Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25842 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21275/2017 R.G. proposto da:

Z.M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Erasmo

Dati, Luigi Dati e Riccardo Martino, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Pasteur, n. 5;

– ricorrente –

contro

Cantiere Z. di Z.G. e C. s.n.c. in liquidazione;

Z.G.;

M.D.;

B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 312 della Corte d’appello di Bologna

depositata il 7 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

Z.M., creditore solidale di Z.G. e M.D., sottoponeva a pignoramento il credito da questi vantato nei confronti della Z.G. & C. s.n.c.. La società non rendeva la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. e, su richiesta del creditore, il giudice dell’esecuzione disponeva che si procedesse all’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato nelle forme previste dall’art. 548 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

Sospesa, dunque, la procedura esecutiva e introdotto il giudizio di cognizione, il Tribunale di Bologna accertava che ” Z.G. era debitore nei confronti della stessa società (la Cantieri Z. s.n.c.) della somma mensile di Euro 2.732,00 quale canone della locazione della parte del capannone individuato come in atti”.

Avverso tale sentenza la Cantiere Z. s.n.c. in liquidazione, nonchè personalmente Z.G. e M.D. proponevano appello. La Corte d’appello di Bologna, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato e condannava lo Z. al pagamento delle spese dei gradi di merito.

Questa decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte di Z.M., per cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile.

Con i primi tre motivi si denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non prevede una regola la cui violazione dia luogo ad un error in procedendo, bensì indica uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione. E’, dunque, inappropriato parlare di “violazione” di quell’articolo di legge, venendo invece in rilevo il caso dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Pur così reinterpretati i tre motivi, gli stessi sono inammissibili in quanto il “fatto” richiamato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è un “fatto storico” oggetto del giudizio, sia esso principale o secondario, il quale abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 23238 del 04/10/2017 Rv. 646308). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

L’omesso esame deve, pertanto, afferire ad elementi fattuali e materiali, con esclusione di elementi meramente interpretativi (Sez. 3, sentenza n. 5795 del 08/03/2017 Rv. 643401). Deve essere stato anche “oggetto di discussione fra le parti” e, quindi, necessariamente “controverso”, sicchè, ove il giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perchè incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale punto della decisione non può essere censurato in termini di vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, potendosi piuttosto configurare una violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, o dell’art. 115 c.p.c., comma 1 (ove applicabile ratione temporis), art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 183 c.p.c. e art. 2697 c.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018, Rv. 650840).

Il ricorrente non si è attenuto a nessuna di queste indicazioni, limitandosi ad elencare una serie di risultanze processuali sulla base delle quali la Corte d’appello, a suo parere, sarebbe dovuta pervenire ad una diversa conclusione.

In realtà, al di là dei rilevati vizi di formulazione del ricorso, sono evidenti due circostanze.

La prima è che il Tribunale, secondo quanto risulta dalla lettura degli atti di causa, ha totalmente travisato l’oggetto della lite. Infatti, esso ha accertato,non un credito dell’esecutato nei confronti del terzo pignorato, bensì un rapporto a parti inverse. Difatti, il giudice di prime cure ha identificato lo Z. quale debitore nei confronti della Cantieri Z. s.n.c. di un importo mensile dovuto a titolo di canone della locazione. Così testualmente si legge nel dispositivo, quale risulta riportato nella sentenza d’appello, senza alcuna contestazione da parte dell’odierno ricorrente. Sicchè avrebbe dovuto essere onere dello Z. impugnare la sentenza di primo grado, nella quale risultava formalmente vittorioso ma contenente un accertamento sostanzialmente inutiler dato, non potendosi sottoporre a pignoramento un debito, bensì solo un credito.

La seconda considerazione è che alla base del ricorso si pone l’erronea convinzione dello Z. che, essendo il terzo pignorato una società in nome collettivo, l’accertamento di crediti di quest’ultima nei confronti di chicchessia (viene in rilievo, a quanto pare, un contratto di sublocazione intercorso con una società terza) equivalesse all’accertamento del credito pignorato, con una totale sovrapposizione soggettiva del debitore esecutato e della società di cui egli era socio e, soprattutto, con un’inammissibile inversione logica del ruolo delle parti. Infatti, a tutto concedere, il giudizio di accertamento si sarebbe dovuto quindi svolgere nei confronti dei pretesi debitori della Cantieri Z. s.n.c., invece rimasti estranei.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza tuttavia indicare quali sarebbero le norme di legge violate. Il motivo non rispetta il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Nè dalla lettura del testo è possibile comunque ricavare, anche solo in via induttiva, le norme di legge che il ricorrente assume violate. Sembrerebbero emergere, in modo molto confuso, solamente degli errores in procedendo (relativi al tema della non contestazione), ma lasciando impregiudicata qualsiasi considerazione circa la sussistenza e rilevanza di simili errori – gli stessi andavano denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Parimenti inammissibile, infine, è il quinto motivo di ricorso, relativo alla condanna alle spese processuali. Anche in questo caso il ricorrente non indica affatto quale sia la norma violata, limitandosi a dire che l’importo liquidato “non solo non è affatto giustificabile, ma non risulta nemmeno motivato”.

Invero, il ricorrente sottace che nel giudizio di merito si ebbe attività istruttoria (anche testimoniale) e arbitrariamente riduce le voci spettanti alla parte vittoriosa in base al D.M. n. 55 del 2014 alle sole fasi dello studio e introduttiva. Invece, applicando gli onorari medi, però calcolati anche per la fase istruttoria o di trattazione e per quella decisionale, si avrebbe un importo finale di Euro 13.430,00 oltre accessori, che è nettamente inferiore alla somma liquidata dalla Corte d’appello, di cui lo Z. si duole.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Sussistono, invece, i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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