Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25842 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. II, 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli

Uffici di questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (BANCA MPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, e MPS BANCA PERSONALE s.p.a. (MPS

BP), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè

S.G., + ALTRI OMESSI

rappresentati e difesi, in forza di procure speciali

notarili, dagli Avv. Carbonetti Francesco (tutti quanti) e Scoca

Franco Gaetano (tutti quanti tranne le BANCHE), elettivamente

domiciliati presso lo studio Carbonetti in Roma, via Giovanni

Antonelli, n. 47;

– controricorrenti –

e contro

M.D.;

– intimato –

e contro

L.J.B.M., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Di Maio

Federico, Arnaboldi Luigi e Rossi Massimiliano, elettivamente

domiciliato presso lo studio degli ultimi due in Roma, via Mario

Fani, n. 106;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

L.J.B.M., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Di Maio

Federico, Arnaboldi Luigi e Rossi Massimiliano, elettivamente

domiciliato presso lo studio degli ultimi due in Roma, via Mario

Fani, n. 106;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 13 ottobre

2006 (n. 105/2005 V.G. – cron. 4823);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

uditi l’Avvocato dello Stato Tortora Roberta e gli Avvocati

Carbonetti Francesco e Scoca Franco Gaetano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

primo motivo e accoglimento del resto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Lecce, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 13 ottobre 2006, in accoglimento dell’opposizione presentata da J.B.M.L., da MPS Banca Personale s.p.a., da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nonchè da S.G. ed altri, ha annullato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2005, prot. n. 59326, con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme legislative e regolamentari in materia di intermediazione finanziaria alla MPS Banca Personale s.p.a. e alla Banca Monte dei Paschi di Siena;

che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione della CONSOB e del Ministero circa la carenza di legittimazione attiva degli autori delle violazioni, rilevando che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, l’esponente aziendale, autore materiale dell’illecito, ha diritto di agire in giudizio per escludere la legittimità della pretesa dell’amministrazione rivolta nei confronti della banca, atteso l’obbligo di regresso di questa nei confronti del responsabile;

che la Corte territoriale ha disatteso i motivi di opposizione con i quali si faceva valere l’illegittimità del decreto: (a) per la “mancata individuazione dei responsabili in solido”; (b) per violazione da parte della CONSOB del termine dei novanta giorni per la notifica delle contestazioni; (c) per violazione da parte della CONSOB del termine innanzi a sè del procedimento di propria competenza;

che la Corte di Lecce ha invece accolto il motivo con cui si deduceva l’illegittimità del decreto sanzionatorio per inosservanza del termine di conclusione del procedimento innanzi al Ministero, per superamento del termine massimo di novanta giorni, previsto dal D.M. 23 marzo 1992, n. 304, avendo il Ministero ricevuto il 17 dicembre 2004 la proposta sanzionatoria ed emesso il decreto soltanto il 1 giugno 2005;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il Ministero e la CONSOB hanno proposto ricorso, con atto notificato il 13 luglio 2007, sulla base di cinque motivi;

che tutti gli intimati, tranne M.D., hanno resistito con controricorso, illustrato con memorie;

che il L. ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, anch’esso illustrato con memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., per essere entrambe le impugnazioni relative allo stesso provvedimento;

che con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 100 cod. proc. civ., 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195) ci si chiede se la legittimazione ad agire in opposizione, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, avverso un decreto irrogativo di sanzioni emanato ai sensi della medesima disposizione competa, oltre che all’intermediario nei confronti del quale è stata rivolta l’ingiunzione di pagamento, anche alle persone fisiche (esponenti aziendali e dipendenti dell’intermediario medesimo) responsabili dell’illecito ma non ingiunte;

che il motivo è infondato, giacchè in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta anche di proporre separatamente opposizione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20929);

che il secondo motivo del medesimo ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28, nonchè del D.M. 23 marzo 1992, n. 304) pone il quesito se l’inosservanza di un termine fissato, in via regolamentare, dall’Amministrazione procedente per l’irrogazione della sanzione amministrative pecuniaria comporti l’invalidità del provvedimento tardivamente emanato;

che con il medesimo quesito si conclude il terzo motivo, il quale prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e dei principi generali in tema di termini del procedimento amministrativo;

che il quarto motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies) pone la questione se l’inosservanza di un termine fissato, in via regolamentare, dall’Amministrazione procedente per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria costituisca 1violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti ai fini dell’applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies e se, conseguentemente, sia preclusa l’annullabilità del provvedimento tardivamente emanato in relazione al carattere vincolato di questo;

