 e 1966 c.c., artt. 91,93 e 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’acquiescenza si era verificata anche in favore della parte processuale vittoriosa in giudizio, se qualificata come terzo e considerata la transazione come contratto a favore di terzo.

3. Con il terzo motivo si denuncia errore e perplessità di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che in relazione al fatto storico rappresentato dalla transazione sottoscritta dalla ASL NA (OMISSIS) Nord e l’avv. Cristallino, in qualità di procuratore antistatario di spese, la Corte di appello si è limitata ad individuare la sola rinuncia effettuata da quest’ultimo in termini di convenuta riduzione dell’importo delle spese e che, mentre fra la ASL e l’avv. Cristallino non vi era nessuna lite da transigere in relazione alla quale le parti avrebbero potuto farsi reciproche concessioni, queste erano da rinvenire a carico della parte vincitrice nella riduzione delle spese di lite distratte in favore del procuratore anticipatario, e a carico della parte soccombente nella rinunzia alle controversie pendenti e/o da incardinare, reciproche concessioni finalizzate così al dichiarato intento di dirimere ogni controversia.

3.1. I motivi dal primo al terzo sono inammissibili. La ricorrente denuncia un errato risultato interpretativo da parte del giudice di merito per non avere colto che, mediante la transazione stipulata fra la parte processuale vittoriosa ed il difensore della controparte con riferimento all’ammontare delle spese processuali liquidate in favore del medesimo difensore quale antistatario, si era verificata la transazione anche in ordine alla lite in senso sostanziale fra le parti del processo e per non avere altresì colto nel regolamento di interessi un contratto a favore di terzi.

La censura non considera che in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465).

La ricorrente invero denuncia anche la violazione dei canoni legali di interpretazione ed il vizio motivazionale. Quanto al profilo della violazione di legge si limita però all’astratta denuncia della violazione di legge senza specificare le modalità mediante cui la detta violazione avrebbe determinato il risultato interpretativo cui il giudice di merito è pervenuto. Onde far valere una violazione sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536; 31 maggio 2010, n. 13242).

Anche la denuncia di vizio motivazionale non ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto, controverso e decisivo, da parte del giudice di merito, ma la cattiva valutazione del fatto. Non considera la ricorrente che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che con l’appello era stata mutata la causa petendi in quanto mentre nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo si era affermato che la somma domandata non era riconoscibile se non previa decurtazione del 13,31%, nell’atto di appello si era lasciato intendere che la decurtazione del 13,31% investiva la somma ingiunta nella sua interezza.

5. Con il quinto motivo si denuncia errore e perplessità di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che l’eccezione ai sensi dell’art. 345 c.p.c. era stata disattesa dal giudice di merito con una motivazione per nulla riferibile alla fattispecie concreta tanto da ritenersi apparente.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla eccezione sollevata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. avente il seguente contenuto: avendo la controparte in primo grado chiesto la revoca del decreto ingiuntivo perchè il credito andava scontato del 13,31%, mentre in secondo grado era stata chiesta la revoca del decreto contestando il credito nella sua interezza, con mutamento della causa petendi, vi era stata rinuncia all’unica difesa svolta in primo grado, all’esito della quale il gravame era da intendere privo di contenuto.

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, potendo l’omessa pronuncia sull’eccezione ai sensi dell’art. 346 essere considerata come assorbita nel rigetto dell’eccezione formulata ai sensi dell’art. 345, il mutamento di causa petendi che reggeva l’unico petitum formulato ha prodotto l’implicita rinuncia alla difesa svolta in primo grado, sicchè doveva trovare applicazione l’art. 346.

8. Con l’ottavo si denuncia nullità della sentenza e omessa pronuncia ai sensi degli artt. 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sull’eccezione richiamata nel sesto motivo.

8.1. I motivi, dal quarto al settimo, sono inammissibili. Il giudice di merito ha accertato che non era stata contestata la riferibilità del credito controverso all’importo decurtato dalle somme spettanti all’istante in base al sistema applicato dalla Regione e dalla ASL, da cui la necessità della revoca del decreto ingiuntivo. Tale ratio decidendi, che depone nel senso che fra le parti non vi sia mai stata controversia sulla coincidenza della somma ingiunta con la decurtazione del 13,31%, non è incisa dalle censure richiamate nei motivi in esame, le quali perdono così decisività.

