Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25845 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36258-2018 proposto da:

L.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI

CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO BLANDINI;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT LEASING SPA, (GIA’ LOCAT SPA), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall’avv.

ANTONIO DE SIMONE;

– controricorrente –

e contro

BNC SRL IN LIQUIDAZIONE, (GIA’ NAUTICA CASAROLA SRL), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI N. 88 presso lo studio

dell’avv. ANDREA RICCI e rappresentata e difesa dall’avv. LUCIA

MINERVINI;

– controricorrente –

Nonchè da:

BNC SRL IN LIQUIDAZIONE, (GIA’ NAUTICA CASAROLA SRL), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI N 88, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIA MINERVINI;

– ricorrente incidentale –

e contro

L.G., UNICREDIT LEASING SPA (GIA’ LOCAT SPA);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3899/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nautica Casarola s.r.l. (poi B.N.C. s.r.l. in liquidazione) e Locat s.p.a. (poi Unicredit Leasing s.p.a.). Espose l’attore che con contratto di data 5 luglio 2007 aveva convenuto con Nautica Casarola l’acquisto dell’imbarcazione (OMISSIS) per il prezzo così composto: Euro 25.000,00 a titolo di caparra; Euro 1.100.000,00 mediante la cessione del contratto di leasing stipulato quale utilizzatore con Locat in data 4 giugno 2006 e relativo all’imbarcazione (OMISSIS) venduta al concedente dalla stessa Nautica Casarola; pagamento del saldo di Euro 1.155.000,00 entro settembre 2007. Aggiunse che Nautica Casarola si era resa inadempiente sia in relazione ai lavori per l’imbarcazione che al pagamento delle rate del leasing a decorrere dal luglio 2008 (rate erroneamente corrisposte fino al novembre 2008 dai collaboratori del L.).

Chiese quindi: la risoluzione del contratto del 5 luglio 2007 per inadempimento di Nautica Casarola, con condanna al risarcimento del danno pari ad Euro 70.000,00 per la locazione di altra imbarcazione; l’accertamento del subentro di Nautica Casarola nel contratto di leasing relativo all’imbarcazione (OMISSIS) ed in subordine di trasferire anche ai sensi dell’art. 2932 c.c. la detta imbarcazione a Nautica Casarola; la condanna di Nautica Casarola e Unicredit Leasing s.p.a. in solido al pagamento della somma di Euro 73.702,91 quali canoni di leasing per il periodo luglio 2008 – novembre 2008; in subordine, la declaratoria di risoluzione per inadempimento di Nautica Casarola del contratto di trasferimento dell’imbarcazione (OMISSIS), con condanna al risarcimento del danno pari ad Euro 70.000,00 per la locazione di altra imbarcazione e di Nautica Casarola e Unicredit Leasing s.p.a. in solido al pagamento della somma di Euro 73.702,91 quali canoni di leasing per il periodo luglio 2008 – novembre 2008, nonchè la condanna di Nautica Casarola alla restituzione dell’imbarcazione (OMISSIS), ovvero il controvalore monetario, oltre l’ulteriore risarcimento del danno.

B.N.C. s.r.l. in liquidazione propose la seguente domanda riconvenzionale: declaratoria di risoluzione del contratto di data 5 luglio 2007 per inadempimento del L. con condanna al risarcimento del danno, fra cui Euro 64.038,00 per i costi sopportati per le lavorazioni richieste dal L. medesimo, ed alla restituzione dei canoni corrisposti da Nautica Casaroli a Locat per conto del L. in relazione alla locazione finanziaria dell’imbarcazione (OMISSIS) per l’importo di Euro 140.451,30.

Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò la risoluzione del contratto del 5 luglio 2007 relativo all’imbarcazione (OMISSIS), condannando il L. al pagamento della complessiva somma di Euro 204.322,68 (di cui Euro 63.871,23 per le spese sostenute per gli interventi richiesti dal L.), e, in parziale accoglimento della domanda proposta dal L., condannò B.N. C. alla restituzione dell’imbarcazione (OMISSIS).