che i tre motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono ammissibili, in quanto accompagnati da idoneo quesito di diritto (prescritto dall’art. 366- bis c.p.c.) e non richiedenti un nuovo accertamento di merito, e fondati, dovendosi applicare il principio, di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella citata sentenza 30 settembre 2009, n. 20929, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dalla D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, che si svolge innanzi alla Commissione nazionale per le società e la borsa o al Ministero, non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, quanto della immodificabilità del suo contenuto; tale disposizione, introdotta dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14, ha carattere processuale, ed è pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorchè promossi in epoca successiva alla sua emanazione;

che in particolare le Sezioni unite hanno affermato che la delicata questione del mancato rispetto dei termini di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, deve essere risolta – al di là ed a prescindere dalla questione della natura perentoria, ordinatoria, acceleratoria ovvero sollecitatoria del termine in parola -sulla base di quanto disposto dall’art. 21-octies, inserito nel corpus normativo della L. n. 241 del 1990, cosi come introdotto dalla L. n. 15 del 2005;

che per effetto di tale innovativa disposizione, gli eventuali vizi del procedimento non sono, nella specie, rilevanti, in quanto risulta palese tanto la natura vincolata del provvedimento impugnato quanto la immodificabilità del relativo contenuto (cfr. Cass., Sez. 2, 7 dicembre 2010, n. 24784, anche sulla portata retroattiva dello ius superveniens, e Cass., Sez. 2, 5 aprile 2011, n. 7777);

che l’accoglimento dei motivi dal secondo al quarto del ricorso principale rende assorbito l’esame del quinto mezzo, con cui ci si duole che la riunione dei giudizi promossi dalle Banche (unitamente a 20 persone fisiche) e dal L. – avvenuta in sede di decisione – e la definizione di entrambi in un unico decreto abbia comportato l’annullamento dell’atto impugnato anche per il L., il quale, nel proprio atto di opposizione, non aveva sollevato alcuna eccezione di illegittimità per superamento del termine “ministeriale”;

che l’unico motivo del ricorso incidentale è rubricato “insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia” e si conclude con il seguente “quesito”: “nella vigenza del D.Lgs. n. 58 del 1998 – con le integrazioni e le modificazioni apportatevi – il termine per le contestazioni ai sensi della L. n. 689 del 1981 decorre dall’accertamento della illiceità del fatto ascritto all’esponente aziendale; se protratto nel tempo con più esponenti aziendali, il termine ha decorrenza individuale”;

che il motivo – da scrutinare nei limiti del proposto quesito che lo conclude – è infondato;

che – come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 marzo 2007, n. 5395 – il momento dell’accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, nè con il giorno in cui l’attività ispettiva è terminata, nè con quello in cui è stata depositata la relazione dell’indagine, nè con quello in cui la Commissione si è riunita per prenderla in esame:

non con il primo, perchè la pura “constatazione” dei fatti non comporta di per sè il loro “accertamento”, se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non con il secondo o con il terzo, perchè sia la redazione della relazione, sia il suo esame da parte della Commissione, debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi: anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle commesse in altri campi, occorre invece individuare, secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di riunione della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione;

che tanto premesso, la Corte d’appello ha nella specie compiuto un’indagine diretta a stabilire, tenuto conto della complessità della materia e delle particolarità del caso concreto, il momento in cui ragionevolmente la constatazione si era tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento;

che al riguardo – tenuto conto del parametro della ragionevolezza e della proporzionalità – la Corte d’appello ha rilevato che le indagini, racchiuse in migliaia di pagine, furono di notevole difficoltà: esse riguardarono circa quattro anni, durante i quali si verificarono vari mutamenti degli assetti aziendali; ebbero ad oggetto l’attività di numerosi esponenti aziendali per quaranta dei quali furono poi formulati addebiti, con diverse qualifiche e settori di operatività; si riferirono a prodotti finanziari di nuova ideazione e articolati in modo complesso;

che su questa base la Corte di merito – con ponderazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici – ha fissato in almeno quarantacinque giorni il tempo di valutazione dei numerosissimi fatti acquisiti, giudicando tempestive le contestazioni (avuto riguardo al fatto che gli accertamenti ispettivi si conclusero il 28 gennaio 2004 e che le lettere di contestazione, confezionate il 18 maggio 2004, furono notificate alle banche ed agli autori delle violazioni tra il 21 maggio ed il 7 giugno 2004);

che pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato in ragione dell’accoglimento dei motivi dal secondo al quarto del ricorso principale;

che non essendo possibile definire il giudizio in sede di legittimità con una decisione di merito, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo del medesimo ed assorbito il quinto; rigetta il ricorso incidentale condizionato;

cassa, il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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