Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25844 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 25844

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Casa di Cura Valle Fiorita s.r.l. propose domanda di ingiunzione di pagamento della somma di Euro 2.328.347,62 nei confronti dell’Azienda Complesso Ospedaliero (OMISSIS) a titolo di corrispettivo per la remunerazione della funzione di emergenza di cui all’art. 4 della convenzione di data 16 marzo 2005 per i rapporti protrattisi dal 1 gennaio 2005 al 31 luglio 2005, articolo che rinviava all’art. 3, par. 2 lett. d) della transazione stipulata in pari data per definire i rapporti intercorsi fino al 31 dicembre 2004 e che prevedeva che la remunerazione aggiuntiva riconosciuta dalla Regione Lazio all’Azienda Ospedaliera per la remunerazione della funzione di emergenza venisse interamente attribuita alla Casa di Cura. L’Azienda Ospedaliera propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il quale, all’esito del giudizio, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’Azienda Ospedaliera al pagamento della minor somma di Euro 1.629.843,26 oltre interessi.

2. Avverso detta sentenza proposero appello principale l’Azienda Complesso Ospedaliero (OMISSIS) ed appello incidentale la controparte.

3. Con sentenza di data 4 novembre 2015 la Corte d’appello di Roma rigettò entrambi gli appelli. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che nel caso di specie, diversamente dal caso degli enti privati accreditati eroganti le prestazioni sanitarie, gli assistiti non si rivolgevano direttamente alla Casa di Cura, priva di medici fra i propri dipendenti ed anche fra i propri collaboratori esterni, bensì all’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), la quale assumeva ogni obbligazione di carattere sanitario, e che la Casa di Cura metteva a disposizione dell’Azienda Ospedaliera (e non direttamente degli assistiti), per l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di quest’ultima, i locali di un intero stabile, il personale tecnico necessario alla manutenzione dell’immobile e degli impianti, il personale paramedico (infermieri) e provvedeva al vitto dei ricoverati. Aggiunse il giudice di appello che la legge non vietava alle aziende sanitarie di stipulare con soggetti privati non accreditati contratti aventi ad oggetto la preparazione e distribuzione del vitto ai ricoverati, la pulizia ordinaria dei locali ospedalieri, la manutenzione di immobili, impianti e macchinari, ecc., e che non vi era neanche il divieto di usare per il calcolo di un corrispettivo futuro i medesimi criteri adoperati per stipulare una transazione in quanto la parti erano libere di stabilire il prezzo non essendo applicabile la normativa in tema di accreditamento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria Locale Roma (OMISSIS) sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo articolato motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 1, 8 bis, ter, quater e quinquies, art. 117 Cost., art. 1418 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, nell’ambito del contratto di spedalità, le prestazioni espletate dalla Casa di Cura coincidevano per i tre quarti con la prestazione sanitaria, residuando in capo all’Azienda Sanitaria solo la prestazione propriamente medica, sicchè fra Casa di Cura e Azienda Sanitaria vi era una compenetrazione nell’espletamento delle prestazioni sanitarie, e che la convenzione in questione, esulante dal numero chiuso dei tipi in materia sanitaria, in violazione delle norme imperative di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, ha consentito l’esercizio di attività sanitaria a soggetto privo dell’accreditamento istituzionale, laddove l’ente sanitario non poteva negoziare l’esecuzione di larga parte della prestazione sanitaria con soggetto non accreditato, come accertato anche dai servizi ispettivi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1.1 Il motivo è infondato. Osserva la ricorrente che, dovendosi qualificare la prestazione espletata dalla Casa di Cura come prestazione propria del contratto di spedalità, doveva concludersi per la nullità della convenzione in quanto stipulata con soggetto privo dell’accreditamento istituzionale. Il ricorrente non impugna per vizio motivazionale il giudizio di fatto del giudice di merito, secondo cui la Casa di Cura era priva di medici fra i propri dipendenti ed anche fra i propri collaboratori esterni e si limitava a fornire all’Azienda Ospedaliera, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di quest’ultima, i locali di un intero stabile, il personale tecnico necessario alla manutenzione dell’immobile e degli impianti, il personale paramedico (infermieri), nonchè provvedeva al vitto dei ricoverati. Deve pertanto muoversi per la qualificazione giuridica della fattispecie dai presupposti di fatto accertati dal giudice di merito.