Avverso detta sentenza proposero appello principale B.N. C. e appello incidentale il L.. Con sentenza di data 2 agosto 2018 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dichiarò la risoluzione del contratto del 5 luglio 2007 per inadempimento di Nautica Casarola, rigettò la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 63.871,23 e condannò B.N. C. al pagamento della somma di Euro 73.702,91; in parziale accoglimento dell’appello principale, rigettò la domanda di restituzione dell’imbarcazione (OMISSIS).

Muovendo dall’appello incidentale, osservò la corte territoriale, premesso che l’art. 18 del contratto del 4 giugno 2006 prevedeva che l’utilizzatore non poteva sublocare o comunque cedere in godimento a terzi l’unità da diporto in mancanza del consenso scritto del concedente, che, sulla base della missiva del 29 ottobre 2007 di Locat e del documento intitolato “appendice per risoluzione consensuale” (che prevedeva che, stante il mancato consenso di utilizzatore e nuovo utilizzatore alla cessione del contratto, il concedente su richiesta del nuovo utilizzatore avrebbe dovuto stipulare una nuova locazione finanziaria), doveva ritenersi che la disponibilità di Locat a consentire il “riscatto anticipato del contratto” era da intendere non come subentro nel contratto, ma come stipulazione di nuovo contratto con Nautica Casarola mediante la manifestazione espressa e formale di tutte e tre le parti senza possibilità di conclusione per facta condudentia (l’art. 18 del contratto del 2006 prevedeva che ogni modifica fosse valida solo se risultante da atto scritto). Aggiunse che, alla luce della domanda del L. di risoluzione del contratto del 2007, Nautica Casarola non poteva restare vincolata al leasing avente ad oggetto l’imbarcazione (OMISSIS) perchè l’assunzione di tale leasing era parte del prezzo del contratto del 2007, per cui i passaggi delle imbarcazioni costituivano l’oggetto di un’operazione globalmente intesa, sicchè le domande proposte sul presupposto del subentro di Nautica Casaroli nel contratto non potevano trovare accoglimento. Osservò ancora, con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto del 5 luglio 2007 (la domanda di risoluzione del contratto del 2006 per inadempimento di Nautica Casarola era da disattendere essendo questa terza rispetto a tale contratto), che da una parte l’assunzione del leasing di (OMISSIS) era stata differita alla consegna del natante (sul documento “proposta” compariva la dicitura “consegna aprile”), mentre inattendibili per la qualità dei testi erano le testimonianze secondo cui sarebbe stato differito anche l’ingresso nel leasing dell’imbarcazione (OMISSIS), dichiarazioni testimoniali in contrasto con la corrispondenza intercorsa fra il L. e Locat in base alla quale vi sarebbe stato il subentro di Nautica Casarola nel leasing e nel pagamento dei canoni; dall’altra parte, Nautica Casarola, che aveva ricevuto la consegna dell’altra barca, aveva mantenuto un atteggiamento non lineare circa l’ingresso nel leasing dell’imbarcazione (OMISSIS), non avendo provato, e si trattava dell’aspetto più importante, di avere correttamente adempiuto all’obbligo di eseguire i lavori richiesti dal L. e che la barca fosse pronta per la consegna (mentre non incidente era la mancata corresponsione da parte del L. della caparra di Euro 25.000,00, tenuto conto dell’importo complessivo di oltre Euro 2.000.000,00 dell’intera operazione e del comportamento successivo di Nautica Casarola), sicchè doveva essere disposta la risoluzione del contratto del 2007 per il grave inadempimento di Nautica Casarola, da cui anche il rigetto della domanda proposta da quest’ultima di pagamento della somma di Euro 63.871,23 per i costi sopportati per le lavorazioni richieste.

