Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25843 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 25843

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.C.A. impugnò con ricorso ai sensi della L. n. 319 del 1980, art. 11, il decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU emanato in controversia di lavoro introdotta dalla stessa M. dell’importo di Euro 1.885,08 oltre accessori. Il ricorso venne dichiarato inammissibile perchè tardivo e la Corte di Cassazione disattese la relativa impugnazione. Risulta dall’odierno ricorso che successivamente il giudice ebbe a dichiarare la nullità della consulenza tecnica ai sensi dell’art. 424 c.p.c., per omesso deposito della relazione nel termine e diniego di proroga, con nomina di nuovo consulente tecnico. La M., che nel frattempo aveva provveduto al pagamento di quanto previsto dal decreto di liquidazione in favore del consulente tecnico D.M.A., ottenne decreto ingiuntivo per la ripetizione di quanto pagato ed il Giudice di Pace di Benevento rigettò l’opposizione al decreto proposta dalla D.M..

2. Avverso detta sentenza propose appello D.M.A.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

3. Con sentenza di data 2 aprile 2014 il Tribunale di Benevento accolse l’appello e revocò il decreto ingiuntivo. Osservò il giudice di appello che il decreto di liquidazione del compenso al CTU aveva acquistato efficacia di cosa giudicata e che alcuna rilevanza assumeva la circostanza, peraltro non documentata in giudizio, della dichiarazione di nullità della consulenza, non incidendo sul diritto al compenso consacrato dal titolo giudiziale non più impugnabile.

4. Ha proposto ricorso per cassazione M.C.A. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, artt. 2 e 11 e art. 64 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio investe unicamente i criteri di quantificazione e non la validità o meno della consulenza, sicchè il giudicato concerneva solo il quantum, e che erroneamente era stato rilevato che la circostanza della dichiarazione di nullità non era documentata essendo la relativa produzione presente agli atti.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 159 c.p.c. e art. 2033 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il fondamento della ripetizione d’indebito consisteva nell’assenza di un valido rapporto giuridico fra le parti e che il decreto di liquidazione non era stato impugnato sotto il profilo della nullità della consulenza sia perchè la relativa declaratoria era intervenuta successivamente al ricorso sia perchè il giudizio di opposizione non era la sede per le contestazioni in ordine alla validità della consulenza.

3. I due motivi, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Il giudice di merito ha affermato che la circostanza che la CTU fosse stata dichiarata nulla nel giudizio di cognizione non era documentata in giudizio. Tale affermazione costituisce autonoma ratio decidendi. L’affermazione è reputata erronea dalla ricorrente alla fine del primo motivo, il che implica che la stessa ricorrente ritiene la statuizione meritoria di impugnazione, riconoscendo implicitamente la natura di ratio decidendi. La statuizione, involgendo però un errore revocatorio, doveva essere impugnata con il mezzo della revocazione (e non risulta che un simile rimedio impugnatorio sia stato esperito).

L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e non di ricorso per cassazione (Cass. 28 settembre 2016, n. 19174).

In mancanza della rimozione della ratio decidendi in esame le censure restano prive di decisività.

Le peculiarità della vicenda costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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