L’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle “lato sensu” alberghiere (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826). La prestazione della Casa di Cura, secondo l’accertamento del giudice di merito, si limitava alla messa a disposizione del personale paramedico e dell’immobile con i relativi impianti, nonchè del vitto per i ricoverati. Del contratto di spedalità manca il connotato essenziale della effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche. Peraltro il giudice di merito ha accertato che l’obbligazione non era assunta verso gli assistiti, ma verso l’Azienda Ospedaliera, quale obbligazione di fornitura di servizi, e che soggetto passivo dell’obbligazione sanitaria restava l’Azienda Ospedaliera. In mancanza del connotato della effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche la prestazione, effettuata come si è appena detto in favore dell’Azienda Ospedaliera, non era qualificabile come sanitaria ed il contratto esulava dal contratto di spedalità. Non ricorreva pertanto l’esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria da parte della Casa di Cura nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale tale da implicare l’accreditamento istituzionale previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1,D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 6, art. 97 Cost., art. 1418 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che non poteva assurgere a criterio informatore di successivi rapporti quanto previsto nel contesto eccezionale di una transazione ed all’unico fine di comporre una lite insorta fra le parti e che riferire la determinazione di oneri di spesa ad un criterio previsto in un contesto transattivo nell’ambito di reciproche concessioni ha comportato la violazione dei canoni di efficienza, buon andamento, imparzialità, e ragionevolezza che ispirano l’azione della pubblica amministrazione, sicchè anche sotto questo aspetto ricorreva la nullità per violazione di norma imperativa.

2.1. Il motivo è infondato. La ricorrente denuncia la nullità del contratto per violazione di norma imperativa sotto un duplice profilo. Quanto al primo aspetto si denuncia la non congruità della determinazione del contenuto dell’accordo negoziale mediante il rinvio ad una previsione contenuta in una transazione. Si tratta all’evidenza di area del contenuto dell’accordo rimessa alla competenza dell’autonomia privata, tant’è che il ricorrente non è stato in grado di indicare quale sia stata nella specie la norma imperativa violata al di là della mera circostanza del rinvio per relationem al contenuto dell’accordo transattivo.

Quanto al secondo profilo si afferma che il suddetto rinvio al contenuto dell’accordo transattivo avrebbe violato i canoni cui in base all’art. 97 Cost., comma 2, deve ispirarsi la condotta della pubblica amministrazione, e cioè buon andamento e imparzialità. La norma imperativa in tal caso ascenderebbe direttamente alla norma costituzionale. Al riguardo va precisato che non può escludersi in linea di principio la diretta applicazione dei principi costituzionali in materia contrattuale come avviene nel caso del principio della c.d. retribuzione sufficiente enunciato dall’art. 36 Cost.. L’applicazione di tale ultimo principio discende dalla riferibilità del medesimo alla materia contrattuale, ed in particolare al contratto di lavoro. La norma di cui all’art. 97 Cost., comma 2, concerne non la materia contrattuale ma l’azione della pubblica amministrazione e può avere una ricaduta sul piano delle relazioni contrattuali della pubblica amministrazione solo mediante l’interposizione di una regola legislativa che ne attui il principio e funga da norma imperativa nell’ambito della disciplina dei contratti. La ricorrente non ha però denunciato la violazione di tale specifica regola legislativa, ma ha solo fatto genericamente riferimento al principio costituzionale il quale come tale, come si è detto, non può nel caso di specie integrare la norma imperativa la cui violazione possa essere sanzionata con la nullità del contratto.

La particolarità della fattispecie, per la prima volta all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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