Aggiunse, con riferimento invece all’importo di Euro 140.451,30, che infondato era l’argomento, sostenuto dall’appellante incidentale (benchè nelle conclusioni dell’appello mancasse il riferimento alla riforma della relativa statuizione di primo grado), dell’adempimento di obbligazione naturale irripetibile, in quanto il pagamento dei canoni da parte di Nautica Casarola per il periodo ottobre 2007 – luglio 2008 aveva trovato causa nel contratto del 5 luglio 2007, quand’anche in assenza della formalizzazione della titolarità della locazione finanziaria in capo a Nautica Casarola, per cui il motivo non poteva essere accolto, mentre fondata era la parte del motivo di appello relativa alla restituzione della somma di Euro 73.702,91, non essendo controverso l’avvenuto pagamento da parte del L. dei canoni dal luglio 2008, dopo che Nautica Casarola aveva cessato di provvedere al relativo pagamento, ed essendo stata quest’ultima di fatto l’utilizzatrice dell’imbarcazione dal settembre 2007 (epoca della consegna ad essa dell’imbarcazione), senza aver provato di avere offerto in restituzione la barca al L., con versamento però del corrispettivo da parte del L. medesimo.

Passando all’appello principale, e valutando congiuntamente le ulteriori istanze dell’appello incidentale, osservò che l’istanza risarcitoria per il mancato guadagno risultava assorbita dalla risoluzione del contratto per inadempimento di Nautica Casarola e che il motivo di appello era anche inammissibile non avendo l’appellante illustrato nell’atto di appello quali fossero il contenuto e le risultanze probatorie ricavabili dalla documentazione che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di non utilizzare per il disconoscimento tempestivo della conformità della copia all’originale. Aggiunse che, come dedotto dall’appellante principale, il L. non aveva titolo ad ottenere la restituzione dell’imbarcazione, ovvero del suo controvalore, giacchè della stessa non era proprietario e per la stessa aveva cessato ogni pagamento del canone di leasing diversi anni prima della scadenza del contratto.

Ha proposto ricorso per cassazione L.G. sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi le parti intimate. B.N. C. s.r.l. in liquidazione ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1369,1370,1406,1407,1408 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 74 att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Espone la parte ricorrente in via principale che, come si evince dalle missive inviate dal L. e dal messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2008 di Locat (con cui si trasmetteva la modulistica contrattuale non perfezionata all’epoca del subentro che aveva generato il disguido, con richiesta di sottoscrizione ed invio di copia a Nautica Casarola), il L. aveva ceduto a Nautica Casaroli il contratto di leasing, non essendosi formalizzato l’accordo per un disguido tecnico di Locat che però aveva prestato il proprio consenso, e che dopo la consegna dell’imbarcazione (OMISSIS) Nautica Casaroli aveva di fatto pagato le rate della locazione. Osserva quindi che, in violazione del canone ermeneutico della comune intenzione delle parti, senza esaminare i documenti sopra richiamati, la corte territoriale ha limitato il campo di indagine al documento intitolato “appendice per la risoluzione consensuale del contratto di locazione finanziaria”, mentre invece avrebbe dovuto valutare anche il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto, ed in particolare la consegna dell’imbarcazione (OMISSIS) ed il pagamento dei canoni. Aggiunge che appariva più logico e congruo interpretare il contratto nel senso della cessione di leasing, anzichè come risoluzione e nuova stipulazione, così violandosi gli artt. 1366 e 1369, e che, per un verso per la cessione del contratto è sufficiente il consenso (anche mediante comportamento tacito) del contraente ceduto (nella specie intervenuto, come da messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2008), per l’altro ai sensi dell’art. 18 del contratto non è richiesto alcun obbligo di formalizzazione della cessione fra tutte le parti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente in via gradata che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che la domanda di risoluzione della compravendita dell’imbarcazione (OMISSIS) avesse posto nel nulla la cessione del leasing perchè il L. aveva domandato la risoluzione parziale della compravendita avente ad oggetto l’imbarcazione (OMISSIS), per l’omessa consegna nei termini, e l’adempimento della parte del contratto relativa al subentro di Nautica Casarola nel contratto di leasing, con la liberazione del L. da ogni obbligazione, e la risoluzione parziale è consentita anche in presenza di contratto ad esecuzione istantanea ove l’oggetto del contratto sia composto da più cose aventi una propria individualità (e la cessione del leasing mantiene una propria individualità rispetto alla compravendita). Aggiunge che intrinsecamente contraddittoria è la decisione, da una parte nell’intendere risolto, con la risoluzione della compravendita dell’imbarcazione (OMISSIS), anche il subentro di Nautica Casaroli nel leasing, e dall’altra nel riformare la statuizione di restituzione dell’imbarcazione (OMISSIS) consegnata a titolo di acconto del prezzo.

Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 113 e art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha accolto l’istanza di riforma della statuizione di condanna del L. al versamento della somma di Euro 140.451,30, reputando non qualificabile quale adempimento irripetibile di obbligazione naturale il pagamento, ma in violazione del principio iura novit curia ha omesso di fornire una diversa qualificazione giuridica del fatto. Aggiunge che la decisione impugnata ha tratto dal medesimo fatto storico due conseguenze opposte, rendendo non comprensibile l’iter logico seguito, perchè, disposta la risoluzione del contratto per inadempimento di Nautica Casaroli, ha ritenuto sussistente il diritto del L. alla restituzione dei canoni versati allorquando Nautica Casaroli era effettiva utilizzatrice dell’imbarcazione, ma non ha riformato la statuizione di condanna del L. al pagamento della somma di Euro 140.451,30 per i canoni corrisposti da Nautica Casaroli quando questa era sempre utilizzatrice dell’imbarcazione.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 e 2033 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente, con riferimento al mancato accoglimento della domanda di restituzione dell’imbarcazione, in primo luogo che si trattava di domanda proposta in via subordinata per l’ipotesi di mancato accertamento del subentro di Nautica Casaroli nel contratto di leasing, sicchè per questo aspetto la decisione è viziata; in secondo luogo che, a seguito della risoluzione del contratto per il quale a Nautica Casaroli era stata consegnata l’imbarcazione dal L., doveva essere restituito il bene a quest’ultimo in forza dell’efficacia retroattiva della risoluzione; in terzo luogo che, non potendo essere restituito il bene, spettava il controvalore.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 1372 c.c. o dell’art. 1218 c.c., 1223 c.c. e sgg., artt. 2697, 1219 e 1224 c.c. o degli artt. 2043 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente in via incidentale, con riferimento alla condanna al pagamento della somma di Euro 73.702,91, che tale pagamento trovava titolo nel contratto di locazione finanziaria stipulata fra il L. e Unicredit, contratto non venuto meno per effetto della risoluzione della compravendita del (OMISSIS), e rispetto al quale Nautica Casaroli, non diventata cessionaria del medesimo come accertato dal giudice di merito, era soggetto terzo, mentre i canoni erano stati corrisposti dal L. a causa di un’obbligazione propria. Aggiunge che il (OMISSIS) era stato consegnato dal L. in esecuzione del contratto di compravendita di (OMISSIS), sicchè la detenzione del bene trovava piena giustificazione causale, e che, stante la perdurante vigenza della locazione finanziaria del (OMISSIS), L. era comunque obbligato al versamento dei canoni, sicchè il danno che avrebbe potuto lamentare poteva essere eventualmente quello del mancato godimento del bene, ma tale danno non era stato nè allegato, nè tanto meno provato (peraltro, ove ricondotta la pretesa di restituzione dei canoni alla responsabilità extracontrattuale, non erano stati allegati gli elementi di tale fattispecie).

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218,1375,1455,1460 e 2967 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha reputato rilevante la mancata corresponsione da parte del L. della caparra di Euro 25.000,00, mentre ha incomprensibilmente attribuito non scarsa importanza all’inadempimento per le lavorazioni richieste dal medesimo L. di importo pari a Euro 14.740,00 (come si evince dalla missiva di contestazione del L. e del preventivo del 2 ottobre 2007), omettendo inoltre di considerare sia che in accordo al dovere di eseguire il contratto secondo buona fede Nautica Casaroli aveva eseguito i pagamenti del canone nell’interesse di L. per Euro 140.451,30 al fine di conservare la posizione contrattuale di questi, sia che le ulteriori lavorazioni richieste da quest’ultimo erano estranee all’originario sinallagma contrattuale. Aggiunge che la sentenza ha omesso di individuare correttamente il contenuto dell’obbligazione inadempiuta.