Peraltro l’affermazione secondo cui la somma domandata non era riconoscibile se non previa decurtazione del 13,31%, secondo quanto la parte avrebbe dedotto nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, va intesa nel quadro delle caratteristiche del procedimento per ingiunzione. In tale procedimento per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell’onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (fra le tante da ultimo Cass. 19 ottobre 2015, n. 21101). L’opponente, deducendo che la somma domandata non era riconoscibile se non previa decurtazione del 13,31%, ha sollevato una eccezione in senso lato relativa ad un elemento di diritto costituente una delle ragioni della domanda che è profilo rilevabile d’ufficio dal giudice. La revoca del decreto ingiuntivo chiesta con l’atto di appello non si colloca pertanto in termini di novità rispetto ad una precedente domanda.

9. Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 170, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, D.G.R.C. n. 1874 del 1998, D.G.R.C. n. 1269 del 2009, D.G.R.C. n. 1268 del 2008, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, premesso l’erroneo riferimento al D.G.R.C. n. 1268 del 2008 (frutto anche di errore materiale, essendo poi stata richiamata la Delib. giunta regionale n. 1269 del 2009), che, trovando applicazione il nomenclatore tariffario regionale adottato con D.G.R.C. n. 1874 del 1998, la norma di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o) è da ritenersi improduttiva di effetti e che stante il richiamo contenuto in tale norma al solo nomenclatore tariffario di cui al D.M. 22 luglio 1996, ovvero a quello 12 settembre 2006, lo sconto disciplinato dalla citata disposizione si applica solo al tariffario considerato dal legislatore (nè risulta ravvisabile un atto idoneo a disporre l’applicazione al livello regionale della tariffa nazionale come indicata dal legislatore statale, non potendo essere tale la Delib. Giunta regionale della Campania n. 1269 del 2009).

9.1. Il motivo è infondato. Prevede fra l’altro il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 sexies, comma 5, in base alla disposizione applicabile ratione temporis, che il Ministro della sanità con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate; lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario e gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.

Prevede in termini analoghi l’art. 1, comma 170, I. n. 311 del 2004, in base alla disposizione applicabile ratione temporis (poi abrogata dall’art. 15 d. I. n. 95 del 2012), che “alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali”.

E’ quindi intervenuto la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o) con la seguente previsione: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 170, quarto periodo, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”.

Secondo la tesi di parte ricorrente quest’ultima disposizione non dovrebbe trovare applicazione perchè, trovando applicazione il tariffario previsto dalla disciplina regionale, viene meno il presupposto applicativo della stessa rappresentato dalla disciplina ministeriale. La tesi muove da una non accettabile antitesi fra le due fonti, quella regionale e quella ministeriale.

Va premesso che, come si evince dalla giurisprudenza costituzionale richiamata dalla decisione impugnata, il meccanismo di sconto delle tariffe massime è espressione del bilanciamento fra la garanzia del diritto alla salute e le esigenze di limitazione della spesa pubblica. Stante tale fondamento costituzionale l’operatività del meccanismo dello sconto va preservata in sede di interpretazione della disciplina.

Dal complesso normativo sopra evidenziato si desume che compito del decreto ministeriale è quello di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le regioni fissano le tariffe, ed ove tale soglia risulti superata l’importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Non vi è dunque un’antitesi di fonte regionale e fonte ministeriale, nel senso che operando l’una non opera l’altra, sicchè solo alle tariffe fissate dalla seconda si applicherebbe lo sconto, come sostenuto dalla ricorrente. Le due fonti concorrono, nel senso che l’autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia, con la conseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta a carico della regione. Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell’ambito della soglia massima determinata con il D.M. ed ove tale soglia venga superata unica conseguenza è che l’eccedenza resti a carico del bilancio regionale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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