Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25840 del 18/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25840 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 6300-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consi glio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, rappresentata e difesa dall’avv. TOSI PAOLO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COLLE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega a margine del controricorso ;
– controricorrente –
6805
Data pubblicazione: 18/11/2013
nonché contro
OBIETTIVO LAVORO – AGENZIA PER IL LAVORO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 166/2011 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Ric. 2012 n. 06300 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-
GENOVA del 23.2.2011, depositata il 28/02/2011;
Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Genova,
pubblicata il 6 marzo 2011, che, accogliendo il ricorso di Nicola Colle, ha dichiarato
la nullità del termine apposto al contratto di lavoro temporaneo con questi stipulato
da Obiettivo lavoro spa
Poste italiane spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegato verbale di
conciliazione del 18 ottobre 2012.
A seguito della conciliazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per
carenza di interesse ad agire. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese considerato quanto pattuito in conciliazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese
Roma, 16 settembre 2013.
Il presidente
Maura La Terza
Il lavoratore si è difeso con controricorso.