Con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che illogica è la motivazione della decisione nella parte in cui reputa inattendibili le testimonianze aventi ad oggetto un accordo verbale di differimento del subentro di Nautica Casaroli nel leasing di (OMISSIS) alla consegna di (OMISSIS), in quanto inconferente rispetto a quanto da sempre allegato da Nautica Casaroli, e cioè che nonostante il differimento della consegna di (OMISSIS) (per l’esecuzione delle lavorazioni aggiuntive) la data per il passaggio delle imbarcazioni era rimasta ferma, ed in contrasto con le allegazioni del L., alla cui base vi era il supposto subentro nel leasing.

Con il quarto motivo, proposto come condizionato all’accoglimento del secondo e/o del terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342,214 e 215 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che l’accoglimento di secondo e/o terzo motivo implica la cassazione anche della statuizione relativa al motivo di appello concernente il risarcimento del danno per mancato guadagno, in quanto assorbito dalla risoluzione per inadempimento di Nautica Casarola, e che, quanto alla ritenuta inammissibilità, non vi era violazione dell’art. 342 c.p.c. perchè nell’atto di appello era stato argomentato sul punto controverso rappresentato dalla tempestività del disconoscimento. Aggiunge che circa il “contenuto e i risultati di prova che sostiene possano essere ricavati dalla documentazione” B.N. C. aveva sia pure sinteticamente argomentato alle pagine 10 e 11 dell’atto di appello e che tali documenti non richiedevano una particolare motivazione circa il loro significato probatorio, trattandosi di due distinte di bonifico e della fattura di acquisto del (OMISSIS) a dimostrazione dell’esborso sostenuto da B.N. C. per procurarsi il bene poi ceduto al L. con il contratto del 2007.

Muovendo dal ricorso principale, il primo motivo è inammissibile.

Va subito sottolineato che la censura di violazione dell’art. 1362 c.c., sotto il profilo dell’erronea ricostruzione della “comune intenzione delle parti”, è esposta in modo inidoneo, in quanto (pag. 21 del ricorso), invece di spiegare quali elementi testuali del contratto, e comunque della documentazione esaminata nella motivazione, sarebbero stati considerati erroneamente ai fini della ricostruzione di quella comune volontà, come sottende il criterio ermeneutico di cui a detta norma, in realtà si duole dell’omesso esame dei documenti citati alle pagine 17-18. Ne segue che il motivo denuncia in primo luogo proprio l’omesso esame dei tali documenti, ma lo fa senza invocare il paradigma del vizio motivazionale e soprattutto, anche ad intendere che un tale vizio sia stato denunciato, senza indicare in quali termini nell’appello si era argomentato sulla base di essi. Sicchè, il motivo, pur apprezzato in parte qua alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non rispetterebbe comunque l’art. 366 c.p.c., n. 6 (e peraltro non individuerebbe neanche il “fatto” basato sui documenti di cui si sarebbe omessa l’esame).

Quanto alla censura ai sensi dell’art. 1362 c.c. rispetto al criterio del comportamento successivo delle parti, parimenti il motivo viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, dato che nelle ultime otto righe della pagina 21 e nelle prime due della pagina 22 non indica dove e come i fatti indicati erano stati introdotti e soprattutto dove e come lo erano stati con l’appello. Consegue il venir meno della denunciata violazione degli artt. 1366 e 1369.

Ad ogni buon conto, preme rammentare che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. o di vizio motivazionale. Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (fra le tante Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

Che la censura attinga il risultato interpretativo è evidente nella parte del motivo in cui il ricorrente propone un’interpretazione del contratto a suo dire più logica e congrua di quella assunta dal giudice di appello, o quando mira ad offrire l’interpretazione reputata corretta dell’art. 18 del contratto (ininfluente è poi il richiamo alla disciplina legale della cessione del contratto, essendo qui in questione quella convenzionale, con particolare riferimento alle modalità di conclusione della cessione). Al richiamo poi del criterio della comune intenzione delle parti non si accompagna la specifica indicazione delle modalità mediante cui il giudice di merito si sarebbe discostato dal detto criterio, ma il mero rilievo che il giudice di appello si sarebbe limitato a valutare il documento intitolato “appendice per la risoluzione consensuale del contratto di locazione finanziaria” e non avrebbe esaminato anche le missive inviate dal L. (indicate nel motivo), nonchè il messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2008 di Locat. Trattasi di circostanze, unitamente alle ulteriori richiamate (la consegna dell’imbarcazione (OMISSIS) ed il pagamento dei canoni), che nella prospettazione del ricorrente avvalorerebbero la tesi della cessione, anzichè quella della stipulazione di un nuovo contratto di leasing, ma in tal modo resta confermato che ciò che il ricorrente ha di mira non è la denuncia della violazione della norma di diritto, ma la giustapposizione alla decisione del giudice di merito di un diverso risultato interpretativo.

