Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25842 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 25842

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23505/2014 proposto da:

AURELIA 1100 SRL, in persona dell’A.U. L.P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 41, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO SPADA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

LEONORI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, il

Consigliere Delegato, Dott. L.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI MERLA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

D.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREMITI

10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ROSSI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 470/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Aurelia 1100 s.r.l. (di seguito Aurelia 1100), in persona dell’amministratore unico, ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 24/1/2014, che ha rigettato il suo appello, confermando la sentenza del Tribunale di Roma del 2007. In primo grado Aurelia 1100 e D.G.C., proprietari di appartamenti in palazzine adiacenti alla proprietà dell’impresa Leonori S.p.A. (di seguito Leonori), erano stati citati da quest’ultima per i danni procurati da infiltrazioni di acque luride nei locali della società attrice. Si accertò che la causa delle infiltrazioni era costituita dall’omessa manutenzione dei pozzetti di spurgo, intasati da radici e piante, siti nell’area comune, prospiciente gli appartamenti di proprietà di Aurelia 1100 e di D.G.C..

Il Tribunale li condannò a risarcire i danni rispettivamente nella misura di 2/3 per Euro 7.682,73 a carico di Aurelia 1100 e di 1/3 per Euro 3.841,26 a carico di D.G..

La Corte d’Appello di Roma, adita da entrambi i soccombenti con distinti atti di appello, e dalla Leonori con appello incidentale, ha accolto l’appello del D.G., rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; ha rigettato l’appello di Aurelia 1100 e quello incidentale della Leonori, ponendo a carico dell’appellante principale le spese del grado.

Per quanto rileva in questa sede, con riguardo alla posizione di Aurelia 1100, la Corte d’Appello ha ritenuto pacifica la proprietà della medesima su due unità immobiliari, servite dall’impianto fognario; l’ha ritenuta responsabile, in quanto comproprietaria dell’impianto stesso ex art. 1117 c.p.c., n. 3 e dunque custode degli spazi comuni, per omessa custodia dei medesimi, in mancanza della prova liberatoria del fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c.; ha escluso il litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, trattandosi di obbligazioni solidali ai sensi dell’art. 2055 c.c., con diritto di regresso nei rapporti interni tra condebitori e con posizioni dunque scindibili; ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di fallimento di Aurelia 1100, in quanto, secondo la disciplina all’epoca in vigore (2004), l’evento avrebbe spiegato effetto interruttivo solo se dichiarato in giudizio.

Avverso la sentenza l’Aurelia 1100 propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resistono la Leonori e D.G.C. con distinti controricorsi, il primo dei quali illustrato da memoria. Risultano altresì depositate le conclusioni del P.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Aurelia 1100 denuncia l’erronea e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1117 c.c., n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe considerato la presenza, a monte della proprietà Leonori, di varie palazzine, tutte servite dalla stessa rete fognaria e che, illegittimamente, avrebbe ritenuto responsabile essa soltanto del danno, pur essendo proprietaria di soli due appartamenti. In secondo luogo lamenta l’erronea applicazione delle norme sul condominio di edifici, in presenza di un consorzio tra più palazzine, denominato Consorzio di via Aurelia 1100, al quale sarebbero state demandate la cura ed il mantenimento degli impianti consortili, unico soggetto dotato di legittimazione passiva.

Il motivo è inammissibile in quanto, mentre il diritto dominicale sui due appartamenti della palazzina n. 2 era stato riconosciuto dalla stessa Aurelia 1100 ed è sempre stato incontestato tra le parti, la sussistenza del consorzio tra condomini è stato evocato per la prima volta in Cassazione, ed è, in quanto questione nuova, inammissibile.

