Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25843 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. II, 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli

Uffici di questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

F.F., S.D.E. e P.

V., rappresentati e difesi, in forza di procure speciali

notarili, dagli Avv. Carbonetti Francesco e Franco Gaetano Scoca,

elettivamente domiciliati presso lo studio Carbonetti in Roma, via

Giovanni Antonelli, n. 47;

– controricorrente –

e contro

L.B.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 13 ottobre

2006 (n. 112/2005 V.G. – cron. 4824).

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avvocato dello Stato Roberta Tortora e gli Avvocati Francesco

Carbonetti e Franco Gaetano Scoca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

primo motivo e accoglimento del resto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Lecce, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 13 ottobre 2006, in accoglimento dell’opposizione presentata da F.F., L. B., P.V. e S.D.E., ha annullato il D.M. Economia Finanze 30 maggio 2005, prot. n. 59326, con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme legislative e regolamentari in materia di intermediazione finanziaria alla MPS Banca Personale s.p.a. e alla Banca Monte dei Paschi di Siena;

che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione della CONSOB e del Ministero circa la carenza di legittimazione attiva degli opponenti, rilevando che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, l’esponente aziendale, autore materiale dell’illecito, ha diritto di agire in giudizio per escludere la legittimità della pretesa dell’amministrazione rivolta nei confronti della banca, atteso l’obbligo di regresso di questa nei confronti del responsabile;

che la Corte territoriale ha disatteso i motivi di opposizione con i quali si faceva valere l’illegittimità del decreto: (a) per la “mancata individuazione dei responsabili in solido”; (b) per violazione da parte della CONSOB del termine dei novanta giorni per la notifica delle contestazioni; (c) per violazione da parte della CONSOB del termine innanzi a sè del procedimento di propria competenza;

che la Corte di Lecce ha invece accolto il motivo con cui si deduceva l’illegittimità del decreto sanzionatorio per inosservanza del termine di conclusione del procedimento innanzi al Ministero, per superamento del termine massimo di novanta giorni, previsto dal D.M. 23 marzo 1992, n. 304, avendo il Ministero ricevuto il 17 dicembre 2004 la proposta sanzionatoria ed emesso il decreto soltanto il 1 giugno 2005;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il Ministero e la CONSOB hanno proposto ricorso, con atto notificato il 16 luglio 2007, sulla base di quattro motivi;

che F.F., S.D.E. e P.V. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria, mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 6, 18 e 22 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195) ci si chiede se la legittimazione ad agire in opposizione, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 avverso un decreto irrogativo di sanzioni emanato ai sensi della medesima disposizione competa, oltre che all’intermediario nei confronti del quale è stata rivolta l’ingiunzione di pagamento, anche alle persone fisiche (esponenti aziendali e dipendenti dell’intermediario medesimo) responsabili dell’illecito ma non ingiunte;

che il motivo è infondato, giacchè in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendola, che le consenta anche di proporre separatamente opposizione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20929);

che il secondo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28 nonchè del D.M. 23 marzo 1992, n. 304) pone il quesito se l’inosservanza di un termine fissato, in via regolamentare, dall’Amministrazione procedente per l’irrogazione della sanzione amministrative pecuniaria comporti l’invalidità del provvedimento tardivamente emanato;

che con il medesimo quesito si conclude il terzo motivo, il quale prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e dei principi generali in tema di termini del procedimento amministrativo;

che l’ultimo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies) pone la questione se l’inosservanza di un termine fissato, in via regolamentare, dall’Amministrazione procedente per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria costituisca violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti ai fini dell’applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies e se, conseguentemente, sia preclusa l’annullabilità del provvedimento tardivamente emanato in relazione al carattere vincolato di questo;

che i tre motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono ammissibili, in quanto accompagnati da idoneo quesito di diritto (prescritto dall’art. 366- bis cod. proc. civ.) e non richiedenti un nuovo accertamento di merito, e fondati, dovendosi applicare il principio, di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella citata sentenza 30 settembre 2009, n. 20929, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195 che si svolge innanzi alla Commissione nazionale per le società e la borsa o al Ministero, non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanziona torio, quanto della immodificabilità del suo contenuto; tale disposizione, introdotta dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14 ha carattere processuale, ed è pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorchè promossi in epoca successiva alla sua emanazione;

che in particolare le Sezioni unite hanno affermato che la delicata questione del mancato rispetto dei termini di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, deve essere risolta – al di là ed a prescindere dalla questione della natura perentoria, ordinatoria, acceleratoria ovvero sollecitatoria del termine in parola – sulla base di quanto disposto dall’art. 21-octies, inserito nel corpus normativo della L. n. 241 del 1990, cosi come introdotto dalla L. n. 15 del 2005;

che per effetto di tale innovativa disposizione, gli eventuali vizi del procedimento non sono, nella specie, rilevanti, in quanto risulta palese tanto la natura vincolata del provvedimento impugnato quanto la immodificabilità del relativo contenuto (cfr. Cass., Sez. 2, 7 dicembre 2010, n. 24784, anche sulla portata retroattiva dello ius superveniens, e Cass., Sez. 2, 5 aprile 2011, n. 7777);

che pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato in ragione dell’accoglimento dei motivi dal secondo al quarto del ricorso;

che non sussistendo i presupposti per una decisione nel merito da parte di questa Corte, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, rigettato il primo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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