Il secondo motivo è inammissibile. La censura è fondata su una domanda di risoluzione parziale del contratto, ma il ricorrente omette di specificare, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 se, ed eventualmente in quale sede processuale, tale domanda sia stata proposta (esigenza tanto più avvertita ove si consideri che nell’esposizione delle conclusioni in primo grado di una siffatta domanda non vi è traccia).

E’ appena il caso di aggiungere che della risoluzione parziale, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, non si ravvisano i presupposti.

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall’art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato – secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici – non da un’unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sè, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (Cass. 2 luglio 2013, n. 16556). La valutazione del giudice di merito, nel caso di specie, è di unicità dell’oggetto (imbarcazione (OMISSIS)Dolcevita(OMISSIS) contro prezzo, del quale la situazione soggettiva di utilizzatore nel leasing dell’imbarcazione (OMISSIS) è una componente – in quanto tale non scindibile dal prezzo complessivo).

Per il resto il motivo denuncia una contraddittorietà della decisione senza fornire supporto argomentativo e pertanto trattasi di censura priva di specificità.

Il terzo motivo è inammissibile. Il motivo si articola in due sub-motivi: con il primo sub-motivo si denuncia l’omessa qualificazione giuridica della fattispecie, una volta escluso che il pagamento della somma di Euro 140.451,30 da parte di Nautica Casaroli fosse qualificabile quale adempimento irripetibile di obbligazione naturale; con il secondo sub-motivo si denuncia l’intrinseca contraddittorietà della motivazione, e dunque il suo carattere apparente, per avere, sulla base del medesimo presupposto (l’utilizzazione di fatto dell’imbarcazione da parte di Nautica Casaroli), da una parte riconosciuto il diritto di Nautica Casaroli al rimborso dei canoni corrisposti, dall’altra riconosciuto il diritto del L. al rimborso dei canoni da lui versati.

Il motivo sconta innanzitutto il mancato rispetto dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 per non avere indicato il ricorrente lo specifico contenuto del motivo di appello. Il ricorrente si è limitato a rinviare alla motivazione della sentenza impugnata (provvedendo alla trascrizione della relativa parte rilevante), ma non ha dato contezza di quale fosse l’effettivo (e specifico) contenuto del motivo di appello. Il mancato assolvimento dell’onere processuale incide su entrambe le censure. A proposito della seconda censura, in particolare, non permette di dare rilevanza alla denunciata contraddittorietà di motivazione perchè, stante il principio di specificità dei motivi di appello, dovere della corte territoriale era provvedere sul motivo di appello nei limiti in cui lo stesso era stato articolato, sicchè, una volta escluso che di pagamento irripetibile si trattasse, null’altro avrebbe potuto pronunciare il giudice di appello (in mancanza di ulteriori censure, delle quali, per il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 non si ha contezza) e doveva quindi limitarsi a rigettare il motivo.

In secondo luogo vi è un altro profilo di inammissibilità che attinge il primo sub-motivo. La censura in termini di mancata qualificazione del rapporto giuridico relativo al pagamento in discorso non coglie la ratio decidendi, ed è pertanto priva di decisività, perchè secondo la valutazione del giudice di merito fondamento causale del pagamento dei canoni da parte di Nautica Casarola per il periodo ottobre 2007 – luglio 2008 è il contratto del 5 luglio 2007.