E’ sempre stato chiaro che la questione dedotta in giudizio non fosse l’individuazione del soggetto custode della rete fognaria, ma esclusivamente la responsabilità dei comproprietari, custodi delle parti comuni. Da qui discende l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo denuncia l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., in relazione all’art. 102 c.p.c.; dell’art. 300 c.p.c., in relazione alla L. Fall., artt. 16,42e 43 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Lamenta, ancora, l’inapplicabilità al consorzio delle norme in materia di condominio, con particolare riguardo alla responsabilità solidale tra tutti i condomini nei confronti dei terzi, e la mancata integrazione del contraddittorio a tutti i condomini, previo riconoscimento di un litisconsorzio necessario.

In secondo luogo si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia accolto l’eccezione, da essa proposta, relativa alla mancata costituzione nel giudizio di primo grado, per l’intervenuta dichiarazione di fallimento pronunciata, in data 6 ottobre 2004, dopo la notifica dell’atto di citazione ma anteriormente alla prima udienza di trattazione: in sostanza, essendo la dichiarazione di fallimento intervenuta prima della costituzione in giudizio di essa Aurelia 1100, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare l’art. 299 c.p.c., dichiarando l’interruzione del processo, piuttosto che l’art. 300 c.p.c., che, nella versione vigente ratione temporis, avrebbe richiesto, perchè si producesse l’effetto interruttivo, che della sentenza dichiarativa di fallimento si desse comunicazione in giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alla questione dell’esistenza di un consorzio si ribadisce la novità della questione e la sua conseguente inammissibilità. Quanto alla dedotta dichiarazione di fallimento, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la parte non indica gli elementi dai quali poter ricavare la veridicità delle sue affermazioni circa la scansione temporale degli eventi richiamati. Non indica, in particolare, la data della prima udienza di trattazione rispetto alla quale il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto per effetto dell’intervenuto fallimento di Aurelia 1100.

Il difetto di autosufficienza del motivo, in ordine a tale profilo, appare particolarmente evidente alla luce del fatto che Aurelia 1100 ha proposto appello e ricorso per cassazione sempre in persona dell’amministratore unico, e non del curatore, il che fa presumere che la sentenza di fallimento sia stata medio tempore revocata.

Alla luce di tali circostanze, del tutto ineludibile, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, era l’allegazione, da parte di Aurelia 1100, del fatto costitutivo della propria eccezione.

Ne segue, pertanto, l’inammissibilità anche del secondo motivo.

Con il terzo motivo l’Aurelia 1100 denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., per omessa motivazione su un punto decisivo, la suddivisione del risarcimento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., senza illustrarla, e l’arbitrarietà della suddivisione della responsabilità tra i vari convenuti, con l’attribuzione ad essa ricorrente di una quota di 2/3 del danno.

Il motivo è inammissibile.

La suddivisione di responsabilità fu fondata, dal Tribunale di Roma, sulla base dell’utilizzo prevalente dei pozzetti ostruiti e della condotta fognaria da parte della ricorrente rispetto all’utilizzo di D.G.C.. A tale proposito la Corte d’Appello di Roma ha affermato che non vi furono specifiche censure sul punto da parte dell’allora appellante. Questa affermazione, che implica di per sè sola l’inammissibilità del motivo, non risulta adeguatamente contrastata nel motivo di ricorso in esame nel quale, cumulativamente, si lamentano l’omesso accertamento sulla proprietà delle piante ostruenti il deflusso delle acque, l’omesso accertamento della responsabilità della società attrice nella produzione del danno, la falsità dell’attribuzione, alla società ricorrente, della proprietà di varie palazzine, ma non si tocca il rapporto quantitativo tra le proprietà dei due convenuti Aurelia 1100 e D.G.C., posto a base della ripartizione delle relative responsabilità.

Dunque anche il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza sulle spese del giudizio di cassazione e sul raddoppio del contributo unificato. In considerazione dell’estromissione del D.G. dal giudizio tra la Aurelia 1100 e la Leonori, si ritiene sussistere giusti motivi per compensare, tra la Aurelia 1100 ed il D.G., le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione nei confronti della Leonori S.p.A., liquidate in Euro 3.000 (oltre Euro 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15%. Compensa le spese tra la Aurelia 1100 s.r.l. e D.G.C.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA