Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25841 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14611 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

O.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Vito Caldiero (C.F.: CLD VTI 59H01 A773G);

– ricorrente –

nei confronti di:

ENEL ITALIA S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del

rappresentante per procura S.V., in rappresentanza di E –

DISTRIBUZIONE S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Fabio Alberici (C.F.: LBR FBA 62L24 H501S);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro

n. 1923/2018, pubblicata in data 6 novembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.A. ha agito in giudizio nei confronti di Enel S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive oggi risulta subentrata E – Distribuzione S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un proprio immobile in conseguenza di un incendio a suo dire sviluppatosi a causa di un sovraccarico di tensione dell’energia elettrica fornita dalla società convenuta.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Paola, che ha condannato la convenuta a pagare all’attore l’importo di Euro 90.540,52, oltre accessori.

La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre lo O., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Enel Italia S.r.l., in rappresentanza di E – Distribuzione S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per mancanza di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente e violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c. e dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perché il Giudice ha omesso di formare il suo convincimento sulla base di un attento esame delle risultanze istruttorie e dei fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Giudice ha omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

I due motivi del ricorso sono logicamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi risultano in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Secondo il ricorrente, la corte di appello non avrebbe fornito alcuna effettiva motivazione a sostegno del proprio convincimento sull’insufficienza della prova della riconducibilità del sinistro ad un sovraccarico di tensione sull’impianto elettrico imputabile alla società convenuta e, comunque, non avrebbe valutato adeguatamente, a tal fine, le allegazioni incontestate delle parti e le risultanze istruttorie, omettendo tra l’altro di prendere in considerazione la condotta degli operatori ENEL intervenuti per riparare il precedente guasto segnalato.

In realtà la corte di appello ha in proposito disposto una consulenza tecnica di ufficio, anche al fine di rivalutare le conclusioni della relazione del consulente (ing. D.R.N.) intervenuto in sede di accertamento tecnico preventivo (sulle quali si era fondata la decisione di primo grado, di accoglimento della domanda) e ha fatto proprie le conclusioni emergenti dalla relazione del nuovo tecnico nominato (ing. A.D.). Secondo il consulente, valutando gli avvenimenti riportati dalle parti, le osservazioni dei Vigili del Fuoco e del C.T.U. ing. D.R., nonché le statistiche sulle cause degli incendi e la logica di funzionamento dei dispositivi di protezione, la causa più probabile dell’incendio sviluppatosi nell’abitazione dell’ O. era un guasto sull’impianto elettrico situato a valle del punto di consegna dell’energia e, nello specifico, un guasto della presa di alimentazione retrostante il frigorifero posizionato nella cucina, non un sovraccarico di tensione sull’impianto (peraltro ritenuta evenienza tecnicamente possibile ma non probabile e, comunque, non frequente causa di incendi, a livello statistico).

La corte ha inoltre espressamente affermato che non potevano ritenersi attendibili, in senso contrario, le dichiarazioni dell’elettricista di fiducia dell’attore, intervenuto presso l’abitazione dello stesso per verificare la causa della mancanza di energia elettrica verificatasi nei giorni precedenti il sinistro, trattandosi di dichiarazioni contraddittorie, avendo tale tecnico affermato di avere riscontrato una sovratensione nell’impianto prima dell’intervento dei tecnici dell’ENEL, quando però in realtà, secondo la stessa prospettazione dell’attore, l’energia elettrica mancava da giorni.

Si tratta di una motivazione fondata sull’esame di tutti i fatti storici principali rilevanti emersi all’esito dell’istruttoria, che risulta certamente adeguata (anche con riguardo all’esclusione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese del teste di parte attrice), non apparente né logicamente contraddittoria sul piano logico: come tale essa non è sindacabile nella presente sede. Vanno quindi in radice escluse tutte le violazioni di legge denunziate con il ricorso, che per tale profilo è senz’altro infondato, mentre è inammissibile per ogni altro aspetto.

Lo stesso fatto di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame (la condotta dei tecnici dell’ENEL intervenuti per il precedente guasto) è stato in realtà preso in considerazione (avendo il consulente tecnico valutato tutti “gli avvenimenti riportati dalle parti”, quindi anche l’intervento dei tecnici dell’ENEL) e, comunque, non potrebbe in alcun modo ritenersi decisivo, sul piano logico, essendo stato positivamente accertato in fatto che la causa più probabile dell’incendio era un guasto a valle del punto di consegna dell’energia, quindi del tutto al di fuori dell’ambito dell’intervento dei suddetti tecnici.

In definitiva, le censure avanzate dal ricorrente si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e adeguatamente motivati, nonché nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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