Il quarto motivo è inammissibile. La censura in termini di vizio della sentenza per la mancata considerazione del carattere subordinato della domanda di restituzione non è comprensibile ed è dunque inidonea a raggiungere lo scopo della critica della decisione. Per il resto la censura, anche nel riferimento al controvalore, in primo luogo non fornisce una chiara indicazione del motivo di appello e a monte dei termini in cui la questione con esso prospettata era sub iudice, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

In secondo luogo la censura non coglie la ratio decidendi ed è perciò priva di decisività perchè, rispetto alla questione della retroattività degli effetti della risoluzione, il giudice di merito ha fatto valere la circostanza della cessazione di ogni pagamento del canone di leasing diversi anni prima della scadenza del contratto, intendendo così affermare che era venuto meno il titolo di utilizzatore in base al quale il bene sarebbe stato posseduto prima della consegna a Nautica Casaroli, a parte il difetto della qualità di proprietario. In definitiva il motivo viola il principio di necessaria specificità del motivo (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, che ribadisce – in motivazione non massimata – il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2055 e numerose conformi), in quanto non si preoccupa di svolgere una specifica critica alla motivazione facendosi carico dei suoi passaggi.

Passando al ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile. La censura verte sul principio di relatività degli effetti negoziali, per cui Nautica Casaroli non poteva rispondere di un’obbligazione (il pagamento dei canoni al concedente) derivante da un contratto stipulato dal L.. Aggiunge la ricorrente che non risulta neanche allegato dalla controparte un danno da mancato godimento del bene (neanche sotto il profilo extracontrattuale).

La censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività. Non è in discussione secondo la decisione impugnata che l’obbligazione di pagamento dei canoni del leasing ricadesse sul L.. Ciò a cui la corte territoriale ha dato rilievo è la circostanza che a partire da una certa epoca Nautica Casaroli era rimasta nel possesso dell’imbarcazione, pur “non avendo essa alcun titolo al godimento del bene”, e che, ciò nonostante, il corrispettivo dell’utilizzazione è stato pagato dal L.. Viene così in rilievo, secondo il giudice di merito, il rapporto interno fra il L. e Nautica Casaroli, caratterizzato da un ingiustificato arricchimento, in base al quale da una parte la seconda avrebbe utilizzato il bene pur non avendo titolo al godimento, dall’altra il primo avrebbe sopportato il costo di tale utilizzazione. Tale ratio decidendi, cui è estraneo anche il riferimento alla fattispecie risarcitoria di carattere aquiliano, non risulta incisa dalla pur diffusa argomentazione della ricorrente. La denuncia della violazione del principio di relatività degli effetti negoziale, ed il riferimento alla mancata allegazione di un danno da mancato godimento, lasciano in vigore il fondamento della decisione rappresentato dal rapporto interno connotato, secondo il giudice di merito, da un ingiustificato arricchimento.

Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione. Va rammentato che nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma; tale accertamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali (fra le tante Cass. 8 giugno 2006, n. 13365).

La rubrica del motivo è formulata nei termini della denuncia di violazione di norma di diritto ed in tali termini la censura sarebbe inammissibile, in quanto muove da presupposti di fatto non accertati dal giudice di merito e non suscettibili di indagine come tali nella presente sede di legittimità. Va tuttavia considerato che ciò di cui al fondo la ricorrente si duole, come si evince da un passaggio del motivo di censura, è che la sentenza ha omesso di individuare correttamente il contenuto dell’obbligazione inadempiuta. Ed invero alla base dell’inadempimento di Nautica Casarola, reputato prevalente dal giudice di merito rispetto a quello della controparte, vi sarebbero l’avere mantenuto un “comportamento non lineare” circa l’ingresso nel leasing dell’imbarcazione (OMISSIS) e la mancata prova soprattutto del corretto adempimento dell’obbligo di esecuzione dei lavori richiesti dal L. e che la barca fosse pronta per la consegna. I tre profili concorrono all’integrazione dell’inadempimento, reputato come si è detto prevalente nel rapporto fra reciproche inadempienze, sicchè venendo meno l’un profilo, l’intero giudizio di inadempimento perde fondamento.

Avuto riguardo all’obiettività dell’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 c.c., non comprensibile è il riferimento ad una “non linearità” del comportamento circa l’ingresso nel leasing, rinviando la “non linearità” ad una situazione di opacità, mentre il giudizio di inadempimento postula chiarezza ed obiettività dell’inottemperanza all’impegno contrattuale. Per tale aspetto la motivazione non appare comprensibile ed è al di sotto del minimo costituzionale, integrando così la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (e potendosi così qualificare la censura sopra richiamata).

Peraltro, anche sugli altri profili dell’inadempimento (quelli dal giudice di appello reputati più significativi) la motivazione è suscettibile di essere considerata viziata, stavolta sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5. La censura in esame può infatti essere qualificata anche alla luce di tale ulteriore profilo. La parte ricorrente ha specificatamente indicato le circostanze di fatto relative al valore delle lavorazioni rispetto alle quali è stato accertato l’inadempimento, assolvendo l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 mediante la specifica indicazione della sede di ingresso nel processo delle circostanze medesime (nel rispetto quindi di quanto prescritto da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). Fondando su tali circostanze la censura di violazione di norma di diritto, deve intendersi che abbia assunto la decisività delle stesse. Ha quindi lamentato che il giudice di merito ha omesso di considerare il valore delle lavorazioni e la sua inferiorità rispetto alla caparra non corrisposta ai fini del giudizio di comparazione delle inadempienze. Alla stregua di tali rilievi la censura può essere quindi qualificata, nella parte del motivo ulteriore a quella suscettibile di qualificazione in termini di motivazione apparente, come denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 ed è meritevole di accoglimento perchè, in effetti, il giudice di merito ha omesso di esaminare la circostanza del valore delle lavorazioni in discorso e dell’inferiorità del detto valore rispetto a quello della caparra.

Il terzo motivo è inammissibile. Alla luce della rubrica si intende che la censura sia stata proposta non nei termini del vizio motivazionale (peraltro lo sarebbe sulla base del parametro normativo non più vigente), ma nei termini della carenza del requisito motivazionale. Va tuttavia rammentato che è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali Cass. sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). La carenza di motivazione risulta denunciata avendo come riferimento un elemento esterno alla sentenza, e cioè le allegazioni delle parti, per cui trattasi di censura inammissibile.

Infine irrituale è il richiamo in rubrica agli artt. 115 e 116 c.p.c.. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fra le tante da ultimo Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229, e già prima Cass. sez. U. n. 16598 del 2016, che ha ribadito – in motivazione non massimata – Cass. n. 11892 del 2016). E’ evidente che la censura non sia stata proposta in tali termini.

Il quarto motivo è inammissibile. Con riferimento alla censura relativa alla statuizione di merito, in base alla quale il giudice di appello ha fatto discendere dalla risoluzione del contratto per inadempimento di Nautica Casaroli il mancato accoglimento del motivo di appello concernente il risarcimento del danno per mancato guadagno, la ricorrente è priva di interesse ad impugnare perchè, avendo la corte territoriale rilevato l’inammissibilità del motivo, si è spogliata della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2007, n. 3840).

Quanto all’impugnazione della statuizione di inammissibilità del motivo di appello per la mancata illustrazione del contenuto e delle risultanze probatorie ricavabili dalla documentazione ritenuta inutilizzabile dal Tribunale per il disconoscimento della conformità della copia all’originale, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 la ricorrente non ha specificatamente indicato il contenuto del motivo di appello sul punto, essendosi limitata genericamente a rinviare alle pagine dell’atto di appello. Posto che in questione, alla stregua della ritenuta inammissibilità, è la potenzialità probatoria della documentazione, la ricorrente non poteva limitarsi a richiamare le pagine dell’atto di appello ma doveva indicarne il contenuto evidenziando come da esso fosse ricavabile la precisa indicazione della potenzialità di cui si è detto. Ed invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato. Costante è l’indirizzo di questa Corte nel senso che ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa ritualità (cfr. Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; 29 settembre 2017, n. 22880). L’onere processuale non può infine ritenersi assolto con l’odierna indicazione dei documenti, posto che ciò che in gioco è la struttura del motivo di appello che la corte territoriale ha ritenuto inammissibile.

Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarando per il resto inammissibili i ricorsi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA